Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 92 Interventi sugli edifici esistenti

1. Sulla base della schedatura effettuata, il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, individua i tipi d'intervento e le destinazioni d'uso compatibili per gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nel territorio rurale.

2. Nel territorio rurale, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 3 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dal tipo di intervento indicato dalle tavole di PO e/o nelle Schede contenute al successivo Capo IV, che sono:

  • - per gli edifici che, per conservazione di elementi decorativi o costruttivi di elevato pregio, per caratteristiche tipologiche, per epoca di costruzione, per grado di integrazione con il paesaggio sono considerati di riconosciuto valore o comunque di valore storico architettonico, il limite stabilito dal tipo d'intervento restauro (re) o risanamento conservativo (rc) che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, considerati di valore storico testimoniale e pienamente integrati nel paesaggio, il limite stabilito dal tipo d'intervento ristrutturazione edilizia di tipo a (ri-a), che dovrà essere osservato anche nell'ambito degli interventi previsti nell'ambito dei PAPMAA;
  • - per gli edifici di valore architettonico minore o con singoli elementi architettonici di interesse, comunque rappresentativi dell'insediamento tradizionale, il tipo d'intervento ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b).

Per tutti gli altri edifici sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c). Nel caso di demolizione e ricostruzione si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 80 delle presenti Norme; i nuovi volumi risultanti da tali interventi dovranno in ogni caso essere posizionati nell'ambito di stretta pertinenza degli edifici preesistenti.

3. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola e sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola per i quali il PO indica interventi di ristrutturazione edilizia limitata di tipo b (ri-b) e di ristrutturazione edilizia di tipo c (ri-c), in assenza di piano aziendale sono sempre consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 comma 2 della L.R. n. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  • a) gli interventi di ampliamento una tantum fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi;
  • b) i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui alla precedente lettera a).

Sono considerati fabbricati rurali esistenti ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola ai fini dell'applicazione dell'art. 71 comma 2 della L.R. 65/2014 le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non sono accatastate al nuovo catasto urbano prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole.

Nell'ambito del programma aziendale sono consentiti gli interventi di cui all'art. 72 della L.R. 65/2014, fermo restando il rispetto delle limitazioni individuate al precedente comma 2 al fine della salvaguardia degli edifici di valore architettonico e storico-documentale.

4. Tutti gli interventi nel territorio rurale dovranno comunque garantire la conservazione dei manufatti storici minori, quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole e simili, muri di sostegno, siepi, cancellate e pavimentazioni storiche, anche se non localizzati in cartografia dal PO e per i quali sono prescritti la manutenzione ed il recupero con le tecniche del restauro, la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, mantenendo o riproponendo le medesime specifiche caratteristiche formali dell'opera muraria interessata e adottando le stesse tecniche costruttive.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00