Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 91 Strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie

1. In tutto il territorio comunale - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a ricovero per cani da caccia.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

  • - dimensione minima del fondo su cui insistono tali annessi di 5.000 mq.;
  • - spazio vitale da un minimo di 8 mq/cane adulto ad un massimo di 10 mq/cane adulto, dei quali almeno 2 mq. coperti e la restante parte dotata di sistemi per lombreggiamento estivo (tettoie o parate);
  • - adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani, di misura non inferiore a 1.000 mq. e non superiore a 2.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non superiore a 40 unità.

I box dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con altezza massima di 2,20 ml. e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Esclusivamente ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di Scansano è consentita una superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di SE per locali da adibire ad ambulatorio veterinario, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate; tali locali dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della SE consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a 1,50 ml. dal livello interno.

3. Le recinzioni dovranno essere realizzate con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., sostenute da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo, anche interrate ma sempre senza opere murarie; dovranno inoltre essere previste opportune schermature con siepi di arbusti e filari di specie vegetali locali ad alto fusto, differenziate e a sesto irregolare (siepe pluristratificata). Non è ammessa la realizzazione di recinzioni per superfici superiori a 5.000 mq.

4. Le distanze da osservare per le strutture di ricovero dei cani da caccia non dovranno essere inferiori a:

  • - 150 ml. da abitazioni (esclusa quella del proprietario) e case sparse;
  • - 250 ml. da centri abitati e strutture turistico-ricettive esistenti;
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio della stessa struttura di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

5. Per le strutture di ricovero dei cani da caccia di superficie superiore a 40 mq (superficie minima per un numero di cani pari o superiore a 5 unità) il proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere tale annesso per un tempo limitato all'attività e a provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00