Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 29 Nuova edificazione

1. Sono interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli citati ai precedenti articoli.

2. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:

  • - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
  • - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
  • - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

3. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sono definiti ai Titoli IX e X.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00