Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 81 Autostrada (M1)

1. Appartiene al subsistema M1 il tracciato della Variante Aurelia, con gli svincoli di San Vincenzo nord e San Vincenzo sud, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

Art. 82 Viabilità di bacino (M2)

1. Appartengono alla viabilità di bacino (subsistema M2) il tracciato della vecchia Aurelia (S.P. 39) dal confine sud fino all'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20), la strada per Campiglia (S.P. 20) e il tratto più meridionale della strada della Principessa dall'intersezione con via delle Caldanelle fino al confine con Piombino.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Art. 83 Assi funzionali (M3)

1. Sono assi funzionali (M3) il tracciato urbano della vecchia Aurelia (S.P. 39) dall'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20) fino all'intersezione con via 8 Marzo e la vecchia Aurelia dal confine con Castagneto Carducci fino all'intersezione con via della Valle, via Falcone e Borsellino e la strada della Principessa dall'intersezione con la via delle Caldanelle fino al parco della Svizzera.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Dovranno essere messi in campo, in particolare nel centro abitato, tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia alla quale la strada appartiene tali da assicurare massime condizioni di sicurezza per la fruizione pedonale e ciclabile.

3. Il tratto extraurbano della strada della Principessa (M3.1) è individuato come strada parco, in sinergia con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del contesto. Dovranno pertanto essere adottate misure orientate a regolamentarne forme e modi di accesso nel periodo estivo e promossi interventi di riqualificazione del tracciato e degli stalli per la sosta.

Art. 84 Viabilità locale (M4)

1. La viabilità locale (M4) comprende i tracciati stradali principali che collegano il capoluogo e San Carlo - via del Castelluccio, Via di San Bartolo -, l'asse centrale della vecchia Aurelia nel tratto urbano tra via della Valle e via 8 Marzo, via della Caduta, via di Rimigliano e via del Lago.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Art. 85 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M2, M3 - ad eccezione dell'ambito M3.1, strada-parco della Principessa - e M4) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R2.3, R2.4, R3.2. R4.2, R4.3 e R4.4, dei subsistemi R1 e R5 - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U3.4 e U4.2, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Art. 86 Viabilità di matrice storica

1. Gli interventi che interessano la viabilità di matrice storica sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati;
  • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
  • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di naturalità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

2. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

Art. 87 Ferrovia (M5)

1. L'ambito M5 corrisponde alle aree appartenenti alla direttrice ferroviaria Pisa-Roma che attraversa da nord a sud il territorio comunale.

2. L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

Art. 88 Porto (M6)

1. Si tratta dell'ambito portuale, che comprende, oltre al porto turistico, il cantiere nautico e le attività commerciali connesse.

2. La disciplina di tale ambito, ricadente nel Demanio statale marittimo, è demandata al Piano regolatore portuale. Fino alla redazione del Piano regolatore portuale sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 89 Aviosuperficie (M7)

1. L'ambito M7 corrisponde all'area destinata ad aviosuperficie.

2. È consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto degli standard funzionali e di sicurezza previsti per tale destinazione.

3. Nell'area sono ammessi, purché attraverso l'uso di strutture esistenti, attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto dell'attività principale.

Art. 90 Rete dei sentieri

1. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, ma anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo e come alternativa alla mobilità veicolare.

2. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000 sono individuati i percorsi principali della rete dei sentieri. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

Ultima modifica 1 Settembre 2022