Art. 84 Prescrizioni specifiche per i nuovi edifici e manufatti rurali
1. Nella realizzazione dei nuovi edifici e manufatti rurali dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo, analizzando i seguenti aspetti:
- - il tipo edilizio;
- - la morfologia in rapporto alle caratteristiche stereometriche e volumetriche principali, gli assetti distributivi generali;
- - la tipologia costruttiva prevalente, sia delle strutture verticali che degli orizzontamenti;
- - il tipo di copertura, manto, tipo di gronda, pluviali;
- - caratteri dell'involucro (muratura faccia vista, intonaco), presenza di scale esterne, logge, ecc.;
- - disposizione e forma delle aperture, tipo di infissi;
- - caratteri dell'intorno e sistemazioni esterne (pavimentazioni, sistemazioni a verde).
Dovranno essere adottati soluzioni tipologiche, materiali e colorazioni orientati a determinare il minimo impatto visuale.
2. Nelle nuove costruzioni dovranno inoltre essere privilegiati soluzioni, materiali e tecniche di edilizia sostenibile ed orientati al perseguimento di alte prestazioni degli involucri edilizi e dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, tali da superare le prestazioni minime richieste dalla legge.
3. In caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l'applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell'intervento in relazione all'ambito interessato.