Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 28 Ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) quelli che possono comportare, oltre a quanto già indicato per la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), la demolizione e ricostruzione comunque configurata, purché non comportante incremento di volume, e la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti eseguita con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, articolazione, collocazione, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione (nel territorio rurale tale condizione è da intendersi come mantenimento dello stesso ambito di stretta pertinenza dell'edificio preesistente).

2. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella originaria riferita all'edificio principale e comunque non oltre i 70 mq. di ampliamento, purché sia garantito:

  • - l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche globali particolarmente qualificanti, tali da raggiungere almeno una classe energetica superiore a quella obbligatoria per legge;
  • - il raggiungimento di una migliore qualità architettonica, anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico;
  • - il raggiungimento della dotazione minima di parcheggi pertinenziali non inferiore a 1 mq./10 mc. e comunque almeno pari ad un posto auto per ogni unità immobiliare risultante.

L'altezza massima del nuovo edificio è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

3. Esclusivamente per gli edifici residenziali nel territorio rurale (abitazioni civili o rurali), nel caso in cui nell'ambito di stretta pertinenza siano presenti volumi secondari, quali depositi, locali di servizio e ricoveri, è consentita la loro demolizione e ricostruzione anche in ampliamento all'edificio esistente. Essi potranno essere accorpati all'edificio principale come SE residenziale fino al 50% del loro volume e comunque fino ad un massimo di 50 mq. di SE, al cui raggiungimento possono concorrere le addizioni volumetriche del precedente comma, con il restante 50% del volume ricostruito per superficie accessoria (SA).

L'intervento di accorpamento dei volumi secondari all'edificio principale residenziale esclude la possibilità degli altri interventi di addizione volumetrica e di incremento dei volumi pertinenziali.

Gli ampliamenti così ottenibili dovranno essere coerenti con la tipologia e la forma dell'edificio esistente e comunque essere l'esito di una ristrutturazione complessiva dell'organismo edilizio, il cui fine è anche il riordino delle pertinenze e l'eliminazione di tutti gli elementi incongrui.

L'altezza massima è stabilita in 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

4. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività turistico-ricettive per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

5. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività commerciali al dettaglio e ad attività direzionali e di servizio o con destinazione d'uso mista (comprendente destinazioni quali: attività commerciali al dettaglio, attività direzionali e di servizio, artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici, attrezzature di servizio pubbliche e residenza) per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è consentito l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 7,50 ml., fatto salvo il rispetto di altezze maggiori preesistenti.

6. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi localizzati nelle aree urbane per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è ammesso l'incremento della SE entro un Rapporto di Copertura massimo complessivo risultante massimo del 60%, anche con addizione volumetrica, con un'altezza massima di 10,50 ml.

È altresì consentita la realizzazione di tettoie, anche in aderenza all'edificio principale, di qualsiasi materiale, purché sempre entro il limite di un Rapporto di Copertura massimo complessivo risultante massimo del 60% e di un'altezza massima di 10,50 ml.

7. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi localizzati nel territorio rurale per i quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c) è ammesso l'incremento della SE fino ad un massimo del 20% di quella esistente, anche con addizione volumetrica, nel rispetto dell'altezza esistente.

È altresì consentita la realizzazione di tettoie, anche in aderenza all'edificio principale, di qualsiasi materiale, fino ad un massimo del 20% della Superficie Coperta complessiva.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00