Art. 83 Criteri per gli interventi di miglioramento fondiario e per la tutela e valorizzazione paesistico-ambientale
1. Gli interventi connessi all'attività agricola da attuare attraverso PAPMAA e/o sistemazioni ambientali sono subordinati alla sottoscrizione di specifico impegno, mediante Atto d'Obbligo, riguardante le seguenti azioni:
- - mantenere la coltivazione del fondo agricolo;
- - mantenere, ripristinare e migliorare gli elementi strutturanti del paesaggio agrario e del territorio agricolo quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti, i percorsi e la viabilità esistente, le fasce di vegetazione riparia e le siepi alberate, il reticolo delle acque, la trama degli scoli per il deflusso naturale delle acque di superficie;
- - rimettere a coltura i campi abbandonati anche per fini faunistici;
- - impiegare tecniche di impianto di specie arboree e arbustive coerenti con il carattere dei luoghi in particolare relativamente a filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli e lungo i percorsi e siepi a delimitazione dei fondi agricoli;
- - evitare la recinzione di fondi agricoli e delle aree boscate, salvo diverse prescrizioni dei Piani di settore ed entro i limiti previsti dall'art. 100;
- - realizzare eventuali interventi di regimazione idraulica e/o di consolidamento dei terreni;
- - ripristinare gli eventuali luoghi degradati;
- - valorizzare gli ecosistemi e le emergenze floro-faunistiche, in particolare nei contesti di principale pregio naturalistico;
- - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle altre risorse naturali, mediante misure di riconnessione ecologico-ambientale;
- - adottare specifiche misure finalizzate alla tutela della risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque reflue e privilegiando opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti);
- - provvedere allo smaltimento dei reflui e dell'approvvigionamento idrico per usi civili o produttivo-agricoli.
2. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.