Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.17 Modificazioni edilizie - tipologie di intervento - incentivi per favorire la bioarchitettura

1. Le tipologie di intervento ammesse sono quelle previste dall'Articolo 5 del vigente Piano Strutturale secondo le definizioni di cui alla L.R.T. 1/2005 e ss.mm.ii.

7. Incentivi per favorire gli interventi di bioarchitettura.

Negli interventi di nuova edificazione, ampliamento e sostituzione edilizia attuabili con intervento diretto o conseguenti a Piani Attuativi, sono assegnati incentivi mirati allo sviluppo ed alla maggior diffusione delle tecniche della Bioarchitettura.

La progettazione degli edifici potrà essere effettuata con le tecniche della bio-architettura e nel rispetto dei requisiti della normativa antisismica e, conseguentemente, la tecnica costruttiva deve essere adeguata. Pertanto non costituisce S.U.L. lo spessore eccedente ai 30 cm dei muri perimetrali necessari per rispettare l'adeguamento alla normativa sismica e i requisiti che garantiscano la bioarchitettura, lo scopo deve essere unicamente quello di "proteggere gli ambienti e le persone dagli agenti atmosferici esterni e dall'inquinamento indor", garantendo così una buona qualità della vita ed un edilizia sostenibile ai fini del benessere.

In seguito all'entrata in vigore della normativa di cui agli articoli 145, 146 e 147 della legge regionale n. 1/2005 e relative linee guida, nel caso di progettazione e realizzazione dell'edificio secondo i requisiti indicati nelle schede 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 , 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.8 , 3.1 - 3.2 - 3.3 , 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8-4.9 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 , 5.1 , 6.1 - 6.2 - 6.3 e 7.1 - 7.2 di cui all'Allegato A delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana" che vengono allegate alle presenti Norme e con il sistema di attribuzione e pesatura dei punteggi di cui agli Allegati B e C delle "Linee Guida per la Valutazione della Qualità Energetica ed Ambientale degli Edifici in Toscana"
Gli incrementi di S.U.L. concessi quale incentivo ai sensi del comma 3 dell'Art. 146 della L.R. 1/2005 sono graduati, in relazione al punteggio ottenuto per la certificazione ambientale dell'edificio riportato in 100/100 come segue:

  • Per punteggi ottenuti:
    1. Fino a 10/100 = incremento dello 0,00%(zero percento)
    2. Fino a 15/100 = incremento del 1,50%
    3. Fino a 20/100 = incremento del 2,00%
    4. Fino a 25/100 = incremento del 2,50%
    5. Fino a 30/100 = incremento del 3,00%
    6. Fino a 35/100 = incremento del 3,50%
    7. Fino a 40/100 = incremento del 4,00%
    8. Fino a 45/100 = incremento del 4,50%
    9. Fino a 50/100 = incremento del 5,00%
    10. Fino a 55/100 = incremento del 5,50%
    11. Fino a 60/100 = incremento del 6,00%
    12. Fino a 65/100 = incremento del 6,50%
    13. Fino a 70/100 = incremento del 7,00%
    14. Fino a 75/100 = incremento del 7,50%
    15. Fino a 80/100 = incremento del 8,00%
    16. Fino a 85/100 = incremento del 8,50%
    17. Fino a 90/100 = incremento del 9,00%
    18. Oltre 90/100 = incremento del 10,00%

Il possesso dei requisiti atti ad ottenere l'incentivo in percentuale della S.U.L. esistente o comunque consentita dal PRG e dalle norme vigenti, deve essere certificata in entrambe le fasi dal tecnico progettista.
I tecnici per poter certificare il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere in possesso di certificato di partecipazione ad apposito corso professionale svolto presso Le Università, gli Ordini Professionali, l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura (I.N.B.AR) o l' Associazione Nazionale Architettura Biologica (A.N.A.B.)

Gli incrementi possono essere concessi, nel rispetto delle norme sulle modificazioni edilizie, per gli interventi di Ristrutturazione edilizia, Sostituzione edilizia, Ampliamento e Nuova edificazione per la quantità di S.L.P. alla quale si applicano gli interventi di bioarchitettura di cui alle allegate schede tecniche, a condizione che il progetto allegato all'istanza di permesso di costruire o alle varianti in corso d'opera attesti il raggiungimento dei punteggi minimi sopra stabiliti e che in sede di attestazione di abitabilità sia dato atto degli interventi effettuati allegando la documentazione comprovante l'istallazione ed i requisiti prestazionali di impianti tecnologici, la fornitura di materiali specifici, la documentazione anche fotografica della posa in opera degli stessi, le certificazioni delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature e degli impianti, e quant'altro sia necessario a dimostrare in modo completo ed inconfutabile l'ottenimento del punteggio raggiunto.
L'Amministrazione Comunale provvederà, anche a mezzo di Commissione tecnica appositamente istituita ad effettuare i controlli preventivi, in corso d'opera e a ultimazione lavori della regolarità delle dichiarazioni presentate.
L'accertamento di eventuali irregolarità comporta la sanzione pari al doppio del valore venale di tutta la S.U.L. realizzata, aggiuntiva a quella assentibile dal vigente PRG, e quindi di tutto l'incremento ottenuto.

3. Dotazioni pertinenziali

Negli interventi previsti dalle Modificazioni edilizie M4 (intervento di sostituzione edilizia) e M5 o M5/1 (intervento di sostituzione edilizia e ampliamento), di cui ai successivi articoli, qualora comportino un incremento delle unità immobiliari esistenti, gli stessi sono comunque subordinati al recepimento della dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 per ciascuna delle nuove unità immobiliari realizzate con destinazione d'uso a Residenza.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d'uso che non comporti l'aumento delle unità immobiliari esistenti, di cui all'art. 15.5, da realizzare su edifici ricadenti nelle Modificazioni edilizie M2, M3, M4 e M5 o M5/1, non è richiesto il rispetto dell'art. 2, comma 2 della Legge 122/89 in quanto non trattasi di interventi di nuova edificazione fatti salvi i casi in cui sia necessario il recepimento di dotazioni pertinenziali per le attività produttive o commerciali.

4. Tolleranze

Nella applicazione dei parametri urbanistici minimi indicati nelle presenti norme, è ammessa una tolleranza del 2%.

Ultima modifica 1 Settembre 2022