Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 95 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici esistenti

1. Nei frazionamenti si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale e formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto d'intervento e dovrà essere dato conto del processo storico della sua formazione, della sua tipologia, della presenza o meno di aggregazioni di parti dotate di individualità architettonica.

2. Il frazionamento di un edificio o di una unità immobiliare dovrà pertanto osservare le seguenti condizioni preliminari:

  • a) ogni complesso immobiliare (inteso come insieme di una o più unità immobiliari legate da relazioni funzionali e morfologiche di prossimità, tali da configurare un assetto unitario) costituisce una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio; tale unità dovrà comprendere le aree di stretto corredo dell'edificio (area di pertinenza edilizia) costituite da: giardino, orto, aia, piazzale di parcheggio, accessi;
  • b) ogni progetto di intervento dovrà comprendere l'intero complesso immobiliare, nonché definire il complesso delle opere di urbanizzazione - comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e parcheggi - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata;
  • c) dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti;
  • d) per frazionamenti che superano 1.000 mq. di SE è sempre obbligatoria la redazione di un Piano di Recupero (P.d.R.).

3. Nei frazionamenti residenziali:

  • - le unità abitative risultanti dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) media non inferiore a 45 mq.;
  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 25 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) o di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 27 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale.

4. Non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00