Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 38 Pozzi

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i pozzi dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a:

  • - 50 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non è garantita la perfetta tenuta, impianti di smaltimento reflui;
  • - 50 ml. da discariche di tipo A;
  • - 100 ml. dai cimiteri;
  • - 200 ml. da pozzi che erogano acqua a terzi mediante pubblico acquedotto, qualora non siano definite diverse fasce di rispetto, e da discariche di tipo B.

5. In corrispondenza di pozzi, sorgenti e punti di presa per approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, per erogazione a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, sono istituite la zona di tutela assoluta e quella di rispetto, così come previsto dalla normativa in materia e dall'Autorità d'Ambito Ottimale.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00