Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b)

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) quelli che comportano la complessiva riorganizzazione funzionale e la diversa distribuzione interna del fabbricato e/o delle singole unità immobiliari e che possono comportare anche modifiche dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e dei sistemi strutturali.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), la ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) può comportare i seguenti interventi, che possono determinare incremento della Superficie Edificata, purché senza modifica della sagoma dell'edificio:

  • - le modifiche alle strutture in elevazione ed ai solai, comprese le relative quote d'imposta, con opere che possono prevedere anche l'inserimento di materiali e tecniche diverse da quelle esistenti;
  • - le modifiche ai collegamenti verticali;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate;
  • - le modifiche dei prospetti;
  • - la realizzazione di lucernari;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, anche in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio medesimo, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento.;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, per i quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

3. Per gli edifici principali con destinazione d'uso residenziale è inoltre consentita la realizzazione al piano terra di portici o tettoie per una Superficie Coperta aggiuntiva non superiore al 30% della Superficie Coperta complessiva esistente.

4. Negli edifici per i quali gli interventi sono consentiti fino alla ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b), è altresì ammessa, quale ampliamento volumetrico comportante incremento della Superficie Edificata, la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime; tale intervento è alternativo e non cumulabile con le addizioni volumetriche di cui al successivo comma 5.

5. La ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) consente infine, nel caso di edifici a destinazione residenziale, i seguenti interventi che comportano la realizzazione di addizioni volumetriche, al di fuori della sagoma esistente:

  • a) per tutte le tipologie edilizie residenziali è consentita la soprelevazione del fabbricato fino ad un massimo di 100 cm., per raggiungere un'altezza media del piano sottotetto pari a:
    • - 2,70 ml., al fine di renderlo abitabile;
    • - 2,40 ml. al fine di realizzare spazi accessori e di servizio, anche condominiali.
    Tali soprelevazioni sono consentite purché riguardino l'intera copertura dell'edificio, non modifichino la tipologia della copertura e che l'intervento sia realizzato contemporaneamente in ogni sua parte. In particolare, per le case bi-familiari con tipologia a terra-tetto l'intervento è subordinato ad un progetto che coinvolga entrambe le proprietà in modo da non creare discontinuità della copertura.
  • b) per edifici residenziali di massimo due piani con giardino sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo di 40 mq. di SE per ogni unità immobiliare, senza incremento dell'altezza massima esistente; tali interventi devono essere coerenti con la tipologia e i caratteri dell'edificio oggetto dell'ampliamento.

Gli interventi di cui ai punti a) e b) sono tra loro alternativi e non cumulabili.

Le addizioni volumetriche di cui al punto b) sono da intendersi escluse nel caso di cambio d'uso a residenza di edifici strumentali agricoli o comunque con uso di rimessa e deposito.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00