Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 90 Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale e per il ricovero di animali domestici, da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita - con esclusione delle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), degli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali - ai proprietari o detentori di fondi agricoli non derivanti da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo trasferimenti autorizzati con programma aziendale, a condizione che l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

2. Il soggetto richiedente l'installazione del manufatto dovrà sottoscrivere impegno:

  • - a non alienare separatamente dal fondo il manufatto e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - a conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - a demolire il manufatto e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti ed al cessare dell'attività agricola;
  • - a presentare con cadenza triennale la dichiarazione di sussistenza delle condizioni per la realizzazione dei manufatti.

3. È ammessa la realizzazione di manufatti agricoli quali:

  • - strutture per il rimessaggio delle attrezzature e magazzinaggio delle materie prime
  • - strutture per le piccole produzioni (ad esempio stoccaggio temporaneo delle produzioni ortofrutticole)
  • - strutture per la lavorazione e lo stoccaggio del legname.

4. La Superficie coperta massima realizzabile in relazione alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione accorpata ed esclusa l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, è definita con riferimento al tipo di coltivazione secondo i seguenti parametri:

Attività o tipo di produzione Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
Orticoltura in pieno campo > 1.000 mq. 16 mq.
Oliveto e promiscuo > 2.000 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.
Vigneto e frutteto > 1.500 mq.
> 5.000 mq.
25 mq.
40 mq.

Per fondi agricoli con diverso ordinamento la superficie fondiaria minima da mantenere in produzione si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo la superficie di terreno in produzione per ogni qualità colturale e la superficie minima indicata. Per superfici fondiarie intermedie la definizione della superficie coperta massima ammissibile viene determinata per interpolazione arrotondando all'unità.

5. È ammessa inoltre la realizzazione di strutture per allevamento amatoriale cumulabili con quelle di cui al comma precedente fino al raggiungimento dei massimali ivi previsti nei seguenti casi:

Tipo di allevamento n. massimo capi Superficie agraria utilizzata (SAU) Superficie Coperta massima
apicoltura 15 arnie - 16 mq
avicoltura 12 > 100 mq 16 mq
cunicoltura 10 riproduttori > 100 mq 16 mq
ovini/caprini 10 > 2.000 mq 25 mq
suini 2 adulti > 100 mq 15 mq
bovini 2 adulti > 5.000 mq 25 mq
equini o camelidi 2 adulti > 5.000 mq 25 mq

Per un numero inferiore di capi /arnie oppure si dimensiona il manufatto in proporzione mentre la superficie fondiaria minima tassativa è 0,15 ettari per apicoltura e avi-cunicoltura, 0,5 ettari per ovicaprini e suini, 1 ettaro per gli equini.

Tali annessi dovranno rispettate le seguenti distanze minime:

Tipo di allevamento n. massimo capi D. min abitazione propria (ml.) D. min altre abitazioni (ml.) D. min confine (ml.) D. min strade (ml.)
apicoltura 15 arnie
avicoltura 12 10 20 10 10
cunicoltura 10 riproduttori 10 20 10 10
ovini/caprini 10 20 25 20 20
suini 2 capi adulti 25 50 25 25
bovini 2 capi adulti 20 40 20 20
equini 2 capi adulti 20 40 20 20

La disponibilità delle superfici fondiarie da mantenere in produzione e degli animali deve risultare da asseverazione da parte di tecnico abilitato nelle materie agricole ed essere riscontrabile presso la banca dati regionale ARTEA o altre banche dati accessibili alle pubbliche amministrazioni.

6. È altresì consentita la realizzazione di strutture per cani da affezione secondo quanto previsto dalla L.R. 59/2009 e dal D.P.G.R. n. 38/2011 e s.m.i. fino ad un massimo di 5 cani.

La realizzazione di queste strutture è assoggettata alle superfici fondiarie minime indicate al comma 4 del presente articolo.

7. I manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali domestici dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - altezza del fabbricato (Hmax) non superiore a
    • 2,40 ml. per manufatti per attività agricola amatoriale
    • 3,00 ml. per i box cavalli
    • 2,00 ml. per il ricovero degli animali da cortile e dei cani;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - sono ammesse opere di fondazione, o il riutilizzo di quelle esistenti, che dovranno essere rimosse e ripristinato il sito alla perdita dei requisiti;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento; non è consentita la realizzazione di servizi igienici.

8. Gli annessi per il ricovero di bovini ed equini possono essere composti da un unico box o da massimo due box, atti ad ospitare ognuno un capo equino o bovino. L'area di pertinenza potrà essere interamente o parzialmente recintata esclusivamente mediante una staccionata di pali in legno di altezza che può variare da 1,40 a 1,80 ml., nel rispetto delle eventuali limitazioni derivanti dal codice della strada e dal codice civile. Nel caso di due capi, i due box devono obbligatoriamente essere assemblati ed aggregati, al fine di creare un unico annesso compatto.

Ogni box dovrà essere costituito di una parte destinata propriamente al ricovero dell'animale e di una destinata alle attività di pulizia e sellatura del cavallo. La prima dovrà essere chiusa su quattro lati di cui quello frontale apribile, la seconda dovrà configurarsi come semplice tettoia appoggiata su due montanti e posta in continuità con la copertura del vano chiuso.

L'intero box dovrà essere realizzato in legno ed il suo ingombro planimetrico complessivo non potrà superare i 15 mq. dei quali almeno 9 dovranno essere riservati al vano per il ricovero dell'animale.

La pavimentazione della parte chiusa di 9 mq. dovrà essere realizzata in cemento prevedendo anche la canalizzazione per la raccolta dei liquami da far confluire in un pozzetto, mentre la parte della tettoia di 6 mq. dovrà essere lasciata in terra battuta.

9. È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere; è consentita la recinzione delle aree contermini al manufatto nel caso di ricoveri per i cavalli o di allevamenti di animali da cortile per utilizzazione familiare; in tali casi la recinzione dovrà essere realizzata in legno o rete metallica e non potrà avere altezza superiore a 2 ml.

10. Il soggetto richiedente l'installazione dell'annesso dovrà inoltrare istanza nella quale dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti e si impegna a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e a non mutarne la destinazione d'uso;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti e nel caso di cessazione dell'attività agricola.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00