Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.14 Norme specifiche per i Sottosistemi ambientali A.3 ed A.4 ad eccezione delle UT 4.1 - 4.2 - 4.3

1. Gli interventi di nuova edificazione sono consentiti alle condizioni ed alle procedure previste dal titolo IV capo III della LRT 65/2014.

2. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola sono consentiti gli interventi di cui all'art. 79 della LRT 65/2014

3. È consentito il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti non residenziali, inserite in edifici realizzati con destinazione d'uso residenziale, nei quali quest'ultima sia prevalente, purché non destinati alla funzione agricola

4. Sono inoltre consentiti gli interventi straordinari nei limiti e nei termini di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 24/2009 ( Piano casa) e ss.mm.ii.

5. Negli edifici esistenti, aventi destinazione residenziale, sono consentiti, nei limiti e nei termini della L.R. 5/2010 gli interventi di recupero dei sottotetti non abitabili.

Ultima modifica 1 Settembre 2022