Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 87 Annessi agricoli per attività non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime (in assenza di PAPMAA)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza del programma aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime di legge nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa è iscritta alla CCIAA e con volume di affari superiore ai limiti di esonero IVA e che devono esercitare in via prevalente, da almeno un anno, una delle seguenti attività:

  • a) allevamento intensivo di bestiame;
  • b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • d) allevamento di fauna selvatica;
  • e) cinotecnica;
  • f) allevamenti zootecnici minori.

La prevalenza dell'attività si intende verificata quando l'attività supera i 2/3 della produzione lorda vendibile agricola conseguita.

2. La costruzione degli annessi non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e che i terreni non provengano da frazionamenti di aziende successivi alla data di adozione del Piano Strutturale;
  • - che i terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo.

3. La costruzione di tali annessi non è comunque consentita nelle aree appartenenti ai Siti di Importanza Regionale (SIR), negli ambiti di rilevante pregio ambientale-paesaggistico e negli ambiti di pertinenza dei centri storici di Scansano e Montorgiali.

4. Il progetto degli annessi di cui al presente articolo dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari generali e quelle specifiche per le diverse tipologie di annesso. In particolare la relazione tecnica specifica i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture utilizzate, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui, ecc. Dovrà altresì evidenziare il rispetto delle norme sul benessere animale e sulla tutela delle risorse ambientali dall'inquinamento, precisando la tipologia, il dimensionamento e la localizzazione delle strutture accessorie necessarie (abbeveratoi, mangiatoie, recinzioni, concimaie, sistemi di raccolta e smaltimento degli effluenti dove necessari, ecc.). Tale relazione dovrà contenere il calcolo di unità di capo adulto presenti nell'allevamento applicando appropriate tabelle di conversione dei giovani allevi. Il progetto comprenderà inoltre il computo metrico dei costi di smantellamento e smaltimento delle strutture.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a cura e spese del proponente che dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere la coltivazione della superficie agricola utilizzata e l'allevamento dei capi che hanno dato diritto alla realizzazione dell'annesso;
  • - non alienare separatamente dal fondo rustico l'annesso da realizzare;
  • - mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  • - rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico;
  • - mantenere l'uso di tale annesso per un tempo indeterminato e a smantellare l'annesso al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la realizzazione.

6. Allevamento di avicunicoli e ovicaprini

Le aziende agricole che svolgono l'attività di allevamento di avicunicoli e ovicaprini, dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzata al netto delle tare, dei resedi di progetto e delle aree naturali o non coltivabili, possono realizzare annessi tenendo conto dei seguenti parametri inderogabili:

Tipo di allevamento A B C D E
Manufatto Sup. coperta netta disp. per capo adulto equivalente Sup. scoperta minima per capo adulto equivalente n. max. capi adulti equivalenti per ettaro di SAU/ anno massimale capi adulti equivalenti tot./anno per allevamento Annesso Superficie coperta netta per un allevamento che raggiunga il massimale colonna D
Ovicaprini Latte e carne Pecore o capre e allievi 2 2,5 13 40 25 mq.
Stanza del latte, magazzino cella frigo, infermeria e vendita
Ariete o montone (rapporto massimo1/20 femmine) 3
Cunicoli Riproduttrice con prole 0,7 5 100 200 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Coniglio da ingrasso 0,2 10
Avicoli Galline ovaiole 0,2 4 200 400 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita
Polli da ingrasso 0,15 4
Altri avicoli (tacchini, anatre, oche ecc.) max 15 kg peso vivo /mq 15 1 UBA 2 UBA 25 mq.
Magazzino, infermeria, celle frigo e vendita

Nel calcolo delle superfici di annesso realizzabili devono essere considerati tutti i capi allevati dall'azienda alla data della richiesta. È necessario tenere conto degli animali in accrescimento da quantificare, tramite appropriati coefficienti di conversione, in unità o frazioni di unità di capo adulto, sia per quanto concerne il dimensionamento, sia nella verifica del numero massimo di capi allevabili.

I massimali si intendono per azienda e per ettaro. Nel caso di allevamenti di diverse specie animali, il massimo di capi per ettaro e per allevamento si intende raggiunto quando risulti pari a uno la somma dei quozienti ottenuti per ogni specie, dividendo il numero di capi adulti equivalenti allevati, per il numero massimo dei capi adulti equivalenti per ettaro e per allevamento definiti in tabella.

