Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Capo I Articolazione delle aree urbane

Art. 52 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all'interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 in riferimento al Sistema Insediativo del primo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 81/1998), e corrispondono agli abitati del capoluogo - San Vincenzo - e di San Carlo.

2. Le aree urbane sono articolate in subsistemi ed ambiti sulla base dell'individuazione e della suddivisione del Sistema Insediativo e delle Invarianti del secondo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 76/2015), tenendo conto delle analisi storico-morfologiche e funzionali che sono parte integrante dello stesso P.S.

3. I subsistemi ed ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del subsistema/ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - la città consolidata (U1)
    • - il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)
    • - altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)
    • - tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)
    • - altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)
    • - San Carlo (U1.5)
  • - la città sul mare (U2)
    • - la fascia a mare (U2.1)
    • - la fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)
    • - aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)
  • - la città nuova (U3)
    • - aree recenti a destinazione mista (U3.1)
    • - aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)
    • - aree specializzate delle attrezzature (U3.3)
    • - aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)
  • - le appendici recenti (U4)
    • - appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)
    • - appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)
  • - la rete ecologica in area urbana (U5)
    • - connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)
    • - arenili (U5.2).

4. Per ciascun subsistema/ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale o per complessi connotati da forte unitarietà.

Art. 53 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

2. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1 e U1.2 e di edifici e complessi in classe c1 o c2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

3. Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

4. È ammessa, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali con concessione precedente all'entrata in vigore della L. 122/1989 nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - caratteristiche e dimensioni tali da risultare superfici non residenziali o accessorie escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - assenza di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità abitativa;
  • - mantenimento o realizzazione di una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria;
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. La realizzazione di tettoie - totalmente prive di tamponamenti esterni - è consentita, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1, c2 e c4, con i seguenti limiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

  • - nel caso di residenze fino ad una Superficie Coperta massima di 15 mq. per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale, con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività turistico-ricettive, attività commerciali al dettaglio ed attività direzionali e di servizio per una Superficie Coperta massima pari al 15% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq., con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi per una Superficie Coperta massima pari al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale costituisce accessorio.

Non è ammessa la realizzazione di tettoie in aderenza a edifici in classe c3.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2 e dell'ambito U5.1.

9. È consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra (compreso il tufo) e/o mattoni a faccia vista o intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.

Art. 54 La città consolidata (U1)

1. È la parte del territorio edificato la formazione del quale risale al periodo ottocentesco e novecentesco, che comprende i tessuti di matrice ed impianto più antichi, lungo l'allora tracciato della vecchia via Aurelia, e, a monte della ferrovia, gli isolati a scacchiera della porzione urbana definita "paese nuovo", a San Vincenzo, e l'intero nucleo urbano di San Carlo.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Ciò, in particolare nell'ambito U1.1, potrà essere ottenuto attraverso la limitazione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli, in modo da potenziare il ruolo di luogo dello stare piuttosto che quello di scorrimento del traffico, compatibilmente con la disponibilità di itinerari alternativi per l'accessibilità carrabile.

Le strade, ad eccezione dell'ambito U1.1, dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno un lato, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Le sistemazioni delle vie e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 55 Il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)

1. Corrisponde al nucleo di matrice antica del capoluogo, sviluppatosi intorno alla torre pisana e alla Villa Alliata.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2, mentre gli edifici e complessi non coerenti alle caratteristiche proprie dell'ambito sono di norma classificati come c3.

3. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 56 Altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)

1. È la parte nord del subsistema, che comprende i tessuti regolari otto/novecenteschi tra via Vittorio Emanuele II e via Marconi, l'area dell'ex Silos Solvay e il cimitero urbano.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2 oppure la classe 3, nei tessuti di più antico impianto, o la classe c5.

3. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 57 Tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)

1. Appartiene all'ambito U1.3 l'edificato morfologicamente e tipologicamente connotato che prospetta l'asse centrale del "paese nuovo" ed i tratti centrali della via vecchia Aurelia (anche via Matteotti) e di via della Principessa.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

3. All'interno dell'ambito U1.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 58 Altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)

1. Sono i tessuti della città consolidata a carattere prettamente residenziale, che corrispondono alle parti più "interne" del "paese nuovo" e all'insediamento intorno al Parco del Paradisino.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5, nella fascia a mare, o la classe c6.

