Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.16 Modificazioni edilizie - aspetti generali - definizioni

Le "Modificazioni edilizie", interventi ammessi sugli edifici esistenti e sui lotti edificati, sono regolate secondo l'obiettivo strategico del riuso, adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; gli obiettivi enunciati dal Piano Strutturale per i Sistemi Territoriali e funzionali; gli obiettivi operativi del Regolamento Urbanistico; i principi insediativi riconoscibili nelle singole parti del sistema insediativo; i contenuti storici, ambientali e paesistici; le relazioni tra edifici ed aree di pertinenza.
Le Modificazioni sono espresse per casi omogenei, con individuazione cartografica dettagliata e regole specifiche puntualizzate in norme generali per territorio e norme specifiche per singole tipologie di Modificazioni edilizie.
Gli interventi sugli edifici compresi in un singolo perimetro di modificazione nella cartografia del Regolamento Urbanistico sono regolati dalla medesima categoria di modificazione.
La modificazione si applica a tutto l'edificio ed è vietata l'applicazione a parte di esso anche se costituito da più unità immobiliari autonome. In caso di vincoli legati alla destinazione d'uso od a particolari limitazioni di utilizzo (residenza) gli stessi si applicano a TUTTO l'edificio oggetto della modificazione. Qualora le regole della Modificazione edilizia ammettano incrementi quantitativi specifici, tale indicazione quantitativa supera eventuali restrizioni quantitative generali e si applica ai soli edifici indicati in cartografia dalla specifica regola di Modificazione edilizia.

DEFINIZIONI:

Le definizioni ed i parametri da utilizzare per la realizzazione degli interventi di modificazione sono quelli di cui al DPGR 11 novembre 2013 n° 64/r e recepiti con deliberazione consiliare n° 33 del 30.04.2015. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla sopra richiamata norma.

Art.17 Modificazioni edilizie - tipologie di intervento - incentivi per favorire la bioarchitettura

1. Le tipologie di intervento ammesse sono quelle previste dall'Articolo 5 del vigente Piano Strutturale secondo le definizioni di cui alla L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii.

7. Incentivi per favorire gli interventi di bioarchitettura.

Negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e sostituzione edilizia attuabili con intervento diretto o conseguenti a Piani Attuativi, sono assegnati incentivi mirati allo sviluppo ed alla maggior diffusione delle tecniche della Bioarchitettura.

La progettazione degli edifici potrà essere effettuata con le tecniche della bio-architettura e nel rispetto dei requisiti della normativa antisismica e, conseguentemente, la tecnica costruttiva deve essere adeguata. Pertanto non costituisce S.U.L. lo spessore eccedente ai 30 cm dei muri perimetrali necessari per rispettare l'adeguamento alla normativa sismica e i requisiti che garantiscano la bioarchitettura, lo scopo deve essere unicamente quello di "proteggere gli ambienti e le persone dagli agenti atmosferici esterni e dall'inquinamento indor", garantendo così una buona qualità della vita ed un edilizia sostenibile ai fini del benessere.

In seguito all'entrata in vigore della normativa di cui agli articoli 145, 146 e 147 della legge regionale n. 1/2005 e relative linee guida, nel caso di progettazione e realizzazione dell'edificio secondo i requisiti indicati nelle schede 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 , 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 , 3.1 - 3.2 - 3.3 , 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8-4.9 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 , 5.1 , 6.1 - 6.2 - 6.3 e 7.1 - 7.2 di cui all'Allegato A delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana" che vengono allegate alle presenti Norme e con il sistema di attribuzione e pesatura dei punteggi di cui agli Allegati B e C delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana"
Gli incrementi di S.U.L. concessi quale incentivo ai sensi del comma 3 dell'Art. 146 della L.R. 1/2005 sono graduati, in relazione al punteggio ottenuto per la certificazione ambientale dell'edificio riportato in 100/100 come segue:

