Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26 Ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a)

1. Allo scopo di salvaguardare il valore storico-documentale ed eventuali elementi architettonici e decorativi riconosciuti di rilievo, gli interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo a dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi e rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - non modificare la sagoma del fabbricato, fatti salvi l'introduzione di elementi di isolamento nelle coperture e l'adeguamento alle vigenti norme antisismiche, la realizzazione di volumi tecnici e di opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di portici, costituiti da pilastri in muratura tradizionale e copertura a falda inclinata con orditura in legno e manto in coppi ed embrici, per una Superficie Coperta aggiuntiva non superiore al 30% della Superficie Coperta esistente;
  • - non incrementare la Superficie Edificata, ad eccezione dei casi conseguenti alla realizzazione delle opere ammesse dal presente PO;
  • - non comportare demolizioni, anche se parziali, fatta eccezione per l'eliminazione di eventuali superfetazioni e per l'esecuzione di limitati interventi di demolizione/ricostruzione anche al fine di una ricomposizione volumetrica più consona e compatibile con i caratteri dell'edificio originario;
  • - non modificare le caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione o modifica di collegamenti verticali; è ammesso un modesto cambiamento della quota di calpestio al piano terra, fino ad un massimo di 30 cm., finalizzato al rispetto delle norme igienico-sanitarie ed il rifacimento dei solai a quote lievemente diverse da quelle originarie, nel limite comunque di 15 cm., tale da non produrre cambiamenti nei prospetti ed unicamente a condizione che non siano presenti elementi di pregio meritevoli di tutela (volte, marcapiani, mensole, ecc.);
  • - nei sottotetti non recuperabili (ai fini del comma 3 dell'art. 25), non abitabili o chiusi, nelle cantine, magazzini, rimesse di scarso valore architettonico è consentita la modifica della caratteristica tipologica delle strutture di orizzontali per motivi strutturali;
  • - la realizzazione di soppalchi e di eventuali nuovi orizzontamenti, così come di nuove strutture di collegamento verticale interne, è comunque subordinata all'impiego di tecnologie leggere, che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
  • - non realizzare nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza;
  • - introdurre nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti esclusivamente a condizione che siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio e purché diano luogo ad una soluzione coerente con la tipologia e i caratteri architettonici dell'edificio, secondo moduli di partitura analoghi a quelli dello stesso edificio o agli edifici di interesse storico-testimoniale dello stesso contesto di riferimento e senza alterare sostanzialmente l'impaginato presente; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali di servizio e/o accessori della residenza;
    sono in ogni caso consentiti gli interventi di riapertura di finestre e porte tamponate, conservando forma, dimensioni e posizione originarie;
  • - non comportare la chiusura di tettoie, logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge e porticati ai piani superiori e nel caso di locali chiusi da elementi architettonici comunque assimilabili a superfici parietali, quali "mandolati" o "grigliati" in laterizio ed è inoltre consentito il tamponamento parziale o totale, comunque dall'interno, mantenendo invariato l'assetto del prospetto esterno; il tamponamento parziale o totale dei "mandolati" non è consentito se ciò comporta la necessità di realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti;
  • - non realizzare balconi, terrazzi a tasca, né pensiline;
  • - limitare la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti; essi non devono interferire con le strutture principali di copertura e le loro dimensioni non possono comunque essere superiori a due ordini dell'orditura secondaria originale; devono inoltre essere posizionati ad una distanza non inferiore a 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - tutelare le caratteristiche degli spazi aperti ed in particolare nelle pavimentazioni di nuova realizzazione impiegare materiali e modalità di posa in opera tradizionali e consoni al contesto e non realizzare recinzioni che frazionino aree di pertinenza originariamente unitarie.

2. La ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a), in aggiunta a quanto già definito per il risanamento conservativo (rc), consente:

  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
  • - gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume dell'edificio principale e comunque separato dallo stesso, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; modalità costruttive, tecniche e caratteristiche dei materiali, anche di finitura, devono risultare dello stesso tipo di quelli dell'edificio principale originario, esclusivamente fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00