Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 99 Piscine ed impianti sportivi pertinenziali

1. La realizzazione di piscine, campi e aree per pratiche ludiche e sportive, comprese quelle ippiche è consentita limitatamente ad attività con carattere pertinenziale e non di pratiche o attrezzatura sportiva autonoma e suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto.

2. Gli impianti devono rispettare le seguenti condizioni:

  • - non sono consentiti nuovi volumi di servizio come bagni, servizi igienici e spogliatoi, né tribune;
  • - le nuove piscine, comunque interrate laddove realizzabili, non dovranno essere collegate alla rete distributiva dell'acquedotto, dovranno essere dimostrate le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico; dovranno essere localizzate nelle pertinenze dei fabbricati e le finiture non potranno costituire contrasto con il carattere agricolo dell'insieme e i colori ammessi dovranno essere scelti a seconda del contesto e in ogni caso in armonia con l'ambiente;
  • - per tutti i tipi di impianti sportivi a carattere privato e di servizio alle attività connesse o integrative, non è consentito l'uso di reti di recinzione salvo che per la tutela e la sicurezza generale. Nel caso dei maneggi sono esclusivamente consentite le recinzioni in pali di legno.

3. La loro realizzazione dovrà essere sempre adeguatamente verificata sotto il profilo paesaggistico rispetto ai valori, agli obiettivi ed ai contenuti della scheda d'ambito del PIT/PPR. Pertanto:

  • a) la loro progettazione dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno ed i segni della tessitura agraria e in modo che non siano prodotti danni all'equilibrio idrogeologico; devono altresì essere rispettati i segni e gli allineamenti prevalenti del paesaggio agrario: muri e muretti di contenimento, alberature, filari, tessiture di pregio e reticolo idrografico superficiale, percorsi storici, ecc.;
  • b) la loro valutazione dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico - territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una puntuale e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

4. La costruzione delle piscine dovrà obbedire ai seguenti criteri:

  • - deve essere garantito l'approvvigionamento idrico escludendo in ogni caso l'utilizzo dell'acquedotto pubblico;
  • - è ammessa la realizzazione di una nuova piscina di superficie massima di 100 mq.,;
  • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina o altro impianto sportivo pertinenziale, così come definiti dalle presenti Norme, per ogni edificio o complesso edilizio, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in ambito di pertinenza ed in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque non a distanza maggiore di 50 ml. dal limite esterno del nucleo insediativo; solo nel caso che si dimostri di miglioramento del suo inserimento ambientale e paesaggistico e purché si mantenga la struttura in chiaro rapporto di pertinenza con il fabbricato di riferimento, potrà essere ammessa una distanza maggiore;
  • - la piscina dovrà essere rivestita internamente con elementi di colore neutro e congruo all'ambiente (grigio scuro e/o grigio-verde oppure compreso nelle tonalità del verde petrolio), escludendo in ogni caso il colore azzurro e bianco; è ammessa tipologia di rivestimento in pietra locale, sempre di colore scuro; la forma dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • - le piscine debbono essere realizzate prevalentemente interrate, assecondando la morfologia del terreno;
    completamente fuori terra sono ammesse esclusivamente piscine di dimensione massima di 12 mq. e altezza massima di 1,20 ml., rivestite esternamente e con impiego di guaine interne a basso impatto;
    macchinari e accessori devono essere completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati; l'illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata;
  • - per le piscine a servizio di residenze private, la pavimentazione dell'area perimetrale dovrà essere realizzata in materiale congruo all'ambiente (come manto erboso, cotto, legno o in pietra naturale locale e simili). Nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00