3. All'interno dell'ambito U1.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 59 San Carlo (U1.5)

1. Il tessuto urbano di San Carlo ha caratteristiche di grande omogeneità urbanistica ed edilizia e di valore identitario, esito di un intervento unitario di notevole interesse.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4.

3. All'interno dell'ambito U1.5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 60 La città sul mare (U2)

1. È la città dei tessuti edilizi sorti lungo la costa a seguito dello sviluppo turistico degli anni Sessanta e Settanta, a valle della ferrovia, e che più vive l'alternanza stagionale ed ha meno residenti stabili. Generalmente gli insediamenti risultano ben integrati agli elementi dell'ambiente naturale, corsi d'acqua, aree boscate e pinete costiere.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 61 La fascia a mare (U2.1)

1. Comprende il tessuto insediativo semplice, organizzato per lotti singoli, dove prevale la tipologia del villino isolato, con una maglia ortogonale al mare e all'asse viario principale di viale Serristori, a nord, e di via della Principessa a sud, dove si registra anche una significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5.

3. All'interno dell'ambito U2.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 62 La fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)

1. È il tessuto posto tra viale Serristori, a nord, e via della Principessa a sud e il tracciato ferroviario, analogo per caratteristiche insediative e tipologiche a quello dell'ambito U2.1, con l'eccezione del villaggio San Luigi, e più chiaramente vocato alla destinazione residenziale.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7.

3. All'interno dell'ambito U2.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 63 Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)

1. È la parte caratterizzata dai grandi villaggi turistici, che si strutturano come complessi autoreferenziali, autonomi e privi di relazioni con le altre parti del sistema insediativo, ma con significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

3. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è ammessa la realizzazione di condhotel negli alberghi esistenti.

Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.

Art. 64 La città nuova (U3)

1. È la parte di San Vincenzo sviluppatasi a monte della ferrovia e intorno ai tessuti novecenteschi consolidati. Si tratta di zone prevalentemente monofunzionali, spesso "autosufficienti", compresi i quartieri di edilizia economica e popolare.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 65 Aree recenti a destinazione mista (U3.1)

1. Sono insediamenti piuttosto densi nei quali sono presenti una pluralità di funzioni, oltre a quella residenziale, ed anche per questo non caratterizzati da omogeneità, oltre che per la presenza di complessi di epoca precedente inglobati dall'urbanizzazione.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 66 Aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)

1. Sono tessuti quasi esclusivamente a destinazione residenziale generalmente esito di interventi urbanistici unitari e prevalentemente connotati, al loro interno, da omogeneità ed uniformità anche a livello edilizio.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 67 Aree specializzate delle attrezzature (U3.3)

1. L'ambito corrisponde alle grandi aree attrezzate degli impianti sportivi e del villaggio scolastico, luoghi centrali per l'intero territorio comunale.

2. In considerazione delle funzioni presenti, tipicamente specialistiche, alle quali non corrispondono tipologie ricorrenti, non è definita una classe caratterizzante tale ambito.

3. All'interno dell'ambito U3.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., oltre alle attrezzature di servizio pubbliche sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 68 Aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)

1. È la parte principale della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione ma non caratterizzata da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi e residenze turistico-alberghiere
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 69 Le appendici recenti (U4)

1. Sono le parti oggetto di recente edificazione poste immediatamente all'esterno del perimetro urbano consolidato.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata soprattutto a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati ed alberate, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 70 Appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)

1. Sono insediamenti residenziali esito di lottizzazioni recenti giustapposte ai tessuti consolidati e prive di caratteristiche complessivamente omogenee ma spesso singolarmente connotate da unitarietà.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U4.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 71 Appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)

1. Comprende le parti esterne della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione in aggiunta al tessuto esistente e non caratterizzate da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U4.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi e residenze turistico-alberghiere
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 72 La rete ecologica in area urbana (U5)

1. Il subsistema U5 comprende la trama dei corsi d'acqua che attraversano il tessuto urbano che si riconnette al tratto urbano della spiaggia, costituendo una struttura di connessione ecologica di rilevante importanza.

