Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 31 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi:

  • a) nuova edificazione;
  • b) ristrutturazione urbanistica;
  • c) ristrutturazione edilizia di edifici esistenti comportante incremento di Superficie Utile Lorda (SUL);
  • d) manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia se comportanti aumento di carico urbanistico (aumento delle unità immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso).

La verifica delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale non è comunque dovuta per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti.

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio, ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

  • - per la nuova edificazione e la ristrutturazione urbanistica in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume della costruzione e comunque in misura non inferiore ad un posto auto per ogni nuova unità immobiliare residenziale prevista;
  • - per la ristrutturazione edilizia con incremento di SUL, solo nel caso in cui l'ampliamento superi 40 mq. di SUL, nella misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. di volume aggiunto e comunque nella misura minima di un posto auto ogni 120 mc.;
  • - per la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia comportanti aumento del carico urbanistico, in misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. e comunque in misura non inferiore a:
    • · in caso di destinazione d'uso residenziale, un posto auto per ogni nuova unità immobiliare prevista;
    • · in caso di destinazione d'uso direzionale e di servizio o commerciale, tre posti auto ogni 100 mq. di SUL;
    • · in caso di destinazione d'uso industriale e artigianale, un posto auto ogni 100 mq. di SUL;
    • · in caso di destinazione d'uso turistico-ricettiva, due posti auto ogni 100 mq. di SUL.

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiano una superficie maggiore di 1 mq. ogni 10 mc. in rapporto alla volumetria esistente. I nuovi spazi per la sosta, nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio, possono essere reperiti anche in altre aree, entro un raggio di 150 ml. dall'edificio interessato dal progetto.

4. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, di cui alla L.R. 28/2005 (Codice del Commercio) e s.m.i., è prescritto in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone A di cui al D.M. 1444/1968, per gli esercizi commerciali al dettaglio e all'ingrosso, derivanti dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione
  • - ristrutturazione urbanistica
  • - ristrutturazione edilizia di edifici esistenti comportante incremento di volume
  • - mutamento parziale o totale della destinazione d'uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;
  • - ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

Le dotazioni di parcheggi per la sosta di relazione per i nuovi esercizi di vicinato derivanti da semplice modifica della destinazione d'uso di immobili esistenti potranno essere reperite anche in aree limitrofe all'intervento e non gravate da standard pubblici o privati, purché se ne garantisca l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e purché tali aree siano poste ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con gli esercizi stessi.

I parcheggi di relazione, comunque distinti dai parcheggi pubblici, devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi di relazione sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e purché collegata all'esercizio commerciale con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

5. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nell'accertata impossibilità di reperire le aree per i nuovi parcheggi richiesti, neppure ricorrendo all'utilizzo di aree limitrofe all'intervento, sarà possibile monetizzare gli oneri relativi sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali o con le procedure previste da apposito regolamento comunale.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00