  • Per punteggi ottenuti:
    1. Fino a 10/100 = incremento dello 0,00%(zero percento)
    2. Fino a 15/100 = incremento del 1,50%
    3. Fino a 20/100 = incremento del 2,00%
    4. Fino a 25/100 = incremento del 2,50%
    5. Fino a 30/100 = incremento del 3,00%
    6. Fino a 35/100 = incremento del 3,50%
    7. Fino a 40/100 = incremento del 4,00%
    8. Fino a 45/100 = incremento del 4,50%
    9. Fino a 50/100 = incremento del 5,00%
    10. Fino a 55/100 = incremento del 5,50%
    11. Fino a 60/100 = incremento del 6,00%
    12. Fino a 65/100 = incremento del 6,50%
    13. Fino a 70/100 = incremento del 7,00%
    14. Fino a 75/100 = incremento del 7,50%
    15. Fino a 80/100 = incremento del 8,00%
    16. Fino a 85/100 = incremento del 8,50%
    17. Fino a 90/100 = incremento del 9,00%
    18. Oltre 90/100 = incremento del 10,00%

Il possesso dei requisiti atti ad ottenere l'incentivo in percentuale della S.U.L. esistente o comunque consentita dal PRG e dalle norme vigenti, deve essere certificata in entrambe le fasi dal tecnico progettista.
I tecnici per poter certificare il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso di certificato di partecipazione ad apposito corso professionale svolto presso Le Università, gli Ordini Professionali, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.B.AR) o l' Associazione Nazionale Architettura Biologica (A.N.A.B.)

Gli incrementi possono essere concessi, nel rispetto delle norme sulle modificazioni edilizie, per gli interventi di Ristrutturazione edilizia, Sostituzione edilizia, Ampliamento e Nuova edificazione per la quantità di S.L.P. alla quale si applicano gli interventi di bioarchitettura di cui alle allegate schede tecniche, a condizione che il progetto allegato all'istanza di permesso di costruire o alle varianti in corso d'opera attesti il raggiungimento dei punteggi minimi sopra stabiliti e che in sede di attestazione di abitabilità sia dato atto degli interventi effettuati allegando la documentazione comprovante l'istallazione ed i requisiti prestazionali di impianti tecnologici, la fornitura di materiali specifici, la documentazione anche fotografica della posa in opera degli stessi, le certificazioni delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e degli impianti, e quant'altro sia necessario a dimostrare in modo completo ed inconfutabile l'ottenimento del punteggio raggiunto.
L'Amministrazione Comunale provvederà, anche a mezzo di Commissione tecnica appositamente istituita ad effettuare i controlli preventivi, in corso d'opera e a ultimazione lavori della regolarità delle dichiarazioni presentate.
L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la sanzione pari al doppio del valore venale di tutta la S.U.L. realizzata, aggiuntiva a quella assentibile dal vigente PRG, e quindi di tutto l'incremento ottenuto.

3. Dotazioni pertinenziali

Negli interventi previsti dalle Modificazioni edilizie M4 (intervento di sostituzione edilizia) e M5 o M5/1 (intervento di sostituzione edilizia e ampliamento), di cui ai successivi articoli, qualora comportino un incremento delle unità immobiliari esistenti, gli stessi sono comunque subordinati al recepimento della dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 per ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate con destinazione d'uso a Residenza.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso che non comporti l'aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui all'art. 15.5, da realizzare su edifici ricadenti nelle Modificazioni edilizie M2, M3, M4 e M5 o M5/1, non è richiesto il rispetto dell'art. 2, comma 2 della Legge 122/89 in quanto non trattasi di interventi di nuova edificazione fatti salvi i casi in cui sia necessario il recepimento di dotazioni pertinenziali per le attività produttive o commerciali.

4. Tolleranze

Nella applicazione dei parametri urbanistici minimi indicati nelle presenti norme, è ammessa una tolleranza del 2%.

