Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.22 Modificazione edilizia 5 Adeguamento ed incremento degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici residenziali di ridotte dimensioni, in genere ad un piano fuori terra senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
L'obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'omogeneizzazione del tessuto edilizio di recente formazione e l'adeguamento dell'unità abitativa alle mutate esigenze dei nuclei famigliari.

3. Tipi di intervento ammessi
Sugli edifici classificati in questa Modificazione edilizia sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Sugli edifici classificati con questa Modificazione sono ammessi interventi di Ampliamento mediante sopraelevazione di un piano.
Qualora l'intervento di ampliamento come sopra specificato sia limitato da specifiche normative in materia di distanze tra fabbricati è consentita l'utilizzazione di tutta o parte della S.U.L. disponibile per ampliamenti orizzontali fermo restando il limite di incremento della Superficie Coperta di mq. 65
- Relativamente all'area compresa tra la via della Principessa e la Ferrovia Pisa-Roma, contraddistinta dalla sigla M5/1 l'incremento in sopra elevazione non potrà superare l'altezza massima di ml. 8,50 misurata ortogonalmente sull'asse di via della Principessa. È ammesso anche l'incremento in ampliamento orizzontale.
In tale caso l'incremento ammesso è di 65 mq di S.U.L..
L'intervento dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente asserviti al parcheggio ai sensi dell'art.41 sexies L.1150/42 e successive modifiche e integrazioni.
L'incremento ammesso può essere realizzato una sola volta durante la validità del Regolamento Urbanistico e non è cumulabile con l'intervento previsto da altre Modificazioni edilizie.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.
Gli edifici oggetto di ampliamento, per un periodo non inferiore ai cinque anni, possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune.
È vietato il cambio di destinazione d'uso.
La libera vendita dell'alloggio - entro cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità - è ammessa previo pagamento al Comune di una sanzione pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.

5. Titolo abilitativo singolo convenzionato

6. Norma generale per il Sistema Insediativo:
Gli interventi di cui alla presente Modificazione edilizia sono consentiti in tutto il sistema insediativo per gli edifici, ancorché non classificati M5 o M5/1, aventi l'altezza massima del fronte principale rispetto allo spazio pubblico di 5,00 ml, solo in caso di rialzamento verticale e non di ampliamento.
Gli interventi dovranno garantire, ove possibile, l'allineamento della cortina edilizia degli edifici adiacenti e il loro inserimento dovrà essere valutato da apposito progetto d'insieme. Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ
Per gli edifici di massimo due piani, aventi una parziale sopraelevazione, è ammessa la soprelevazione a completamento sopra parte ad un piano fuori terra, a condizione che venga garantita una progettazione omogenea dell'edificio e che non si costituisca una nuova unità immobiliare Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici all'interno del perimetro MQ.

Ultima modifica 1 Settembre 2022