7. Allevamento di fauna selvatica

Deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

Fauna Superficie coperta mq/capo
Fagiano dai 30 ai 60 giorni 0,5
oltre 60 giorni 1
Pernici dai 30 ai 60 giorni 0,25
oltre 60 giorni 1
8. Apicoltura

Le aziende che esercitano l'apicoltura dotate di almeno un ettaro di superficie agricola utilizzabile e di un allevamento di minimo 25 arnie possono realizzare un annesso per a lavorazione del miele, compreso il deposito ed il locale smielatura ed eventuali spazi di rimessa e magazzino secondo i seguenti parametri:

numero arnie/alveari Superficie coperta
da 25 a 50 40 mq. per un ettaro di superficie agricola utilizzata
oltre 50 + 0,8 mq/arnia fino a un massimo di 80 mq. di annesso con minimo 2 ettari di superficie agricola utilizzata

9. Selvicoltura

Per le aziende silvicole che fanno la trasformazione del legname tagliato, dotate una superficie superiore a 20 ettari è ammessa la realizzazione di un annesso in materiali leggeri a uso rimessa /laboratorio di superficie coperta massima di 60 mq.

10. Cinotecnica

Fermo restando il rispetto delle disposizioni della L.R. 59/2009 (Norme per la tutela degli animali), valgono le seguenti condizioni specifiche:

  • a) le distanze minime da osservare sono pari a:
    • - ml. 150 da abitazioni e case sparse
    • - ml. 250 da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive
    • - ml. 50 da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria);
    al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL;
  • b) i locali per l'attività cinotecnica devono avere una capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità e inoltre:
    • - la dimensione fondiaria minima dell'area da utilizzare a canile deve garantire un standard minimo di 100 mq. per cane;
    • - ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 8 mq., coperto con tettoia, dei quali 2 mq. isolati termicamente;
  • c) è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Superficie Coperta massima di 30 mq., oltre a 1 mq. per ogni cane eccedente i 20, necessario per la logistica (infermeria/degenza, sala parto, magazzini, cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto); tale annesso deve avere planimetria di forma geometrica semplice, preferibilmente rettangolare, e altezza massima (così come definita dall'art. 18 del Reg. 64/2013, recepito nell'Appendice al Regolamento Edilizio comunale con D.C.C. n. 6/2014) di 2,70 ml., con tetto a capanna o ad una falda;
  • d) tutti i manufatti devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione;
  • e) la recinzione di delimitazione dell'area del canile deve essere realizzata in rete a maglia sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall'ambiente circostante;
  • f) deve essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l'eventuale approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità al Comune e alla USL di competenza.

11. Lavorazione del latte

Lavorazione del latte (caseificio) Latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie Coperta massima
fino a 1 q 60 mq.
oltre 1 q fino a 10 q + 20 mq/q
oltre 10 q fino a 100 q + 15 mq/q

12. Le strutture per la lavorazione e la trasformazione e vendita dei prodotti possono essere realizzate in muratura per una superficie non superiore a 20 mq.; nel caso di sola lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è comunque richiesta una superficie fondiaria minima di 1.000 mq.

13. Non sono ammessi più di due corpi di fabbrica da realizzare in stretto collegamento funzionale.

È ammessa la dotazione di servizi igienico sanitari per il personale e quanto altro necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Fatte salve particolari documentate esigenze produttive, i davanzali delle finestre dovranno essere posti ad una altezza non inferiore a 1,50 ml. dalla quota di calpestio interno.

Sulla base della superficie coperta massima (o della tipologia di allevamento) gli annessi in materiali leggeri hanno le seguenti altezze massime:

  • sotto 20 mq.   h = 2,20 ml.
  • tra 20 e 50 mq.   h= 2,50 ml.
  • tra 50 e 100 mq.   h= 3,00 ml.

Gli annessi in muratura hanno altezza massima pari a 3 ml.

Non sono consentiti locali interrati.

Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulle base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

14. Gli annessi realizzati ai sensi del presente articolo, nel periodo di svolgimento delle attività, entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente con funzione agricola.

Ultima modifica Venerdì, 24 Marzo, 2023 - 13:00