Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 22 Restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio, ancorché recente, e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

2. Per gli edifici per i quali il PO indica il tipo d'intervento restauro o risanamento conservativo anche gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria), definiti ai precedenti artt. 20 e 21, fermo restando le relative procedure abilitative, dovranno essere eseguiti con tecniche e modalità compatibili, a seconda delle opere previste e delle componenti edilizie interessate. In particolare le finiture e gli elementi decorativi dovranno essere conservati, recuperati e consolidati utilizzando tecniche tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità; un localizzato rifacimento sarà possibile solo in caso di documentata impossibilità tecnica alla conservazione e dovrà avvenire con materiali e tecnologie compatibili.

3. Nel rifacimento, nel ripristino e nella sostituzione con materiali tradizionali in pietra o laterizio dovranno essere impiegati prevalentemente materiali di recupero o del tipo fatti a mano.

4. Ai fini delle presenti Norme il Piano Operativo distingue gli interventi di restauro da quelli di risanamento conservativo.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00