Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 7 Tutela del verde privato

Le aree a verde esistenti non possono, essere diminuite. Gli alberi esistenti non possono essere tagliati se non per interventi a tutela del patrimonio arboreo o della sicurezza di persone o cose, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni previste dall' apposito Regolamento comunale del verde.
Ogni intervento edilizio, è comunque consentito purché in via prioritaria sia dato maggiore spazio e riqualificazione al verde privato e sia altresì redatto un progetto di regimazione delle acque superficiali meteoriche, con la precisazione che nei lotti inedificati sia comunque mantenuto il 30% dell' Area Filtrante e che nei lotti già edificati, con Area Filtrante minore del 30%, la stessa non possa essere diminuita.
I piani attuativi e i progetti di opera pubblica possono regolare le aree filtranti del proprio ambito, motivando eventuali differenziazioni dal presente articolo.

Ultima modifica 1 Settembre 2022