Art.18 Modificazione edilizia 1 Restauro e risanamento conservativo degli edifici di valore storico - testimoniale

1. Descrizione
Si tratta di edifici di riconosciuto valore storico: la Torre della battaglia, Torre Nuova, la Torraccia, la Chiesa di San Vincenzo Ferreri, la Chiesa di Santa Barbara a San Carlo.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'attento recupero degli edifici e delle aree circostanti e l'apertura al pubblico regolamentata degli edifici, per apprezzarne il valore storico - testimoniale.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi interventi di Restauro e risanamento conservativo.

4. Prescrizioni specifiche
Prescrizioni sui materiali e sui metodi di intervento sono specificate nell'apposito articolo 11 del Regolamento Urbanistico.

5. Titolo abilitativo singolo

Art.19 Modificazione edilizia 2 Salvaguardia dei fronti

1. Descrizione
Si tratta di edifici segnalati per il particolare ruolo nella configurazione dello spazio urbano su cui si affacciano, dato dalle particolari caratteristiche storiche, architettoniche, di omogeneo impianto urbanistico.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio contestualmente alla tutela dei fronti, dei giardini e degli impianti arborei esistenti.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

4.Prescrizioni specifiche
Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna. Sono vietati interventi di demolizione dei fronti o di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi, salvo che gli stessi non siano giustificati da rilievo che ne dimostri la preesistenza. È vietato altresì la modificazione della copertura, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda

5. Titolo abilitativo singolo

Art.20 Modificazione edilizia 3 Adeguamento degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici segnalati per il ruolo nella configurazione dello spazio urbano su cui si affacciano. I fronti principali di tali edifici sono stati nel tempo modificati rispetto alla immagine originaria, altri fronti sono meno rilevanti nell'apporto pubblico.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento degli edifici e la tutela dei fronti di definizione dello spazio pubblico.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
In caso di modificazione dei fronti, compreso le modifiche dei materiali o dei colori di singoli elementi, il rilievo ed il progetto devono evidenziare tali caratteristiche anche negli edifici adiacenti, per motivare il senso armonico delle scelte.

5. Titolo abilitativo singolo

Art.21 Modificazione edilizia 4 Rinnovo degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Sono ammessi interventi di Sostituzione edilizia.
Il nuovo edificio, qualunque sia l'intervento ammesso, dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente nella misura e con le modalità pari stabilite dalla legge 122/'89
Il contenuto della norma è efficace anche per gli edifici esistenti non diversamente specificati.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.

5. Titolo abilitativo singolo
In caso di intervento collegato a cambio di destinazione d'uso, la concessione è subordinata alla contestuale cessione gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree per servizi relativi alla sola S.U.L. oggetto di demolizione o costruzione la cui destinazione d'uso è modificata rispetto all'edificio preesistente.

Art.22 Modificazione edilizia 5 Adeguamento ed incremento degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici residenziali di ridotte dimensioni, in genere ad un piano fuori terra senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
L'obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'omogeneizzazione del tessuto edilizio di recente formazione e l'adeguamento dell'unità abitativa alle mutate esigenze dei nuclei famigliari.

3. Tipi di intervento ammessi
Sugli edifici classificati in questa Modificazione edilizia sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di Ampliamento mediante sopraelevazione di un piano.
Qualora l'intervento di ampliamento come sopra specificato sia limitato da specifiche normative in materia di distanze tra fabbricati è consentita l'utilizzazione di tutta o parte della S.U.L. disponibile per ampliamenti orizzontali fermo restando il limite di incremento della Superficie Coperta di mq. 65
- Relativamente all'area compresa tra la via della Principessa e la Ferrovia Pisa-Roma, contraddistinta dalla sigla M5/1 l'incremento in sopra elevazione non potrà superare l'altezza massima di ml. 8,50 misurata ortogonalmente sull'asse di via della Principessa. È ammesso anche l'incremento in ampliamento orizzontale.
In tale caso l'incremento ammesso è di 65 mq di S.U.L..
L'intervento dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente asserviti al parcheggio ai sensi dell'art.41 sexies L.1150/42 e successive modifiche e integrazioni.
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
Gli edifici oggetto di ampliamento, per un periodo non inferiore ai cinque anni, possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune.
È vietato il cambio di destinazione d'uso.
La libera vendita dell'alloggio - entro cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità - è ammessa previo pagamento al Comune di una sanzione pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.

