Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 Disciplina generale delle aree di trasformazione

1. La disciplina specifica di ciascuna area di trasformazione è riportata ai successivi articoli, nei quali sono definiti il dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, gli obiettivi, le prescrizioni ed i condizionamenti per l'attuazione del progetto, i requisiti e le prestazioni richiesti in particolare per garantire il corretto inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale.

Tutti gli interventi dovranno inoltre rispettare le prescrizioni ed i criteri seguenti quali misure di mitigazione degli impatti ambientali:

  • - perseguire il massimo risparmio energetico attraverso la scelta dell'orientamento opportuno, di sistemi passivi e di sistemi di ombreggiamento;
  • - nel caso di opere di demolizione, massimizzare il recupero dei materiali inerti derivanti;
  • - adottare soluzioni tecniche per il recupero delle acque meteoriche e l'utilizzo delle acque di riciclo;
  • - utilizzare nelle sistemazioni esterne vegetazione autoctona a bassa esigenza idrica;
  • - organizzare la vegetazione arborea ed arbustiva in coerenza e continuità con il contesto, in particolare nelle situazioni di margine, delineando il passaggio tra campagna ed area urbana.

2. Gli interventi nelle aree di trasformazione identificate dal piano sono subordinati alla redazione di Piano Attuativo (PA) esteso ad una o più Unità Minime di Intervento (UMI), laddove previste dalle presenti Norme oppure a Progetto Unitario Convenzionato (IC). Fino alla loro eventuale approvazione sugli edifici ed aree libere esistenti sono consentiti esclusivamente interventi edilizi fino alla manutenzione straordinaria.

3. Le opere di urbanizzazione sono quelle prescritte dal presente PO e sono a totale carico dei soggetti proponenti, senza che possano essere trasferite o monetizzate. La convenzione può stabilire quali siano le opere di urbanizzazione primaria che non vengono cedute, ma di cui sia garantito l'uso pubblico, con impegno dei privati alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.

4. La progettazione degli spazi pubblici o di uso pubblico e per le attività di servizio pubbliche o di uso pubblico dovrà rispettare i criteri e le regole definiti all'art. 65 delle presenti Norme.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00