Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 13 Attività commerciali al dettaglio

1. La destinazione d'uso per attività commerciali al dettaglio (C) comprende le attrezzature commerciali quali gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi (Ce), mercati, negozi, supermercati al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, quali ristoranti, bar, tavole calde e simili, impianti per la distribuzione di carburanti (Cc), attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita, come definite all'art. 21 bis della L.R. 28/2005 e s.m.i. e quelle che svolgono in modo congiunto la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti elencati al comma 6, dell'art. 21 della stessa legge.

2. Sono attività commerciali di vendita della stampa quotidiana e periodica le attività definite e disciplinate al Capo IV del Titolo II della L.R. 28/2005, che possono essere esercitate in punti di vendita sia esclusivi che non esclusivi.

3. Per le nuove attività commerciali insediabili nel territorio comunale nel rispetto della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni stabilita dal PO dovranno essere rispettate le condizioni e le dotazioni minime previste dai successivi Titoli VII, VIII e IX e riferite all'ambito di appartenenza.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00