Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 59 Città nuova

1. Sono le parti più consistenti degli abitati principali, connotate da tessuti prevalentemente residenziali ai quali corrispondono soprattutto aree urbanizzate in epoca moderna e contemporanea. Sono formate in prevalenza da urbanizzazioni recenti tra le quali i tessuti derivanti da lottizzazioni a volte connotate da indici di edificabilità piuttosto consistenti oppure le situazioni esito di saturazione di aree residuali o intercluse.

2. All'interno dell'ambito della città nuova U2 le attività ammesse, anche in riferimento alle articolazioni delle destinazioni d'uso principali di cui all'art. 9, sono così disciplinate:

  • - residenza;
    le unità immobiliari per i fabbricati di nuova costruzione dovranno avere una Superficie Calpestabile (SCal) minima di 45 mq.;
  • - attività artigianali, limitatamente ad artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici e connessi con le persone e le abitazioni;
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato;
  • - attività direzionali e di servizio;
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

3. All'interno dell'ambito U2, quando non indicate come destinazioni d'uso prescritte dalle tavole del PO, sono escluse:

  • - attività industriali artigianali diverse da quelle sopra citate;
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
  • - attività commerciali di medie superfici di vendita;
  • - attività turistico-ricettive.

4. Sono interventi caratterizzanti:

  • - ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

Sono interventi ammessi, ove esplicitamente indicato dalle Tavole del PO:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica.

Sono comunque ammessi interventi di riorganizzazione del tessuto urbano, purché rivolti a conferire maggiore razionalità all'impianto urbanistico ed al superamento della frammentazione del suolo pubblico e di eventuali condizioni di degrado. Tali interventi devono essere proposti attraverso Piani di Recupero coerenti con gli obiettivi di riqualificazione dello stesso ambito urbano.

5. È consentita la tamponatura dei fabbricati a pilotis al piano terra, nel rispetto dei parametri urbanistici e delle distanze minime inderogabili, mediante un sistema di opere organizzate collocabili nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia. I materiali utilizzati e le finiture debbono essere coerenti con il tessuto edificato nel contesto.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00