Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 89 Manufatti aziendali ad uso agricolo in assenza di PAPMAA

1. Alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA è consentita l'installazione di manufatti, al di fuori del programma aziendale, che non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali.

Nel caso dei manufatti di cui al comma 3 punti b) e c) l'installazione è ammessa solo a condizione che l'azienda non abbia distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della pratica edilizia.

2. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione aziendale, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  • a) manufatti aziendali temporanei, realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma 1 L.R. 65/2014) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  • b) manufatti aziendali temporanei aventi le stesse caratteristiche costruttive di cui al precedente punto, realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 comma 3 lettera a) L.R. 65/2014);
  • c) manufatti aziendali non temporanei, comprese le serre fisse che necessitano di interventi di trasformazione permanente al suolo (art. 70 comma 3 lettera b) L.R. 65/2014).

L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i suddetti manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola e si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

4. Di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nelle analisi e nella relazione tecnica. Ove esista un altro manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

5. Trattandosi di strutture per sistemi di coltivazione non propriamente coerenti con le vocazioni produttive del territorio comunale, non è ammessa la realizzazione di serre fisse di impiego diverso da quello prevalentemente a scopo di autoconsumo familiare e di superficie superiore a 150 mq. e comunque dovrà essere preventivamente valutata in rapporto al corretto inserimento paesaggistico e insediativo, considerando un ambito territoriale sufficientemente ampio e non ristretto ai soli limiti aziendali.

6. Sono escluse dalla presente disciplina le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a 1 ml.

7. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera a) del comma 3, alla comunicazione indirizzata al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

8. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera b) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni dello stesso manufatto, corredata da una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

9. Per i manufatti aziendali di cui alla lettera c) del comma 3, negli atti del procedimento abilitativo inviato al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa, comprensiva degli interventi di miglioramento e mitigazione ambientale previsti.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00