Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 97 Discipline delle aree di pertinenza degli edifici

1. Con aree di pertinenza il PO individua genericamente l'area circostante i fabbricati, ovvero lo spazio legato all'edificio o al complesso da relazioni di complementarietà e di continuità fisica e formale, costituendo servizio funzionale all'uso principale ospitato. Sono pertanto inclusi nelle aree di pertinenza degli edifici i cortili, le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, le ragnaie, gli orti domestici, i parcheggi, gli impianti scoperti per la pratica sportiva, gli spazi di sosta e simili, sia che siano relativi alle attività agricole o meno.

Le perimetrazioni di colore nero - con o senza sigla corrispondente al tipo di intervento - e quelle che identificano le Schede normative nelle Tavole del PO sono da considerarsi come definizione di riferimento dell'area di pertinenza per tali contesti. La precisa individuazione delle aree di pertinenza è comunque rinviata ai progetti edilizi, che potranno ridefinirne il perimetro sulla base di opportuni approfondimenti conoscitivi, anche con riferimento alle disposizioni dell'art. 83 della L.R. 65/2014.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Per le aree di pertinenza dei singoli fabbricati di cui al comma 1, in genere destinate a giardini, orti, aie, corti, piazzali lastricati e resede, è previsto il mantenimento e il ripristino degli assetti originari anche attraverso opere di demolizione di manufatti incongrui. Va inoltre conservata la unitarietà degli spazi esterni con le loro sistemazioni differenziate, le recinzioni originarie, le alberature di corredo pregiate (noce, quercia, leccio, acero, gelso, cipresso, siepi di bosso, di rosa canina, di biancospino, ecc.), compreso le pergole ed i filari di vite maritata.

4. Nella manutenzione delle aree di pertinenza esistenti e nelle nuove sistemazioni, le pavimentazioni sia degli spazi privati, sia degli spazi comuni, o di uso pubblico, dovranno essere tra loro coordinate. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è da escludere il loro frazionamento fisico attraverso recinzioni. In particolare si prescrive:

  • - nelle nuove sistemazioni le pavimentazioni dovranno di norma essere limitate alle parti strettamente necessarie, in corrispondenza degli spazi d'accesso e dei camminamenti perimetrali all'esterno degli edifici;
  • - nei piazzali e negli spazi di pertinenza degli edifici la soluzione proposta dovrà garantire l'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque e dovrà essere limitata l'impermeabilizzazione a quanto strettamente necessario e per le pavimentazioni si dovranno utilizzare materiali consoni al contesto paesaggistico e ambientale;
  • - le superfici di usura delle strade di accesso, vicoli, passaggi pedonali, marciapiedi, piazzali, spazi liberi saranno pavimentate con materiali tradizionali; potranno essere realizzate con sottofondo in terra battuta e soprastante ghiaietto o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato, in modo da garantire la massima permeabilità del terreno;
    nei nuovi interventi sono esclusi dell'utilizzo di mattonelle in cemento, elementi autobloccanti in cemento, massetti di calcestruzzo a vista, manti bituminosi, mattonelle di asfalto e lastre di pietra irregolari con materiali estranei alla tradizione locale;
  • - il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco, sistemazioni e forme di arredo mutuati da contesti estranei o urbani (prato all'inglese, ecc.) e specie estranee al contesto rurale locale;
    il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare; tutti gli interventi dovranno comunque garantire il mantenimento delle caratteristiche del contesto rurale interessato;
  • - non è consentito intervenire sugli spazi aperti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali, anche non più in uso, e la loro trasformazione indistinta con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani, o comunque estranei all'ambiente rurale; le aie lastricate devono essere mantenute in essere, prevedendo, ove necessario, il ripristino delle parti mancanti, attraverso la posa di identico materiale;
  • - i corpi illuminanti degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Nelle aree circostanti i fabbricati è inoltre consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, se siano dimostrate come soluzioni migliorative in considerazione della specifica morfologia attuale dell'area di intervento.

In aggiunta a quanto previsto al comma 2 punto c) dell'art. 19 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di:

  • - pergolati in struttura lignea, semplicemente appoggiati ed ancorati al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, con copertura in canniccio o altro materiale simile, con l'esclusione di lastre di qualsiasi altro tipo o genere;
  • - strutture di sostegno di pannelli fotovoltaici, in ferro o legno, semplicemente appoggiate ed ancorate al suolo, senza tamponamenti lungo il perimetro e senza pavimentazioni, per l'utilizzo a copertura di spazi di parcheggio per una dimensione massima di 6,00 x 3,00 ml. per ogni posto auto e altezza media massima di 2,40 ml. con tetto di copertura ad una falda.

Nel caso di abitazioni rurali e residenze in genere per ogni unità immobiliare residenziale sono ammessi non più di tre posti auto; nel caso di attività agrituristiche o turistico-ricettive per ogni camera o appartamento è ammesso un posto auto, entro il numero massimo di 10 posti auto per ciascuna struttura. Tali strutture non dovranno comportare aumento delle superfici pavimentate.

5. Nelle aree di pertinenza degli edifici sono esclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a terra; tali impianti dovranno essere previsti sulle coperture dei fabbricati esistenti (privilegiando la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili), preferibilmente integrati nella copertura (in ogni caso negli edifici con copertura a falda i pannelli dovranno essere collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo), o su appositi pergolati, in struttura lignea, a protezione dei parcheggi a raso, come descritti al precedente comma 5.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00