Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.23 Modificazione edilizia 6 Adeguamento funzionale degli alberghi esistenti

1. Descrizione
Appartengono a questa categoria gli edifici esistenti utilizzati per attività ricettive e confermati dal Regolamento Urbanistico per tale destinazione.

2. Obiettivi
Il Regolamento Urbanistico persegue l'adeguamento dimensionale e l'aggiornamento funzionale delle strutture ricettive esistenti laddove non sia in contrasto con i valori ambientali e la struttura insediativa.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia regolati.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di incremento massimo di S.U.L. corrispondente alla superficie coperta esistente da realizzare mediante sopraelevazione e/o ampliamento dell'edificio. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare sono:

  • - altezza massima 14 metri, misurata ortogonalmente all'asse di Viale Serristori e di Largo della Libertà;
  • - distanza minima tra pareti finestrate 10 metri.
  • - distanza minima dai confini secondo Codice Civile.

5. Norme per l'adeguamento funzionale degli alberghi esistenti sulla fascia prospiciente l'arenile demaniale
Per gli edifici classificati con la sigla M6/1 l'adeguamento avviene mediante l'incremento della S.U.L. per una quantità massima pari al 130 mq. È vietata la sopraelevazione, l'ampliamento non dovrà costituire avvicinamento alla linea di costa, considerando tutti i fronti prospicienti il mare. Distanza minima dalle pareti finestrate 10 metri. Distanza minima dai confini secondo il Codice Civile.

6. Norme per il miglioramento delle dotazioni degli alberghi esistenti
Per gli edifici classificati con la sigla M6 o M6/1 è altresì consentito l'ampliamento della struttura esistente mediante l'incremento di S.U.L. per una quantità massima pari a 200 mq. Fermo restando la destinazione d'uso di Attività Ricettive di tutto l'edificio, l'ampliamento concesso dovrà essere destinato esclusivamente alla realizzazione di servizi della struttura ricettiva.
La norma di cui al presente punto 6. si applica anche alle Strutture Ricettive - Residenze Turistico Alberghiere di cui all'Articolo 27 della L.R. 42/2000, ed alle Strutture ricettive Alberghiere di cui all'Articolo 26 della L.R. 42/2000, ancorché non classificate M6, esistenti alla data di adozione della variante gestionale (03 Novembre 2005)
Per esistenti si intendono quelle che alla data suddetta erano in possesso di Titolo abilitativo e che avevano presentato inizio dei lavori.

7 Regole generali
La destinazione d'uso ammessa per tali interventi è esclusivamente Attività ricettive alberghiere. La destinazione d'uso dovrà essere trascritta e vincolata per un minimo di 10 anni.
Le attrezzature ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni nuova camera in spazi, coperti o scoperti, appositamente asserviti al parcheggio pertinenziale o predisposti anche in lotti diversi da quello su cui insiste la struttura ricettiva.
Per i parcheggi pertinenziali interrati è possibile estendere la loro superficie oltre la SC coperta dell'edificio progettato, esclusivamente al fine di ottemperare ai requisiti imposti per legge per tale destinazione d'uso, purché sia mantenuto il 30 % dell'Area Filtrante rispetto all'intera superficie del lotto e purché si proceda ad una progettazione mirata a qualificare le sistemazioni a verde con giardini pensili, fioriere, ecc
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
In relazione al fatto che trattasi di strutture esistenti, alla specifica destinazione d'uso degli ampliamenti ed al fine di agevolare la realizzazione degli interventi, l'ampliamento della S.U.L. è consentito anche con la realizzazione di corpi separati dall'edificio principale.
Restano valide le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente articolo

8.Titolo abilitativo singolo convenzionato.

Ultima modifica 1 Settembre 2022