Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 9 Materiali da costruzione

I materiali da costruzione ammessi, al fine di conferire agli interventi caratteri di unitarietà, sono di seguito elencati, distinti per elementi.
Copertura: materiali in cotto quali tegole, coppi, marsigliesi.
Nel caso di coperture piane sono vietate materiali bituminosi a vista.
Facciate: pietra, mattone faccia a vista, intonaco civile a calce.
Sono vietati i blocchetti ed i prefabbricati in cemento o tufo.
Infissi e arredo esterno: sono vietati alluminio anodizzato
Recinzioni: nel sistema insediativo muro pieno, in pietra, mattoni faccia a vista o intonaco oppure recinzioni metalliche, con altezza massima 2 metri. Sono vietate le reti a maglia sciolta e le recinzioni in prefabbricati di cls..
Nel sistema ambientale sono ammesse esclusivamente recinzioni arboree o in legno del tipo alla maremmana Sono consentite le recinzioni del resede degli edifici destinati a residenza secondo le prescrizioni per il sistema insediativo. Sono inoltre ammesse le recinzioni previste da normative tecniche e leggi nazionali relative agli impianti tecnologici ed alla regolamentazione della attività venatoria.

Sono infine consentite recinzioni per ricoveri di animali domestici di dimensioni massime di mq. 10 realizzate con rete plastificata verde ed altezza massima di ml.2 e sovrastante copertura leggera (lamiera zincata o verniciata o lastre di rame)

I piani attuativi, i progetti unitari di cui all'art. 32 e i progetti di opera pubblica possono regolare l'uso dei materiali per il proprio ambito, motivando eventuali differenziazioni dal presente articolo.

Ultima modifica 1 Settembre 2022