Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo V Aree urbane

Capo I Articolazione delle aree urbane

Art. 52 Criteri di articolazione delle aree urbane

1. Le aree urbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all'interno del territorio urbanizzato, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 in riferimento al Sistema Insediativo del primo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 81/1998), e corrispondono agli abitati del capoluogo - San Vincenzo - e di San Carlo.

2. Le aree urbane sono articolate in subsistemi ed ambiti sulla base dell'individuazione e della suddivisione del Sistema Insediativo e delle Invarianti del secondo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 76/2015), tenendo conto delle analisi storico-morfologiche e funzionali che sono parte integrante dello stesso P.S.

3. I subsistemi ed ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del subsistema/ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - la città consolidata (U1)
    • - il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)
    • - altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)
    • - tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)
    • - altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)
    • - San Carlo (U1.5)
  • - la città sul mare (U2)
    • - la fascia a mare (U2.1)
    • - la fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)
    • - aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)
  • - la città nuova (U3)
    • - aree recenti a destinazione mista (U3.1)
    • - aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)
    • - aree specializzate delle attrezzature (U3.3)
    • - aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)
  • - le appendici recenti (U4)
    • - appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)
    • - appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)
  • - la rete ecologica in area urbana (U5)
    • - connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)
    • - arenili (U5.2).

4. Per ciascun subsistema/ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale o per complessi connotati da forte unitarietà.

Art. 53 Interventi, sistemazioni ed attrezzature degli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree urbane

1. Gli interventi di sistemazione ed attrezzatura degli spazi esterni pertinenziali devono essere finalizzati in generale a mantenere lo spazio aperto esistente nei suoi caratteri tipologici e formali, nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale.

2. Gli interventi sugli spazi aperti di edifici e complessi di matrice storica, in particolare negli ambiti U1.1 e U1.2 e di edifici e complessi in classe c1 o c2, devono garantire la conservazione e l'eventuale ripristino di detti spazi e dei singoli elementi costitutivi originari, con particolare riguardo ad elementi quali pavimentazioni, pozzi, cancellate, recinzioni, filari, edicole, fontane, panchine in muratura, roste, lapidi, stemmi, filari, opere murarie, siepi ed altre singolarità vegetali. Il rifacimento e la manutenzione degli stessi devono prevedere l'impiego di materiali e tecnologie per quanto possibile simili a quelli originari.

3. Eventuali annessi minori pertinenziali originari del complesso edilizio, se di valore storico-testimoniale, quali locali di deposito o ricovero addossati o separati dagli edifici principali, forni, pozzi, ecc., devono essere mantenuti o ripristinati nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive originarie.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

4. È ammessa, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, la realizzazione di nuove autorimesse nel lotto di pertinenza di edifici residenziali con concessione precedente all'entrata in vigore della L. 122/1989 nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - caratteristiche e dimensioni tali da risultare superfici non residenziali o accessorie escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE);
  • - assenza di collegamento diretto tra l'autorimessa e l'unità abitativa;
  • - mantenimento o realizzazione di una superficie permeabile non inferiore al 35% della superficie fondiaria;
  • - costituzione di vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento.

5. La realizzazione di piscine ad uso privato e dei volumi tecnici necessari per il loro corretto funzionamento, che dovranno comunque essere completamente interrati o collocati all'interno di edifici esistenti, è ammessa con esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
  • - la vasca potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq., fermo restando il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza sistemato a prato e/o con piantumazioni.

6. È ammessa la realizzazione di campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  • - dovranno essere limitati i movimenti di terra, evitando in ogni caso la necessità di realizzare muri a retta di altezza superiore a 1 ml.;
  • - nel caso di realizzazione in materiale sintetico dovrà comunque essere verificato il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% del lotto di pertinenza;
  • - per l'approvvigionamento per innaffiature e altre necessità deve essere dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico.

7. La realizzazione di tettoie - totalmente prive di tamponamenti esterni - è consentita, ad esclusione di resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1, c2 e c4, con i seguenti limiti e fatto salvo il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo:

  • - nel caso di residenze fino ad una Superficie Coperta massima di 15 mq. per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun edificio condominiale, con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività turistico-ricettive, attività commerciali al dettaglio ed attività direzionali e di servizio per una Superficie Coperta massima pari al 15% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq., con altezza al colmo non superiore a 2,70 ml.;
  • - nel caso di attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi per una Superficie Coperta massima pari al 20% della Superficie Coperta dell'edificio principale del quale costituisce accessorio.

