Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 93 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nel territorio rurale del Comune di Scansano valgono le seguenti prescrizioni:

  • a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 92;
  • b) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attività di servizio, quali le strutture associative e culturali ed i servizi sociali, gli studi professionali compatibili e - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive; in tutti i casi gli edifici di pertinenza ed i locali accessori devono rimanere funzionalmente connessi all'edificio principale, salvo quando specificato diversamente nelle Tavole del PO e nelle Schede di cui al successivo Capo IV;
  • c) per le residenze rurali è sempre possibile il mutamento di destinazione d'uso a residenza civile; nel caso in cui l'edificio oggetto dell'intervento appartenga al tipo ricorrente di casa colonica con stalle o altri annessi al piano terra, questi potranno essere riutilizzati, alternativamente, o come nuova unica unità abitativa o come integrazione dell'abitazione soprastante, garantendo il mantenimento delle adeguate superfici accessorie; sono inoltre ammesse le attività di servizio, gli studi professionali compatibili e i laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), per il particolare pregio o valore storico-testimoniale, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a residenza, attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    per gli edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito con interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo b e c (ri-b e ri-c) è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attività di servizio, studi professionali compatibili e laboratori di artigianato di produzione di beni artistici ed artigianato tradizionale (antichi mestieri); sono altresì consentite - nel caso di edifici serviti direttamente dalla viabilità pubblica - attività commerciali al dettaglio limitatamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività turistico-ricettive;
    la destinazione d'uso a residenza è consentita, fermo restando il rispetto delle condizioni specifiche definite al successivo art. 94, ma in tali casi non è ammessa la realizzazione delle addizioni volumetriche di cui al comma 5 punto b) dell'art. 27 delle presenti Norme;
    la destinazione d'uso a residenza non è comunque consentita nelle strutture prefabbricate non più utilizzate dall'azienda agricola;
  • d) per gli edifici destinati ad attività artigianali e industriali e altre attività comunque non agricole, sono ammesse le attività compatibili con il contesto rurale, ovvero attività per l'ambiente e manutenzioni ambientali, magazzini e depositi, attività di trasformazione di prodotti agricoli, forestali e allevamento; esclusivamente per gli edifici a destinazione artigianale e industriale o commerciale è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della LR 65/2014.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00