Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.10 Rischio idraulico - geologico - interventi di risoluzione e fattibilità. Delibere del Consiglio Regionale nº12/00 - 13/05 - 94/85

Delibere del Consiglio Regionale nº12/00 - 13/05 - 94/85

1. La Carta della Fattibilità, la relazione e gli interventi di risoluzione del rischio idraulico sono direttamente precettivi e fanno parte integrante del Regolamento Urbanistico. La Carta della Pericolosità Geologica e la Carta del Rischio idraulico, così come integrata dalla Carta della Tutela del Territorio, di supporto al P.S. sono altresì strumenti disponibili e indispensabili per determinare le prescrizioni in materia di riduzione del rischio sia per gli interventi diretti che per la determinazione della fattibilità degli Strumenti Urbanistici Attuativi da adottare e/o approvare dopo l'adozione del R.U. modificato.

2. Gli interventi di modificazione, riqualificazione, tutela e trasformazione urbanistica del territorio e che comunque necessitano di titolo abilitativo diretto, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni dettate dagli elaborati di cui al punto 1.

3. Per gli ambiti definiti A1 dei corsi d'acqua pubblici; di cui all'art. 75 della DCR 12/2000 in assenza di modifiche del PTC, è vietata qualsiasi nuova edificazione nella fascia dei 10 mt.

4. Per gli interventi indicati al punto 2 , ricadenti nella Classe 1 di Pericolosità idraulica non sono necessari considerazioni sulla riduzione del rischio.

5. Per gli interventi indicati al punto 2, ricadenti nella Classe 2 di Pericolosità idraulica è vietata la modifica delle condizioni di alto morfologico e la funzionalità delle opere idrauliche eventualmente esistenti.

6. Per gli interventi di modificazione edilizia indicati al punto 2, ricadenti nella Classe 3A della Pericolosità idraulica, soggetti a titolo abilitativo singolo, non dovrà essere ridotta l'efficienza del sistema di drenaggio delle acqua piovane;

7. Per gli interventi indicati al punto 2, ricadenti , nelle classi 4, 3B, 3C della Pericolosità idraulica, soggetti a titolo abilitativo singolo, è obbligatoriamente prescritta la relativa valutazione del rischio idraulico e la sua riduzione, qualora l'intervento edilizio ammesso venga effettuato con demolizione ricostruzione o ampliamento.

8. In sede di richiesta del Titolo abilitativo, dovrà essere presentata la progettazione esecutiva degli interventi di "Riduzione del rischio" concernente in:

  1. a) ubicazione dell'intervento con rilievo topografico almeno in scala 1:1000 per l'individuazione degli ambiti;
  2. b) dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio tramite:
    • * sezioni in scala 1:200 che dimostrino che la quota minima dell'intervento sia almeno 2 ml sopra la quota del piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
    • * relazione idrologica-idraulica da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta dal rischio di esondazione e/o ristagno d'acqua per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
    • * progetto degli interventi per la riduzione del rischio, compatibili con il contesto territoriale e che non comportino aumento del rischio nelle aree limitrofe, da realizzarsi contestualmente all'intervento;

9. Per gli interventi indicati al punto 2 compresi nelle aree classificate PIE, PIME, PFE, PFME dalla Carta della Tutela del Territorio (PAI) si applicano le Norme di Piano approvato con la D.C.R. n.13/2005.

10. All'interno degli ambiti B, A2 e A1 si applicano le salvaguardie della DCR 12/00, di cui agli articoli 75, 76 e 77, recepite dal Piano Strutturale;

11. Gli interventi di previsione, che abbiano valore di Piano Attuativo, che non sono ubicati alla data di approvazione del RU e che non sono compresi nelle aree classificate PIE e PIME dalla Carta della Tutela del Territorio (PAI), debbono essere dotati di uno Studio geologico-tecnico ai sensi della DCR 94/85 che, a partire dalle Carte di Pericolosità Geologica e di Pericolosità Idraulica di supporto al PS , definiscano la nuova Fattibilità.

12. Gli interventi di previsione, che abbiano valore di Piano Attuativo, che non sono ubicati alla data di approvazione del RU e che sono compresi nelle aree classificate PIE e PIME dalla Cata della Tutela del Territorio (PAI), debbono essere dotati di uno studio geologico-tecnico ai sensi della DCR 94/85 e di uno studio idrologico-idraulico che, a partire dalle Carte di Pericolosità Geologica e di Pericolosità Idraulica di supporto al PS, integrate dalla Carta della Tutela del Territorio allegata al PAI, definiscano la nuova Fattibilità

13. Tutto il territorio comunale, a seguito dell'Ordinanza P.C.M. nº 3274 del 20/03/2003, è stato classificato a bassa sismicità (zona 4) e la Regione Toscana con la D.C.R. 169 del 08/10/2003 ha reso obbligatoria la progettazione antisismica anche in queste zone. Dalla data di scadenza del regime transitorio i progetti dovranno essere conformi alle normative antisismiche di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell' O.P.C.M. 3274/03.

14. In adeguamento alle norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato con la D.C.R. 13/05, gli interventi indicati al punto 2 esterni alle aree classificate PIE, PIME, PFE, PFME dalla Carta della Tutela del Territorio, ma compresi nelle "aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici", nelle "aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti" e nelle aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero", dovranno essere conformi alle direttive indicate rispettivamente agli artt. 18, 19 e 20 delle Norme di Piano.

Ultima modifica 1 Settembre 2022