5. Titolo abilitativo singolo convenzionato

6. Norma generale per il Sistema Insediativo:
Gli interventi di cui alla presente Modificazione edilizia sono consentiti in tutto il sistema insediativo per gli edifici, ancorché non classificati M5 o M5/1, aventi l'altezza massima del fronte principale rispetto allo spazio pubblico di 5,00 ml, solo in caso di rialzamento verticale e non di ampliamento.
Gli interventi dovranno garantire, ove possibile, l'allineamento della cortina edilizia degli edifici adiacenti e il loro inserimento dovrà essere valutato da apposito progetto d'insieme. Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ
Per gli edifici di massimo due piani, aventi una parziale sopraelevazione, è ammessa la soprelevazione a completamento sopra parte ad un piano fuori terra, a condizione che venga garantita una progettazione omogenea dell'edificio e che non si costituisca una nuova unità immobiliare Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ.

Art.23 Modificazione edilizia 6 Adeguamento funzionale degli alberghi esistenti

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria gli edifici esistenti utilizzati per attività ricettive e confermati dal Regolamento Urbanistico per tale destinazione.

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'adeguamento dimensionale e l'aggiornamento funzionale delle strutture ricettive esistenti laddove non sia in contrasto con i valori ambientali e la struttura insediativa.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di incremento massimo di S.U.L. corrispondente alla superficie coperta esistente da realizzare mediante sopraelevazione e/o ampliamento dell'edificio. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare sono:

  • - altezza massima 14 metri, misurata ortogonalmente all'asse di Viale Serristori e di Largo della Libertà;
  • - distanza minima tra pareti finestrate 10 metri.
  • - distanza minima dai confini secondo Codice Civile.

5. Norme per l'adeguamento funzionale degli alberghi esistenti sulla fascia prospiciente l'arenile demaniale
Per gli edifici classificati con la sigla M6/1 l'adeguamento avviene mediante l'incremento della S.U.L. per una quantità massima pari al 130 mq. È vietata la sopraelevazione, l'ampliamento non dovrà costituire avvicinamento alla linea di costa, considerando tutti i fronti prospicienti il mare. Distanza minima dalle pareti finestrate 10 metri. Distanza minima dai confini secondo il Codice Civile.

6. Norme per il miglioramento delle dotazioni degli alberghi esistenti
Per gli edifici classificati con la sigla M6 o M6/1 è altresì consentito l'ampliamento della struttura esistente mediante l'incremento di S.U.L. per una quantità massima pari a 200 mq. Fermo restando la destinazione d'uso di Attività Ricettive di tutto l'edificio, l'ampliamento concesso dovrà essere destinato esclusivamente alla realizzazione di servizi della struttura ricettiva.
La norma di cui al presente punto 6. si applica anche alle Strutture Ricettive - Residenze Turistico Alberghiere di cui all'Articolo 27 della L.R. 42/2000, ed alle Strutture ricettive Alberghiere di cui all'Articolo 26 della L.R. 42/2000, ancorché non classificate M6, esistenti alla data di adozione della variante gestionale (03 Novembre 2005)
Per esistenti si intendono quelle che alla data suddetta erano in possesso di Titolo abilitativo e che avevano presentato inizio dei lavori.

