Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 88 Annessi agricoli minimi in assenza di PAPMAA

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 73 della L.R. 65/2014, alle aziende agricole iscritte alla CCIAA e al registro IVA che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale è consentita, al di fuori del programma aziendale, la realizzazione di nuovi annessi minimi alle seguenti condizioni:

  • - non avere distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo ricadenti in zona agricola (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda;
  • - i fondi agricoli non derivino da trasferimenti parziali di proprietà avvenuti nei 10 anni precedenti salvo quelli autorizzati con programma aziendale.

2. La realizzazione degli annessi minimi di cui al presente articolo non è consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. È consentita la realizzazione di un solo annesso per ogni azienda agricola a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze non legittime o incongrue esistenti vengano rimosse. Ove esista un altro annesso compatibile con le prescrizioni delle presenti norme è consentito il suo ampliamento.

È comunque fatta salva la possibilità di conservare sul fondo eventuali piccole strutture in pietra di costruzione non recente e non funzionali all'uso agricolo delle quali è opportuno salvaguardare il valore storico-documentale.

4. La Superficie Coperta massima degli annessi minimi è stabilita in rapporto alla superficie fondiaria minima da mantenere in produzione, escluse l'area di resede del fabbricato, la viabilità di accesso e le tare, con riferimento all'articolazione in sottosistemi ed ambiti, secondo le seguenti corrispondenze:

Sottosistema/ambito Superficie fondiaria minima per ordinamento colturale Superficie Coperta massima
vigneti e frutteti in coltura specializzata oliveti in coltura specializzata colture seminative e seminativo arborato castagneti da frutto effettivo arboricoltura da legno bosco ad alto fusto bosco misto, bosco ceduo, pascoli, pascoli arborati e cespugliati
R1 Colline di Scansano: R1b Dorsale di Scansano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R1a Paesaggio collinare di Montorgiali - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha.
R2 Valli del Sanguinaio e del Mulino solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R3 Media Albegna e Pomonte - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R4 Alta Albegna e Fiascone - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R5 Conca del Cotone - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R6 Valle dell'Ombrone solo nelle aree a prevalente funzione agricola - 3,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R7 Colle Fagiano 2,5 ha. 2,5 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R8 Trasubbie e Trasubbino - 4,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.
R9 Murci 2,0 ha. 2,0 ha. 6,0 ha. 10,0 ha. 20,0 ha. 35,0 ha. 55,0 ha. 50 mq.

La realizzazione degli annessi minimi nel caso di vigneti e frutteti in coltura specializzata è quindi ammessa esclusivamente nei sottosistemi/ambiti R1.b, R7 e R9.

Le superfici fondiarie potranno anche non essere contigue ma dovranno essere collegate funzionalmente con la particella in cui insisterà l'annesso e comunque non distare da questo più di 500 ml. in linea d'aria.

Gli annessi dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche, atti a garantirne la reversibilità dell'installazione:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna, con manto in laterizio o materiali con forma e colorazione similare e avere un'inclinazione di falda non superiore al 30%; la sporgenza della gronda non potrà superare i 50 cm.; è consentita altresì la copertura con solaio piano, ove questo sia ricoperto di terreno vegetale;
  • - altezza massima dell'edificio (Hmax) non superiore a 2,40 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati anche con materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere opportunamente smaltiti. La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene dell'allevamento. All'interno del manufatto è consentita la realizzazione di un servizio igienico di Superficie utile abitabile non superiore a 3 mq.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere. È consentita esclusivamente la realizzazione di recinzioni con rete metallica a maglia sciolta sostenuta da pali in legno e/o ferro (a seconda del contesto).

5. Il soggetto richiedente la realizzazione dell'annesso dovrà sottoscrivere impegno, mediante Atto d'Obbligo a:

  • - non alienare separatamente dal fondo l'annesso e non mutarne la destinazione d'uso agricola;
  • - conservare e, ove necessario, migliorare tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
  • - coltivare e mantenere sul fondo coltivazioni arboree, arbustive o erbacee pluriennali tipiche o storicizzate nel contesto paesaggistico di riferimento;
  • - demolire il fabbricato e ripristinare il sito al venir meno anche di uno solo degli impegni di cui ai punti precedenti.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00