Non è ammessa la realizzazione di tettoie in aderenza a edifici in classe c3.

8. Nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, con esclusione dei resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2 e dell'ambito U5.1.

9. È consentita la realizzazione di recinzioni con forme e disegno semplice in ferro o legno verniciato e muretto di sostegno in muratura in pietra (compreso il tufo) e/o mattoni a faccia vista o intonacata, oppure con siepi vive; esclusivamente per le parti non visibili da spazi pubblici sono ammesse anche recinzioni in rete metallica zincata o plastificata sostenuta da profilati metallici leggeri e siepe viva all'interno del resede. La recinzione potrà avere altezza massima di 2 ml., che nel caso di dislivello alla base dovrà essere misurata alla quota inferiore; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio.

Art. 54 La città consolidata (U1)

1. È la parte del territorio edificato la formazione del quale risale al periodo ottocentesco e novecentesco, che comprende i tessuti di matrice ed impianto più antichi, lungo l'allora tracciato della vecchia via Aurelia, e, a monte della ferrovia, gli isolati a scacchiera della porzione urbana definita "paese nuovo", a San Vincenzo, e l'intero nucleo urbano di San Carlo.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare la fruizione pedonale e facilitare quella ciclabile, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Ciò, in particolare nell'ambito U1.1, potrà essere ottenuto attraverso la limitazione degli spazi destinati alla componente degli autoveicoli, in modo da potenziare il ruolo di luogo dello stare piuttosto che quello di scorrimento del traffico, compatibilmente con la disponibilità di itinerari alternativi per l'accessibilità carrabile.

Le strade, ad eccezione dell'ambito U1.1, dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su almeno un lato, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Le sistemazioni delle vie e degli spazi pubblici prospettanti su di esse dovranno essere progettate tenendo conto dell'inserimento nel contesto di matrice storica e della leggibilità del percorso come asse portante del tessuto urbano.

4. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 55 Il nucleo di antica formazione del capoluogo (U1.1)

1. Corrisponde al nucleo di matrice antica del capoluogo, sviluppatosi intorno alla torre pisana e alla Villa Alliata.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2, mentre gli edifici e complessi non coerenti alle caratteristiche proprie dell'ambito sono di norma classificati come c3.

3. All'interno dell'ambito U1.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 56 Altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)

1. È la parte nord del subsistema, che comprende i tessuti regolari otto/novecenteschi tra via Vittorio Emanuele II e via Marconi, l'area dell'ex Silos Solvay e il cimitero urbano.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2 oppure la classe 3, nei tessuti di più antico impianto, o la classe c5.

3. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 57 Tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo a destinazione mista (U1.3)

1. Appartiene all'ambito U1.3 l'edificato morfologicamente e tipologicamente connotato che prospetta l'asse centrale del "paese nuovo" ed i tratti centrali della via vecchia Aurelia (anche via Matteotti) e di via della Principessa.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

3. All'interno dell'ambito U1.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande e medie strutture di vendita
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 58 Altri tessuti con connotazione morfologica e tipologica del capoluogo prevalentemente residenziali (U1.4)

1. Sono i tessuti della città consolidata a carattere prettamente residenziale, che corrispondono alle parti più "interne" del "paese nuovo" e all'insediamento intorno al Parco del Paradisino.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5, nella fascia a mare, o la classe c6.

3. All'interno dell'ambito U1.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 59 San Carlo (U1.5)

1. Il tessuto urbano di San Carlo ha caratteristiche di grande omogeneità urbanistica ed edilizia e di valore identitario, esito di un intervento unitario di notevole interesse.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4.

