Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 86 Annessi agricoli attraverso PAPMAA

1. I nuovi annessi agricoli da realizzare tramite programma aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si utilizzeranno preferibilmente materiali leggeri per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante, con particolare attenzione per l'efficacia del loro ciclo produttivo (ad esempio in legno), pur essendo ammesso l'impiego di materiali e tecniche tradizionali, ove meglio rispondente alle specifiche esigenze produttive agricole oppure quando risulti congruo ai fini del migliore inserimento nel contesto paesaggistico esistente; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica dei nuovi edifici.

2. Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

3. Le nuove cantine di vinificazione dovranno preferibilmente essere interrate o seminterrate e comunque cercare la massima integrazione con il paesaggio, anche attraverso l'uso di materiali appropriati; per le superfici esterne si devono appropriatamente definire i caratteri e le finiture, affinché se ne possa verificare la compatibilità con il contesto paesaggistico. Le cantine parzialmente o totalmente interrate devono considerare la morfologia del suolo e le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, riducendo al minimo le modificazioni, utilizzando e ottimizzando le sistemazioni agrarie esistenti, scarpate e dislivelli, minimizzando la visibilità delle rampe di accesso carrabili e dei nuovi fronti di costruito. Deve comunque essere privilegiato l'uso della viabilità esistente e gli sbancamenti devono essere limitati allo strettamente necessario per il ciclo produttivo.

4. È vietata la realizzazione di autorimesse o rimesse per mezzi agricoli interrate; è ammessa la realizzazione di un livello interrato compreso entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone; è consentito un collegamento verticale esterno con il livello interrato per usi specialistici per l'installazione di impianti meccanici (montacarichi, nastri trasportatori) utili alla movimentazione dei prodotti agricoli.

5. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

6. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di annessi agricoli nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR) e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00