Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 21 Manutenzione straordinaria

1. Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

2. Sono interventi di manutenzione straordinaria:

  • - la realizzazione, il rinnovo, la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici esistenti e delle sistemazioni esterne, con altre comunque compatibili per tipi, materiali e colori con l'edificio ed il contesto, senza alterazione del carattere architettonico e decorativo dell'edificio, quali: rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, con caratteristiche diverse da quelle esistenti; sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse dall'esistente e messa in opera di infissi doppi e inferriate; realizzazione o modifica di recinzioni ed altre sistemazioni esterne;
  • - la sostituzione e la realizzazione di servizi ed impianti per il miglioramento delle prestazioni degli edifici, quando questa ecceda i limiti della manutenzione ordinaria;
  • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi ed altri sistemi di protezione delle murature controterra, senza variazione della quota del pavimento, per una larghezza non superiore a 0,80 ml.;
  • - la riparazione e la sostituzione di singoli elementi strutturali, verticali e/o orizzontali, senza modifiche al sistema statico dell'edificio, modifica di quote, planimetrie e tipi;
  • - la riparazione e la sostituzione di singole parti delle strutture orizzontali e di copertura, senza modifica di quote, sia d'imposta che di colmo e senza incremento di superficie utile o modifica alla sagoma dell'edificio;
  • - la riparazione e la sostituzione dei complementi di struttura con materiali e tecniche di posa diverse da quelle esistenti, comunque compatibili per tipi, materiali e colori, con l'edificio ed il contesto;
  • - il consolidamento di parti strutturali degli edifici con l'inserimento di nuovi elementi, senza modifiche al sistema statico dell'intero fabbricato, ma finalizzati al suo miglioramento;
  • - la diversa distribuzione all'interno delle singole unità immobiliari, senza modifica del sistema strutturale, del tipo edilizio e dei caratteri distributivi funzionali dell'edificio, attraverso ad esempio: la modifica, l'apertura e la chiusura di porte; demolizione, ricostruzione e nuova realizzazione di tramezzi; adeguamento delle murature perimetrali ai fini della coibentazione termica ed acustica; consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti di solai, volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifica di quota; rifacimento dell'orditura secondaria del tetto, con gli stessi materiali e senza modifiche di quota (d'imposta e di colmo);
  • - la modifica o il rifacimento di volumi tecnici;
  • - le opere indicate come manutenzione ordinaria, quando comportino modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi degli edifici.

3. Tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

4. Nel caso di edifici e complessi per i quali sono indicati gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re, rc) gli interventi di manutenzione dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali, così come specificato ai successivi artt. 22 e 23.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00