7 Regole generali
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive alberghiere. La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le attrezzature ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni nuova camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti al parcheggio pertinenziale o predisposti anche in lotti diversi da quello su cui insiste la struttura ricettiva.
Per i parcheggi pertinenziali interrati è possibile estendere la loro superficie oltre la SC coperta dell'edificio progettato, esclusivamente al fine di ottemperare ai requisiti imposti per legge per tale destinazione d'uso, purché sia mantenuto il 30 % dell'Area Filtrante rispetto all'intera superficie del lotto e purché si proceda ad una progettazione mirata a qualificare le sistemazioni a verde con giardini pensili, fioriere, ecc
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
In relazione al fatto che trattasi di strutture esistenti, alla specifica destinazione d'uso degli ampliamenti ed al fine di agevolare la realizzazione degli interventi, l'ampliamento della S.U.L. è consentito anche con la realizzazione di corpi separati dall'edificio principale.
Restano valide le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente articolo

8.Titolo abilitativo singolo convenzionato.

Art.24 Modificazione edilizia 7 Conversione verso strutture ricettive

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria edifici residenziali prevalentemente utilizzati come seconda casa.

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'ammodernamento complessivo del sistema funzionale delle attività di accoglienza turistica. In particolare è da perseguire il miglior utilizzo nell'arco dell'anno del patrimonio edilizio destinato alle attività di accoglienza e la conversione delle seconde case in strutture per servizi turistici più articolati, con un maggior contributo alle attività economiche locali.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Tale modificazione è applicabile esclusivamente nel Sottosistema insediativo
sono ammessi interventi di Ampliamento contestuali al cambio di destinazione d'uso verso le Attività ricettive: Alberghi così come definiti dall'articolo 26 della L.R. 42/2000.
L'ampliamento consiste nella possibilità di sopraelevazione. e/o l'ampliamento Parametri urbanistici da rispettare:

  • - S.U.L. massima determinata dalla superficie coperta esistente moltiplicata per 4;
  • - Altezza massima secondo le prescrizioni dell'articolo 12
  • - Distanza minima tra pareti finestrate: 10 ml.
  • - Distanza minima dai confini: secondo Codice Civile.

L'intervento è subordinato alla verifica del raggiungimento dei requisiti dimensionali minimi per le strutture ricettive.
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive, secondo l'art. 3 degli Indirizzi normativi del Piano Strutturale: Alberghi così come definiti dall'articolo 26 della L.R. 42/2000. La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le strutture ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti a parcheggio pertinenziale.
Per i parcheggi pertinenziali interrati è possibile estendere la loro superficie oltre la SC coperta dell'edificio progettato, esclusivamente al fine di ottemperare ai requisiti imposti per legge per tale destinazione d'uso, purché sia mantenuto il 30 % dell'Area Filtrante rispetto all'intera superficie del lotto e purché si proceda ad una progettazione mirata a qualificare le sistemazioni a verde con giardini pensili, fioriere, ecc
L'ampliamento può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
In caso di intervento sulla fascia dunale, ferma restando la validità dei parametri della M7/1, sono confermati le prescrizioni ed i vincoli della M6/1 (è vietata la sopraelevazione, l'ampliamento non dovrà costituire avvicinamento alla linea di costa , considerando tutti i fronti prospicienti il mare).

L'intervento è subordinato a Titolo abilitativo singolo convenzionato

Art.24bis Modificazione edilizia 7/1 Conversione verso strutture ricettive S.S.A. 3

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria edifici residenziali esistenti nel Sotto Sistema Ambientale A/3

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'ammodernamento complessivo del sistema funzionale delle attività di accoglienza turistica. In particolare è da perseguire il miglior utilizzo nell'arco dell'anno del patrimonio edilizio destinato alle attività di accoglienza e la conversione delle seconde case in strutture per servizi turistici più articolati, con un maggior contributo alle attività economiche locali.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Nel Sottosistema Ambientale A.3, compatibilmente con le destinazioni d'uso ammesse e nel rispetto di tutte le altre norme del presente Regolamento Urbanistico in particolare con le prescrizioni per la difesa e la tutela del suolo, nonché nel rispetto delle altezze massime del sottosistema di riferimento é consentita la conversione verso strutture ricettive.
Nel Sottosistema Ambientale A.3 la quantità massima ammissibile per la destinazione d'uso ad attività ricettive è fino ad un massimo di mq. 1000 di S.U.L. compreso l'esistente in caso di realizzazione di una struttura alberghiera ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 42/2000 o fino ad un massimo di mq. 800 in caso di realizzazione di una residenza turistico alberghiera ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 42/2000.
Tale possibilità di intervento è ammessa esclusivamente per gli edifici esistenti con S.U.L. minima di mq. 350
Non sono cumulabili più edifici di dimensioni inferiori ai 350 mq. di S.U.L..

