Art. 91 bis Rifugi per squadre di caccia
1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - esclusivamente alle squadre di caccia riconosciute per l'esercizio venatorio stagionale di caccia al cinghiale aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita la realizzazione di manufatti per lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia.
Per ogni zona di caccia, così come definita dall'ATC provinciale, è ammesso un solo rifugio.
2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- - struttura e tamponamenti in legno, semplicemente infissa al suolo senza platea in cemento, pavimentazione rimovibile in autobloccanti o in lastre di cemento semplicemente appoggiata al suolo;
- - Superficie Edificata pari ad un massimo di 3 mq. a componente della squadra di caccia e comunque complessivamente non superiore a 100 mq., oltre ad un'eventuale tettoia adiacente alla parte chiusa per una Superficie Coperta non superiore al 50% della SUL realizzata;
- - assenza di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere;
- - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
- - localizzazione tale da non richiedere la realizzazione di nuova viabilità.
3. La squadra di caccia proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:
- - mantenere tale annesso per un tempo limitato alla durata di iscrizione della squadra di caccia nei registri dell'autorità competente e a provvedere alla rimozione al cessare dell'iscrizione;
- - rendere autonoma la fornitura di acqua, non attingendo all'acquedotto pubblico;
- - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.