Art. 29 Nuova edificazione
1. Sono interventi di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli citati ai precedenti articoli.
2. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:
- - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
- - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
3. I parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione sono definiti ai Titoli IX e X.