3. All'interno dell'ambito U1.5, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 60 La città sul mare (U2)

1. È la città dei tessuti edilizi sorti lungo la costa a seguito dello sviluppo turistico degli anni Sessanta e Settanta, a valle della ferrovia, e che più vive l'alternanza stagionale ed ha meno residenti stabili. Generalmente gli insediamenti risultano ben integrati agli elementi dell'ambiente naturale, corsi d'acqua, aree boscate e pinete costiere.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 61 La fascia a mare (U2.1)

1. Comprende il tessuto insediativo semplice, organizzato per lotti singoli, dove prevale la tipologia del villino isolato, con una maglia ortogonale al mare e all'asse viario principale di viale Serristori, a nord, e di via della Principessa a sud, dove si registra anche una significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c5.

3. All'interno dell'ambito U2.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 62 La fascia interna a prevalente destinazione residenziale (U2.2)

1. È il tessuto posto tra viale Serristori, a nord, e via della Principessa a sud e il tracciato ferroviario, analogo per caratteristiche insediative e tipologiche a quello dell'ambito U2.1, con l'eccezione del villaggio San Luigi, e più chiaramente vocato alla destinazione residenziale.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7.

3. All'interno dell'ambito U2.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 63 Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)

1. È la parte caratterizzata dai grandi villaggi turistici, che si strutturano come complessi autoreferenziali, autonomi e privi di relazioni con le altre parti del sistema insediativo, ma con significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

3. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è ammessa la realizzazione di condhotel negli alberghi esistenti.

Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.

Art. 64 La città nuova (U3)

1. È la parte di San Vincenzo sviluppatasi a monte della ferrovia e intorno ai tessuti novecenteschi consolidati. Si tratta di zone prevalentemente monofunzionali, spesso "autosufficienti", compresi i quartieri di edilizia economica e popolare.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 65 Aree recenti a destinazione mista (U3.1)

1. Sono insediamenti piuttosto densi nei quali sono presenti una pluralità di funzioni, oltre a quella residenziale, ed anche per questo non caratterizzati da omogeneità, oltre che per la presenza di complessi di epoca precedente inglobati dall'urbanizzazione.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 66 Aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)

1. Sono tessuti quasi esclusivamente a destinazione residenziale generalmente esito di interventi urbanistici unitari e prevalentemente connotati, al loro interno, da omogeneità ed uniformità anche a livello edilizio.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 67 Aree specializzate delle attrezzature (U3.3)

1. L'ambito corrisponde alle grandi aree attrezzate degli impianti sportivi e del villaggio scolastico, luoghi centrali per l'intero territorio comunale.

2. In considerazione delle funzioni presenti, tipicamente specialistiche, alle quali non corrispondono tipologie ricorrenti, non è definita una classe caratterizzante tale ambito.

3. All'interno dell'ambito U3.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., oltre alle attrezzature di servizio pubbliche sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività direzionali e di servizio.

Non sono ammesse le attività industriali e artigianali, le attività turistico-ricettive e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 68 Aree recenti a destinazione produttiva e terziaria (U3.4)

1. È la parte principale della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione ma non caratterizzata da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.4, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi e residenze turistico-alberghiere
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 69 Le appendici recenti (U4)

1. Sono le parti oggetto di recente edificazione poste immediatamente all'esterno del perimetro urbano consolidato.

2. La definizione degli spazi di uso pubblico ed in particolare quella della viabilità dovrà essere improntata soprattutto a migliorare e facilitare la fruizione pedonale e ciclabile e la continuità dei percorsi, attraverso la predisposizione di idonee misure di regolamentazione della circolazione ed un'opportuna configurazione delle aree.

Tutte le strade dovranno essere dotate di marciapiede con caratteristiche adeguate su entrambi i lati ed alberate, fatti salvi insormontabili impedimenti tecnici.

3. Per i parcheggi lungo strada, compresi nella sede stradale, dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli parte dei quali riservata alle persone disabili; essi dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di parchi e giardini pubblici o delle attrezzature pubbliche di servizio.

Art. 70 Appendici a destinazione prevalentemente residenziale (U4.1)

1. Sono insediamenti residenziali esito di lottizzazioni recenti giustapposte ai tessuti consolidati e prive di caratteristiche complessivamente omogenee ma spesso singolarmente connotate da unitarietà.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U4.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 71 Appendici a destinazione produttiva e terziaria (U4.2)

1. Comprende le parti esterne della zona produttiva di San Vincenzo, esito di interventi di lottizzazione in aggiunta al tessuto esistente e non caratterizzate da omogeneità. Per le caratteristiche del contesto e la localizzazione l'area si presta anche all'insediamento di attività terziarie.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U4.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività industriali e artigianali
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi e residenze turistico-alberghiere
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non è ammessa la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del Piano Operativo.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali - ad eccezione delle unità immobiliari realizzate come alloggi del custode - esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Art. 72 La rete ecologica in area urbana (U5)

1. Il subsistema U5 comprende la trama dei corsi d'acqua che attraversano il tessuto urbano che si riconnette al tratto urbano della spiaggia, costituendo una struttura di connessione ecologica di rilevante importanza.