Art. 73 Connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e il rafforzamento della vegetazione riparia.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 74 Arenili (U5.2)

1. L'ambito corrisponde alle parti urbane dell'arenile, ricadenti nel Demanio statale marittimo.

2. La disciplina di tale ambito è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

Capo II Aree urbane con disciplina specifica

Art. 75 Attività di somministrazione alimenti e bevande, via del Faro a San Vincenzo (S01)

1. L'intervento S01 prevede l'ampliamento della struttura adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 18 mq., occupando una parte dell'attuale pergolato sul lato est dell'edificio esistente.

È inoltre ammessa la trasformazione di parte del pergolato in portico, nell'area prospettante l'arenile, per una Superficie Coperta non superiore a 50 mq.

Le nuove strutture non potranno avere altezze superiori a quelle delle strutture esistenti.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Art. 76 Ex Mirò, via Aurelia nord a San Vincenzo (S02)

1. L'intervento S02 prevede la riqualificazione del complesso attraverso la ristrutturazione edilizia della parte destinata ad albergo e la demolizione della parte originariamente destinata a discoteca e la ricostruzione con destinazione a residenza; il nuovo volume ricostruito dovrà rispettare i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 500 mq.;
  • - numero di piani massimo pari a 3;
  • - Indice di Copertura massimo del 40%.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione nella quale saranno definite gli impegni da assumere nella realizzazione del progetto.

Art. 77 Area silos Solvay, via Aurelia, via della Valle a San Vincenzo (S03)

1. L'area S03 riguarda gli impianti e le aree industriali dismesse attualmente occupate dal silos di carico e dalla linea ferroviaria di servizio alla cava Solvay.

2. In attesa della concreta possibilità di attuazione di un progetto coerente con gli obiettivi di recupero e valorizzazione dell'area, attraverso la qualificazione identitaria dell'accesso nord alla città ed il potenziamento dei servizi pubblici e delle dotazioni collettive di tipo urbano, e con le valutazioni, previo coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, di natura e forme per l'eventuale conservazione, mantenimento e integrazione delle parti in acciaio e in calcestruzzo armato dell'ex silos di carico degli inerti che saranno ritenute opere di valore identitario e storico testimoniale, sono da ritenersi ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 78 Albergo Centrale, piazza Umberto I, via Gorgona a San Vincenzo (S04)

1. L'intervento S04 prevede l'adeguamento funzionale dell'edificio esistente con il suo ripristino formale ed architettonico, oggetto di una specifica variante al Regolamento Urbanistico (approvata con D.C.C. 78 del 26/09/2018).

Sono pertanto previsti per l'edificio principale gli interventi ammessi dalla classe c2, con la tutela degli elementi di pregio caratterizzanti i fronti e l'eliminazione degli elementi incongrui. Contestualmente è previsto un incremento di Superficie Edificabile (o edificata) (SE) tramite la chiusura del portico esistente a piano terra, che dovrà essere arretrato fino all'allineamento con l'edificio adiacente a sud e sull'allineamento di Via Alliata per almeno 1,50 ml. da destinare a passaggio pedonale pubblico.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la cessione delle aree necessarie per il passaggio pedonale.

Art. 79 Residence Villa Piani, corso Italia, via Costa a San Vincenzo (S05)

1. L'intervento S05 prevede l'ampliamento della struttura ricettiva per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) non superiore a 60 mq., da destinare al miglioramento dei servizi; è inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici e magazzini interrati per una superficie massima di 60 mq.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Art. 80 Attività di somministrazione alimenti e bevande, via Montecristo a San Vincenzo (S06)

1. L'intervento S06 prevede l'ampliamento della struttura adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 18 mq., occupando una parte dell'attuale pergolato sul lato est dell'edificio esistente.

Le nuove strutture non potranno avere altezze superiori a quelle delle strutture esistenti.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Ultima modifica 1 Settembre 2022