Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 98 Disciplina dei locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. Nel territorio rurale non si applicano i disposti del Titolo III della legge 24 marzo 1989 n. 122, che sono riferiti esclusivamente alle aree urbane. Con esclusione degli edifici con intervento fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), sono consentiti solo la realizzazione o l'ampliamento di un livello totalmente interrato, compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è ammesso un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

2. È altresì consentita la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati a servizio degli edifici esistenti e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici; tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione dell'edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto delle vigenti norme di sicurezza; è altresì ammessa la costruzione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo morfologico dei terreni.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00