Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 79 Strade bianche, percorsi vicinali ed interpoderali

1. Strade bianche, sentieri, percorsi poderali e vicinali costituiscono un patrimonio che deve essere conservato nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

2. Devono essere tutelate, conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature tradizionali segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati;
  • - le opere di sistemazione e di contenimento del terreno.

3. Gli interventi di manutenzione delle "strade bianche" devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali. Sono ammesse altresì tecniche nuove, purché non alterino l'aspetto cromatico delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero. È sempre ammessa la realizzazione di canalette per la raccolta delle acque meteoriche realizzate mediante semplice scavo del terreno, canalette in pietrame. Al fine di evitare l'utilizzo di materiali non coerenti con il carattere di ruralità del contesto (come ad esempio l'asfalto e l'utilizzo di calcestruzzo e rete elettrosaldata), è ammesso esclusivamente manto stradale drenante e che mantenga le caratteristiche cromatiche dei luoghi attraversati, per il quale dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o comunque materiali che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico, prevedendo ad esempio interventi di depolverizzazione o l'utilizzo di calcestruzzo architettonico con l'uso di inerti simili per cromia ai colori del contesto, con l'impiego di leganti "neutri" o vernice resinata a base acquosa, non acrilica, che consentono la realizzazione di bitumature con conglomerati in cui prevale il colore dell'inerte impiegato. In caso di interventi di riqualificazione di strade già asfaltate, è consentito e incoraggiato il trattamento superficiale con strato di usura costituito da uno o più strati sovrapposti di emulsione bituminosa o neutra, pietrischetto e/o graniglia.

4. Le variazioni ai tracciati delle strade bianche, dei sentieri, dei percorsi vicinali e interpoderali non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno e lungo le linee di minor pendenza.

5. Nei programmi aziendali la realizzazione di nuovi tracciati e la deviazione di strade private e poderali è consentita solo a fronte di una dimostrata necessità, volta a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico; le aziende agricole potranno esplicitare tale necessità anche per migliorare l'organizzazione aziendale e le operazioni di movimentazioni merci, al fine di rendere più sicure le condizioni lavorative, sia degli addetti, che dei terzi in transito sulla base di specifici progetti, che tengano conto del miglior inserimento ambientale, della maggiore sicurezza, della limitazione del rischio idraulico e della pericolosità per la instabilità dei versanti.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00