Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 85 Abitazioni rurali attraverso PAPMAA

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime, può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il PAPMAA.

2. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

3. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere costituite da edifici autonomi rispetto agli annessi rurali cioè funzionalmente separati da essi; è comunque ammessa l'edificazione in adiacenza, fermo restando il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e della compatibilità tra le funzioni.

Esse dovranno osservare i seguenti requisiti e criteri:

  • - la dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 150 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 60 mq. di superficie edificabile (SE). La dimensione massima ammissibile di superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. La pendenza della copertura, se a falde, non dovrà superare il 30%;
  • - l'altezza della nuova costruzione non potrà superare i due piani fuori terra, con altezze nette interne non superiori a 3,00 ml., che dovrà essere ridotta ad un piano nel caso in cui l'eventuale piano seminterrato misuri fuori terra oltre 1,20 ml;
  • - i locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; è preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le autorimesse, da ricomprendere nel dimensionamento della superficie accessoria (SA), non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa. È vietata la realizzazione di autorimesse interrate; eventuali autorimesse seminterrate potranno essere consentite solo in presenza di terrapieni e dislivelli esistenti, con minime alterazioni della morfologia dei luoghi. È preferibile escludere la realizzazione di rampe carrabili per l'accesso diretto dall'esterno e comunque dovranno essere mitigate da specie arboree e arbustive autoctone;
  • - le nuove abitazioni rurali dovranno essere preferibilmente di pianta regolare e volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi a sbalzo, l'uso di pilastri e parapetti con finitura in cemento armato a faccia vista e le scale esterne in aggetto; in ogni caso saranno da adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale, in coerenza con gli indirizzi di cui all'art.23, c.9 delle Norme del P.T.C.;
  • - il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo. In ogni caso i corpi illuminanti esterni dovranno dirigere il flusso luminoso verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale.

4. Con la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo di durata decennale, di cui all'art. 74 comma 6 della L.R. n. 65/2014, il richiedente dovrà altresì impegnarsi a produrre regolarmente (ogni 2 anni) le certificazioni che attestino il possesso dei requisiti necessari per le abitazioni rurali.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00