Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.16 Modificazioni edilizie - aspetti generali - definizioni

Le "Modificazioni edilizie", interventi ammessi sugli edifici esistenti e sui lotti edificati, sono regolate secondo l'obiettivo strategico del riuso, adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente; gli obiettivi enunciati dal Piano Strutturale per i Sistemi Territoriali e funzionali; gli obiettivi operativi del Regolamento Urbanistico; i principi insediativi riconoscibili nelle singole parti del sistema insediativo; i contenuti storici, ambientali e paesistici; le relazioni tra edifici ed aree di pertinenza.
Le Modificazioni sono espresse per casi omogenei, con individuazione cartografica dettagliata e regole specifiche puntualizzate in norme generali per territorio e norme specifiche per singole tipologie di Modificazioni edilizie.
Gli interventi sugli edifici compresi in un singolo perimetro di modificazione nella cartografia del Regolamento Urbanistico sono regolati dalla medesima categoria di modificazione.
La modificazione si applica a tutto l'edificio ed è vietata l'applicazione a parte di esso anche se costituito da più unità immobiliari autonome. In caso di vincoli legati alla destinazione d'uso od a particolari limitazioni di utilizzo (residenza) gli stessi si applicano a TUTTO l'edificio oggetto della modificazione. Qualora le regole della Modificazione edilizia ammettano incrementi quantitativi specifici, tale indicazione quantitativa supera eventuali restrizioni quantitative generali e si applica ai soli edifici indicati in cartografia dalla specifica regola di Modificazione edilizia.

DEFINIZIONI:

Le definizioni ed i parametri da utilizzare per la realizzazione degli interventi di modificazione sono quelli di cui al DPGR 11 novembre 2013 n° 64/r e recepiti con deliberazione consiliare n° 33 del 30.04.2015. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla sopra richiamata norma.

Ultima modifica 1 Settembre 2022