Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.15 Norme specifiche per i Sottosistemi Insediativi

1 - Interventi sugli edifici

In caso di edifici realizzati con progetto unitario, le modificazioni delle coperture o sui fronti, compreso le modifiche dei materiali usati sui colori di singoli elementi, anche se limitata a porzioni dell'edificio, dovrà essere giustificata da progetto unitario esteso a tutto l'edificio interessato.
In particolare quanto sopra anche per gli ambiti perimetrati ed individuati con la sigla MQ nelle tavole del Regolamento Urbanistico.

2 - Interventi su edifici con superficie a destinazione specifica

Per le strutture a carattere specifico esistenti quali Alberghi, Ristoranti, Bar (pubblici esercizi), i porticati possono essere chiusi con strutture ad infisso rimovibile. È vietato il cambio di destinazione d'uso. L'intervento non costituisce S.U.L.

3 - Addizioni volumetriche

Le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici a condizione che gli edifici (costituiti anche da più unità abitative esistenti) ne siano sprovvisti e con le seguenti modalità:

  • * Servizi igienici: purché non superiori a mq. 8 di superficie di calpestio comprensivo dell'eventuale antibagno, qualora non vi sia la possibilità di reperirli all'interno dell'unità immobiliare;
  • * Volumi tecnici: destinati ad impianti tecnologici che dovranno avere i seguenti requisiti:
    • * stretta connessione con la funzionalità per assicurare confort abitativo agli edifici;
    • * impossibilità tecnica di poter prevedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione, qualora siano dimostrate le condizioni di sicurezza e di normativa e qualora non vi sia la possibilità di reperirli all'interno;

Tali addizioni sono consentite esclusivamente negli interventi di ristrutturazione edilizia (non sono consentite negli interventi di Nuova Edificazione, Sostituzione Edilizia ed Ampliamento.)

4 - Autorimesse pertinenziali

È consentita la realizzazione di addizioni volumetriche, in deroga agli indici di edificabilità del PRG, per la realizzazione di autorimesse pertinenziali alle seguenti condizioni:

  • * esistenza di un edificio principale ad uso residenziale (costituito anche da più unità abitative) concessionato prima dell'entrata in vigore della L. 122/89;
  • * ubicazione dell'edificio principale si trovi nel sistema Insediativo.
  • * che sia costituito vincolo pertinenziale tra l'unità abitativa e l'autorimessa;
  • * che non vi sia alcun tipo di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità immobiliare;
  • * impossibilità di installare impianti idrici;
  • * dimensioni di mq. 20 di superficie utile per ciascuna autorimessa e fino ad un massimo di mq. 60 attribuiti a ciascun edificio (inteso come organismo edilizio unitario anche costituito da più unità immobiliari all'interno di un lotto omogeneo) e ml. 2,40 di altezza massima in gronda, con altezza media inferiore a mt. 2,70;
  • * È vietata la realizzazione di tramezzature interne ed è possibile la realizzazione di una sola finestra delle dimensioni di mt. 1,00 per 0,40 con davanzale ad una altezza non minore a mt. 1,80 dal pavimento interno, è consentita altresì la realizzazione, oltre alla porta di accesso carrabile, di una seconda porta pedonale;
  • * che sia assicurata una superficie permeabile pari al 30% della superficie fondiaria e comunque la non diminuzione di quella esistente, qualora sia inferiore al 30%.

5 - Frazionamenti e cambi di destinazione d'uso.

È consentito il frazionamento di Unità Immobiliari residenziali esistenti esclusivamente a condizione che TUTTE le nuove Unità Immobiliari derivate dall'intervento abbiano una S.U.L. non inferire a mq. 65.

Negli edifici esistenti, prospicienti le strade:

  • Via Vittorio Emanuele II° e tutta la zona limitrofa interessata dal Centro Commerciale naturale denominato "ITACA" (comprende Via Garibaldi, Via della Fonte, Via Trieste, Vicolo Serristori, Piazza della Vittoria e il tratto ex via della Stazione sino all'incrocio con la stessa e nella zona interessata dal Centro Commerciale naturale denominato "LA TORRE";
  • - Piazza Umberto I°;
  • - Piazza della Chiesa;
  • - Corso Italia;
  • - Via del Passaggino, via della Misericordia e via San Francesco;
  • - Largo Berlese;
  • - il tratto di Via della Principessa sino all'intersezione con via Montecristo lato mare e con il sottopasso pedonale lato monte;
  • - Via Roma;
  • - Via Biserno, limitatamente al tratto da via Lucca agli impianti sportivi di Santa Costanza, e via Grosseto;
  • - Via Giacomo Matteotti;
  • - Via Piave;
  • - Via del Castelluccio tratto Urbano sino al ponte sulla S.G.C. Aurelia;
  • - tutta la frazione di San Carlo;
  • - in tutti gli ambiti oggetto di progetto unitario o Piano Attuativo

è vietato il cambio di destinazione d'uso di Unità Immobiliari, o porzioni delle stesse, non residenziali, poste ai piani terra degli edifici esistenti, che abbiano la possibilità di affacciarsi o avere aperture sulle strade interessate.

Tale divieto vale anche nel resto del sistema insediativo ove, alla data di adozione delle presenti norme, sia in esercizio una attività commerciale e fino ai sei mesi successivi alla cessazione dell'attività.

È altresì vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi - posti a ai piani terra degli edifici, ancorché con destinazione d'uso attuale a Residenza e costituenti S.U.L. - per la realizzazione di Unità Immobiliari. È invece consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari esistenti

6 - Interventi di recupero dei sottotetti non abitabili.

In tutto il Sistema Insediativo, è consentito, in ottemperanza alla Legge Regionale 28.02.2010 n° 5, negli edifici esistenti e in quelli in corso di costruzione per i quali sia stato presentata la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo abilitativo prima della data di entrata in vigore della sopra citata legge e sia stato presentato la comunicazione di inizio dei lavori prima della adozione della presente variante gestionale, il recupero dei sottotetti ai fini abitativi alle condizioni e prescrizioni e modalità previste nella legge.

Ultima modifica 1 Settembre 2022