Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. Il presente PO individua le attività insediate o insediabili nel territorio, che vengono ricondotte alle seguenti destinazioni d'uso principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • d) commerciale al dettaglio;
  • e) turistico-ricettiva;
  • f) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le suddette destinazioni d'uso principali con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

2. In generale, quando non diversamente specificato, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna destinazione d'uso principale è sempre consentito, mentre sono considerati mutamenti rilevanti della destinazione d'uso e quindi soggetti alle specifiche prescrizioni delle presenti Norme, i passaggi dall'una all'altra delle categorie principali di cui al comma 1, con le seguenti eccezioni:

  • a) esclusivamente al piano terra degli edifici negli ambiti U1 e U2 e purché non raggiungano la superficie utile prevalente del fabbricato, sono equiparate alle attività commerciali al dettaglio e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • - le attività di artigianato di servizio, cioè l'attività artigianale diretta alla prestazione di servizi, che possono esser connessi sia alla cura della persona (attività di acconciatura ed estetica come ad es. attività di parrucchiere, barbiere, estetista, pedicure, ecc.), ovvero ad altri servizi (ad es., in ambito medicale, ottico, odontotecnico, oppure a servizi di autotrasporto merci e persone, di pulizia, di grafica e fotografia, edilizia e finiture edili, falegnameria, impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc.);
    • - le attività di artigianato artistico, che possono comprendere sia attività connesse a realizzazioni di opere di valore estetico (ad es. la lavorazione dei metalli preziosi o la creazione di ceramica d'arte), oppure alle attività di conservazione e restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico del patrimonio artistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali, o l'abbigliamento su misura;
    • - le farmacie;
  • b) sono equiparate alle attività direzionali e quindi ritenute compatibili con la stessa destinazione d'uso:
    • - i servizi privati costituiti da poliambulatori, ambulatori medici e veterinari e i servizi per il turismo e lo svago in genere.

3. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d'uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.

4. In applicazione dell'art. 98 della L.R.T. n° 65/2014 il Comune di Scansano, previa adeguata istruttoria, svolta d'ufficio o su istanza della parte che ha la piena disponibilità di un immobile ai sensi dell'art. 133 della predetta legge, può adeguare, nel rispetto degli standard urbanistici minimi vigenti, la localizzazione e distribuzione delle funzioni, nonché la classificazione degli edifici rispetto agli interventi ammessi di cui al Titolo III, con apposito procedimento amministrativo da individuare nel contesto delle previsioni della sopra citata legge. La ridefinizione delle classi di interventi ammessi per gli edifici è ammessa sulla base di richiesta da parte degli interessati attraverso la presentazione di una apposita schedatura conoscitiva analoga a quella prodotta per la redazione del Piano Operativo.
La classificazione di edifici non schedati e l'eventuale nuova classificazione di edifici già schedati, è effettuata dal Comune, attraverso gli uffici competenti, sulla base delle documentazioni presentate dagli interessati, tramite apposita istruttoria ed è approvata con il procedimento di cui all'articolo 111 "Approvazione dei piani attuativi" della LRT 65/2014.
Le attribuzioni dovranno seguire in linea di massima i seguenti criteri:

  • - per edifici e complessi di valore architettonico, classi di valore Re e Rc
  • - per edifici di valore tipologico, classi di valore Ri-A o Ri-B
  • - per edifici di medio valore o alterati, classi di valore Ri-B o Ri-C
  • - per edifici di valore nullo non rilevante, classe di valore Ri-C

Analogamente, possono essere stabilite limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale ed individuate aree nelle quali le destinazioni d'uso siano assimilabili ai sensi dei punti 1 e 2 del comma 3 dell'art. 99 della L.R.T. n° 65/2014.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00