Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tr · alberghi, residence, strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva, residenze turistico-alberghiere;
  • - Tc · campeggi.

2. Le strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità comprendono bar e ristoranti, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00