Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 94 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alle Sezioni I e IV del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014 e s.m.i.

2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie, altezza, prospetti.

3. Fermo restando l'obbligo di garantire la conservazione dei manufatti di interesse storico-documentale, eventuali rustici minori, stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc. in muratura possono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

4. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza:

  • - non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti, fermo restando - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati al comma 2 dell'art. 26 delle presenti Norme e - nel caso di edifici per i quali sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di tipo c (ri-c) - la possibilità di realizzare volumi accessori come disciplinati rispettivamente al comma 2 dell'art. 27 e comma 2 dell'art. 28 delle presenti Norme;
  • - è ammesso un massimo di tre unità immobiliari complessive per complesso rurale;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 450 mq.;
  • - nel caso di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è richiesta una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq. e la Superficie Calpestabile (SCal) complessiva risultante non potrà superare 150 mq.

5. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità) e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

6. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile.

Nel caso di aree di pertinenza non inferiori ad un ettaro, di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali. Nelle zone E1, appartenenti ai Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.), detta superficie è ridotta della metà.

7. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

8. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per i resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 97.

9. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale, in quanto riferibili alle invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale, quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita le alberature monumentali così come disposto con apposita legge regionale;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale, come ad esempio la vegetazione ripariale o le alberate;
  • - conservare i terrazzamenti collinari storici e qualunque altro segno del paesaggio agrario consolidato, ogni componente del reticolo idrografico superficiale;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religioni, elementi di raccolta delle acque o altro elemento di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di un edificio o complesso edilizio o all'interno delle proprietà di un'azienda agricola.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00