Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 5 Deroghe

La disciplina contenuta negli strumenti urbanistici vigenti relativamente alle altezze ed al rapporto di aereoilluminazione prevista per i centri antichi di Scansano e Montorgiali di cui all'Art. 58 viene estesa anche agli altri ambiti urbani e all'intero territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c).
Inoltre a recupero di parti di immobili già a prevalente funzione residenziale collocati negli ambiti urbani ed in tutto il territorio rurale, ad esclusione degli edifici per i quali sono previsti gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), sono consentite le seguenti deroghe a condizione che tali interventi non generino incremento delle unità immobiliari residenziali:

  1. 1) Altezza interna di vani abitabili non inferiore a ml. 2,55;
  2. 2) Altezza interna dei vani accessori (bagni, ripostigli, corridoi) non inferiori a ml. 2,20 (media);
  3. 3) Rapporto aereoilluminante non inferiore ad 1/12 della superficie; ai fini della definizione del rapporto aereoilluminante è ammessa esclusivamente luce diretta, proveniente da spazi esterni;
  4. 4) Nelle cantine non direttamente collegate ad unità immobiliari residenziali è possibile realizzare un servizio igienico minimo dotato esclusivamente di un w.c. e di un lavabo rispettando in altezza le dimensioni del locale;

Le deroghe di cui sopra sono applicabili solo sugli immobili realizzati in data anteriore al 1956, con asseverazione di un tecnico che ne attesti l'epoca di costruzione antecedente.
Le deroghe di cui sopra consentiranno esclusivamente uso residenziale, escludendo ogni altra destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e di restauro e risanamento conservativo avente per oggetto immobili già destinati ad abitazione dovranno essere garantiti i livelli minimi essenziali delle prestazioni igienico sanitarie dei singoli locali, apportando eventuali modificazioni in deroga, ai sensi dell'art. 138 commi 3 e 4 della L.R.T. n° 65/2014, delle finestre e delle luci, delle altezze interne, dei rapporti aeroilluminanti, della ventilazione, della superficie minima dei vani, nel rispetto delle norme che disciplinano i vincoli di cui al D.Lgvo n° 42/2004, od altri vincoli puntuali, operanti prima del rilascio del titolo abilitativo e dell'effettivo inizio lavori.
In casi particolari, valutati dagli uffici comunali in funzione dell'articolazione plani-volumetrica dei locali oggetto di intervento, la deroga sarà subordinata alla realizzazione di impianti per il ricambio d'aria ai sensi della norma UNI EN 10339:95.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00