Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20 Manutenzione ordinaria

1. Sono gli interventi riguardanti la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; essi possono riguardare solo gli elementi di finitura e quelli tecnici, senza alterare gli elementi strutturali e architettonici, la divisione dei locali, le caratteristiche originarie e la destinazione.

2. Sono interventi di manutenzione ordinaria:

  • - la riparazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari che non comportino la sostituzione degli impianti di trattamento dei liquami o la realizzazione ex novo dei medesimi;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione di protezioni, impianti e finiture degli edifici e loro pertinenze. Sono tali ad esempio la tinteggiatura, la riparazione e la sostituzione degli infissi e dei serramenti e delle recinzioni, senza modificarne i materiali, i colori, la forma e la dimensione;
  • - la riparazione, l'integrazione e la sostituzione parziale degli elementi non strutturali della copertura (manto, gronda, pluviali, canne fumarie e camini), senza modificare materiali e modalità di posa;
  • - interventi volti al superamento delle barriere architettoniche senza alterazione della sagoma degli edifici e senza inserimento di elementi esterni.

Ai fini delle presenti discipline, sono altresì da considerarsi come interventi di manutenzione ordinaria le opere di impermeabilizzazione in genere e il rinnovo, rifacimento o installazione di dispositivi isolanti delle coperture, ai fini dell'efficientamento energetico dell'edificio.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono interessare gli elementi strutturali degli edifici e non possono comportare modifiche o alterazione agli elementi architettonici e decorativi degli edifici, pertanto, nel caso di edifici per i quali sono previsti dal PO interventi di restauro e risanamento conservativo non è consentito:

  • - il rifacimento degli intonaci con tecniche diverse da quelle originarie e l'utilizzo di guide o fasce per regolarizzarne la superficie e/o delle tinteggiature con coloriture e tonalità cromatiche contrastanti con l'immagine preesistente o consolidata;
  • - la riparazione e il rifacimento di infissi ed inferriate con l'impiego di materiali, profilati, partiture e scansioni sensibilmente diversi da quelli originali o preesistenti consolidati;
  • - smontaggio e rifacimento del manto di copertura con materiali diversi da quelli originali o preesistenti consolidati.
Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00