  • - Distanza minima tra pareti finestrate: 10 ml.
  • - Distanza minima dai confini: secondo Codice Civile.

L'intervento è subordinato alla verifica del raggiungimento dei requisiti dimensionali minimi per le strutture ricettive.
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive.
La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le strutture ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti a parcheggio pertinenziale.
L'ampliamento può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.

L'intervento è subordinato a Piano attuativo

Art.25 Villaggio Minerario U.T. 8.1 - Luogo a statuto speciale

Obiettivo del Regolamento Urbanistico è la riqualificazione della intera Unità Territoriale, mantenendo integro l'assetto urbanistico dell'impianto originario del "Villaggio Minerario".
Gli obiettivi principali degli interventi ammessi esistenti sono la tutela, la valorizzazione e l'adeguamento degli edifici esistenti.
Le destinazioni d'uso ammesse sono: Residenza, Attività Urbane di ridotte dimensioni, Attività ricettive, Attività di servizi.
- In ottemperanza al disposto dell' art. 22 comma 9 del Piano Strutturale per gli interventi edilizi valgono, sugli edifici specificati le norme relative alle modificazioni edilizie; sugli edifici non specificati, gli interventi edilizi non realizzabili con Dichiarazione di Inizio Attività o ai sensi dell' art. 26 della Legge 47/85, sono subordinati agli strumenti attuativi di pianificazione urbanistica.
Per gli edifici di tutta la Unità Territoriale ad uso residenziale valgono le indicazioni e prescrizioni della Modificazione edilizia 2.
Al piano terra è comunque ammesso, su ambo i lati dell'edificio, un ampliamento solo e soltanto per locali tecnici ed adeguamento tecnologico.
La dimensione massima degli ampliamenti sarà di circa ml. 3,00 x 2,00 con altezza massima in gronda di ml. 2,40.
Le superfici ampliate comunque dovranno rispettare planimetricamente i fili delle pareti dell' edificio principale.
I materiali da costruzione dovranno uniformarsi a quelli esistenti.
I garages, le cantine a servizio delle abitazioni potranno essere ritrovati, oltre che interrati o seminterrati, anche fuori terra con altezza massima in gronda di ml. 2,40 con tetto a falde inclinate con manto di copertura in cotto.
Il dimensionamento di tali cantine non dovrà superare le seguenti misure:

  • - ml. 2,40 di altezza massima in gronda, con altezza media inferiore a mt. 2,70
  • - mq. 20 di superficie utile.

Dovrà comunque essere assicurata una superficie permeabile pari al 30% della superficie fondiaria e comunque la non diminuzione di quella esistente, qualora sia inferiore.
I colori per le tinteggiature esterne dovranno uniformarsi a quelle originarie.
Le essenze arboree per i nuovi impianti per la sostituzione di quelle esistenti all'intera Unità Territoriale medesima dovranno essere essenze autoctone ed adeguarsi al contesto ambientale della zona.
Progetto unitario con concessione edilizia convenzionata.
- Per l'edificio perimetrato in cartografia, attualmente destinato a residence, non riferito all'impianto urbanistico originale, è possibile la demolizione e ricostruzione a parità di S.U.L. nel rispetto delle norme di sottosistema e del Regolamento Urbanistico.
L'intervento è subordinato a Titolo Abilitativo Singolo Convenzionato.

Ultima modifica 1 Settembre 2022