Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 103 Disciplina della perequazione per PA e IC

1. Il presente PO per le aree di trasformazione PA e IC prevede di utilizzare la perequazione urbanistica come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione.

2. All'interno dei Piani urbanistici Attuativi (PA) o Progetti Unitari Convenzionati (IC), gli interventi si attuano attraverso Comparti di Attuazione o Unità minime di intervento (UMI). I Comparti di attuazione comprendono, oltre alle aree di edificazione di progetto, anche le aree da cedere al Comune e/o da destinare alla realizzazione delle dotazioni territoriali per spazi pubblici o attività collettive o opere pubbliche, nonché quelle assoggettate ad uso pubblico.

3. Nelle aree PA ed IC, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella stessa misura proporzionale:

  • a) le quantità di SUL relative alle singole funzioni previste;
  • b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il PO prescrive come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi;
  • c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica, quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico;
  • d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali;
  • e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il PO prescrive come condizione obbligatoria.

4. L'attuazione degli interventi nelle aree soggette a PA e IC è comunque condizionata alla disponibilità del certificato del gestore dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. In caso di necessità di potenziamento della rete, i lavori occorrenti sono a carico del soggetto attuatore dell'intervento edilizio e devono essere realizzati contestualmente all'esecuzione dell'opera.

5. Al termine quinquennale di validità del PO le aree di trasformazione assoggettate a PA e IC in esso previste e non pervenute al convenzionamento perderanno automaticamente i diritti edificatori assegnati, senza necessità di ulteriori, specifici provvedimenti.

6. Nelle aree di trasformazione soggette a PA a destinazione residenziale previste dal PO la capacità edificatoria può essere incrementata fino ad un massimo del 10% in uno dei seguenti modi:

  • - realizzazione aggiuntiva di alloggi in affitto convenzionato con il Comune per un periodo non inferiore a 10 anni o di Edilizia Economica e Popolare;
  • - trasferimento di crediti edilizi acquisiti tramite previa o contestuale demolizione di manufatti incongrui e/o fatiscenti (cioè edifici privi di valore architettonico o storico-documentale, non coerenti con il contesto per tipologia e/o materiali costitutivi), purché autorizzati o comunque risultanti legittimi da atti pubblici, presenti nel territorio rurale e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree cedenti la capacità edificatoria; per gli annessi agricoli è richiesta la preventiva deruralizzazione;
    l'entità dei crediti edilizi riconosciuti è definita sulla base del seguente rapporto con la SUL dei manufatti oggetto di demolizione senza ricostruzione:
    fino a 100 mq. 100%
    da 100 mq. a 500 mq. riduzione del 30%
    oltre 500 mq. riduzione del 50%.

In entrambi i casi anche il dimensionamento delle opere ed attrezzature pubbliche da realizzare dovrà essere incrementato proporzionalmente all'aumento di Superficie Utile Lorda.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00