Art. 73 Connessioni lungo i corsi d'acqua (U5.1)

1. Sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale all'interno delle aree urbane che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela e da riqualificare dal punto di vista ecologico, ove possibile con la riduzione dell'impermeabilizzazione e il rafforzamento della vegetazione riparia.

2. La valorizzazione dei corsi d'acqua ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 74 Arenili (U5.2)

1. L'ambito corrisponde alle parti urbane dell'arenile, ricadenti nel Demanio statale marittimo.

2. La disciplina di tale ambito è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

Capo II Aree urbane con disciplina specifica

Art. 75 Attività di somministrazione alimenti e bevande, via del Faro a San Vincenzo (S01)

1. L'intervento S01 prevede l'ampliamento della struttura adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 18 mq., occupando una parte dell'attuale pergolato sul lato est dell'edificio esistente.

È inoltre ammessa la trasformazione di parte del pergolato in portico, nell'area prospettante l'arenile, per una Superficie Coperta non superiore a 50 mq.

Le nuove strutture non potranno avere altezze superiori a quelle delle strutture esistenti.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Art. 76 Ex Mirò, via Aurelia nord a San Vincenzo (S02)

1. L'intervento S02 prevede la riqualificazione del complesso attraverso la ristrutturazione edilizia della parte destinata ad albergo e la demolizione della parte originariamente destinata a discoteca e la ricostruzione con destinazione a residenza; il nuovo volume ricostruito dovrà rispettare i seguenti parametri:

  • - Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 500 mq.;
  • - numero di piani massimo pari a 3;
  • - Indice di Copertura massimo del 40%.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione nella quale saranno definite gli impegni da assumere nella realizzazione del progetto.

Art. 77 Area silos Solvay, via Aurelia, via della Valle a San Vincenzo (S03)

1. L'area S03 riguarda gli impianti e le aree industriali dismesse attualmente occupate dal silos di carico e dalla linea ferroviaria di servizio alla cava Solvay.

2. In attesa della concreta possibilità di attuazione di un progetto coerente con gli obiettivi di recupero e valorizzazione dell'area, attraverso la qualificazione identitaria dell'accesso nord alla città ed il potenziamento dei servizi pubblici e delle dotazioni collettive di tipo urbano, e con le valutazioni, previo coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, di natura e forme per l'eventuale conservazione, mantenimento e integrazione delle parti in acciaio e in calcestruzzo armato dell'ex silos di carico degli inerti che saranno ritenute opere di valore identitario e storico testimoniale, sono da ritenersi ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 78 Albergo Centrale, piazza Umberto I, via Gorgona a San Vincenzo (S04)

1. L'intervento S04 prevede l'adeguamento funzionale dell'edificio esistente con il suo ripristino formale ed architettonico, oggetto di una specifica variante al Regolamento Urbanistico (approvata con D.C.C. 78 del 26/09/2018).

Sono pertanto previsti per l'edificio principale gli interventi ammessi dalla classe c2, con la tutela degli elementi di pregio caratterizzanti i fronti e l'eliminazione degli elementi incongrui. Contestualmente è previsto un incremento di Superficie Edificabile (o edificata) (SE) tramite la chiusura del portico esistente a piano terra, che dovrà essere arretrato fino all'allineamento con l'edificio adiacente a sud e sull'allineamento di Via Alliata per almeno 1,50 ml. da destinare a passaggio pedonale pubblico.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la cessione delle aree necessarie per il passaggio pedonale.

