Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.19 Modificazione edilizia 2 Salvaguardia dei fronti

1. Descrizione
Si tratta di edifici segnalati per il particolare ruolo nella configurazione dello spazio urbano su cui si affacciano, dato dalle particolari caratteristiche storiche, architettoniche, di omogeneo impianto urbanistico.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio contestualmente alla tutela dei fronti, dei giardini e degli impianti arborei esistenti.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

4.Prescrizioni specifiche
Sono inoltre ammessi interventi di ristrutturazione edilizia interna. Sono vietati interventi di demolizione dei fronti o di modificazione dei principi compositivi (quali aperture o modificazione delle finestre, degli accessi, dei balconi) e decorativi, salvo che gli stessi non siano giustificati da rilievo che ne dimostri la preesistenza. È vietato altresì la modificazione della copertura, la realizzazione di terrazze a tasca sulle falde prospicienti gli spazi pubblici e la modifica o sopraelevazione della gronda

5. Titolo abilitativo singolo

Ultima modifica 1 Settembre 2022