Art. 79 Residence Villa Piani, corso Italia, via Costa a San Vincenzo (S05)

1. L'intervento S05 prevede l'ampliamento della struttura ricettiva per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) non superiore a 60 mq., da destinare al miglioramento dei servizi; è inoltre consentita la realizzazione di locali tecnici e magazzini interrati per una superficie massima di 60 mq.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Art. 80 Attività di somministrazione alimenti e bevande, via Montecristo a San Vincenzo (S06)

1. L'intervento S06 prevede l'ampliamento della struttura adibita ad attività di somministrazione di alimenti e bevande per una Superficie Edificabile (o edificata) (SE) massima di 18 mq., occupando una parte dell'attuale pergolato sul lato est dell'edificio esistente.

Le nuove strutture non potranno avere altezze superiori a quelle delle strutture esistenti.

2. L'intervento è subordinato alla stipula di convenzione per la realizzazione di dotazioni pubbliche da definire in tale sede, anche fuori comparto.

Titolo VI Mobilità

Art. 81 Autostrada (M1)

1. Appartiene al subsistema M1 il tracciato della Variante Aurelia, con gli svincoli di San Vincenzo nord e San Vincenzo sud, che ha il ruolo gerarchicamente più importante, di livello nazionale.

2. Non sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile.

Art. 82 Viabilità di bacino (M2)

1. Appartengono alla viabilità di bacino (subsistema M2) il tracciato della vecchia Aurelia (S.P. 39) dal confine sud fino all'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20), la strada per Campiglia (S.P. 20) e il tratto più meridionale della strada della Principessa dall'intersezione con via delle Caldanelle fino al confine con Piombino.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Art. 83 Assi funzionali (M3)

1. Sono assi funzionali (M3) il tracciato urbano della vecchia Aurelia (S.P. 39) dall'intersezione con la strada per Campiglia (S.P. 20) fino all'intersezione con via 8 Marzo e la vecchia Aurelia dal confine con Castagneto Carducci fino all'intersezione con via della Valle, via Falcone e Borsellino e la strada della Principessa dall'intersezione con la via delle Caldanelle fino al parco della Svizzera.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Dovranno essere messi in campo, in particolare nel centro abitato, tutti gli interventi sul manufatto stradale e sulla circolazione consentiti dalla normativa vigente per la tipologia alla quale la strada appartiene tali da assicurare massime condizioni di sicurezza per la fruizione pedonale e ciclabile.

3. Il tratto extraurbano della strada della Principessa (M3.1) è individuato come strada parco, in sinergia con gli obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del contesto. Dovranno pertanto essere adottate misure orientate a regolamentarne forme e modi di accesso nel periodo estivo e promossi interventi di riqualificazione del tracciato e degli stalli per la sosta.

Art. 84 Viabilità locale (M4)

1. La viabilità locale (M4) comprende i tracciati stradali principali che collegano il capoluogo e San Carlo - via del Castelluccio, Via di San Bartolo -, l'asse centrale della vecchia Aurelia nel tratto urbano tra via della Valle e via 8 Marzo, via della Caduta, via di Rimigliano e via del Lago.

2. Sono ammessi il transito pedonale ed il transito ciclabile, preferibilmente in sede propria o comunque in sede protetta.

Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata.

Art. 85 Regole e criteri per gli impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati appartenenti alla viabilità principale (M1, M2, M3 - ad eccezione dell'ambito M3.1, strada-parco della Principessa - e M4) nei tratti extraurbani - con esclusione degli ambiti R2.3, R2.4, R3.2. R4.2, R4.3 e R4.4, dei subsistemi R1 e R5 - e nelle aree urbane limitatamente agli ambiti U3.4 e U4.2, nel rispetto di quanto prescritto dalle normative di settore vigenti.

2. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative specifiche, nei nuovi impianti di distribuzione o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti, per i locali a servizio del mezzo, destinati ad attività commerciali o a servizio della persona è ammessa un'Altezza massima (Hmax) di 4,50 ml.; l'altezza delle tettoie di copertura delle aree di rifornimento, misurata all'estradosso, non deve superare 7 ml. L'Indice di Copertura dovrà essere inferiore al 20% e la Superficie Coperta complessiva non potrà in ogni caso superare 400 mq.

3. Nei nuovi impianti di distribuzione o di modifiche a quelli esistenti dovranno essere previsti appositi spazi per la ricarica dei veicoli elettrici nella misura minima di due postazioni per ciascun impianto.

4. Gli impianti dovranno essere dotati di almeno due posti auto per la sosta di relazione; in caso di attività commerciali dovranno essere previsti in aggiunta parcheggi per la sosta di relazione nella misura stabilita per le attività commerciali.

5. Dovrà essere garantita la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Art. 86 Viabilità di matrice storica

1. Gli interventi che interessano la viabilità di matrice storica sono ammessi a condizione che:

  • - non alterino o compromettano i tracciati nella loro configurazione attuale, evitando modifiche degli andamenti altimetrici (fatta eccezione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica o per la sicurezza della circolazione), delle sezioni stradali e degli sviluppi longitudinali e che per la messa in sicurezza vengano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica; dovranno in particolare essere evitati circonvallazioni ed innesti (comprese le rotatorie) che ne alterino gli elementi di valore ed i caratteri strutturali/tipologici, nonché le relazioni storiche funzionali tra i tracciati;
  • - siano conservate le opere d'arte (muri di contenimento, ponticelli, ...) e i manufatti di corredo (pilastrini, edicole, marginette, cippi, ...) di valore storico-tradizionale;
  • - sia conservato l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale;
  • - la realizzazione di aree di sosta e di belvedere non comprometta i caratteri di naturalità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

2. La cartellonistica e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, garantendo l'integrità percettiva delle eventuali visuali panoramiche.

Art. 87 Ferrovia (M5)

1. L'ambito M5 corrisponde alle aree appartenenti alla direttrice ferroviaria Pisa-Roma che attraversa da nord a sud il territorio comunale.

2. L'ambito è interamente destinato alla mobilità su ferro.

Art. 88 Porto (M6)

1. Si tratta dell'ambito portuale, che comprende, oltre al porto turistico, il cantiere nautico e le attività commerciali connesse.

2. La disciplina di tale ambito, ricadente nel Demanio statale marittimo, è demandata al Piano regolatore portuale. Fino alla redazione del Piano regolatore portuale sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 89 Aviosuperficie (M7)

1. L'ambito M7 corrisponde all'area destinata ad aviosuperficie.

2. È consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto degli standard funzionali e di sicurezza previsti per tale destinazione.

3. Nell'area sono ammessi, purché attraverso l'uso di strutture esistenti, attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto dell'attività principale.

Art. 90 Rete dei sentieri

1. La rete escursionistica è orientata principalmente alla fruizione pedonale e - per quanto compatibile con la morfologia dei luoghi - ciclistica o a cavallo per il tempo libero o lo sport, ma anche per il collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo e come alternativa alla mobilità veicolare.

2. Nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000 sono individuati i percorsi principali della rete dei sentieri. È comunque ammessa l'individuazione di ulteriori itinerari nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti indicati.

3. I percorsi in sede stradale o su aree di uso pubblico, attraverso i quali si favorisce l'uso allargato del territorio, non individuano aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio, quanto piuttosto itinerari d'uso pubblico che utilizzano tracciati esistenti. Ove localizzati su strade carrabili, qualora non sia possibile l'individuazione di spazi riservati esclusivamente alla circolazione pedonale e ciclabile, dovranno essere adottate opportune misure di regolamentazione del traffico per privilegiare e tutelare i ciclisti e i pedoni.

Gli elementi di ingombro (impianti per l'illuminazione, alberature, sedute, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante, in modo da agevolare il transito e facilitare la percezione degli spazi.

Titolo VII Aree extraurbane

Capo I Articolazione delle aree extraurbane

Art. 91 Criteri di articolazione delle aree extraurbane

1. Le aree extraurbane del Comune di San Vincenzo sono individuate all'esterno delle aree urbane, come definite al precedente art. 52. In tali aree si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo IV della L.R. 65/2014, con le precisazioni e le prescrizioni contenute nel presente Titolo.

2. Le aree extraurbane sono articolate in subsistemi e, per alcuni di essi, anche in ambiti sulla base dell'individuazione e della suddivisione del Sistema Ambientale, dei Sistemi Funzionali, delle sub-U.T.O.E. e delle Invarianti del secondo Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n. 76/2015), tenendo conto delle analisi sull'uso del suolo, ambientali ed agronomiche che sono parte integrante dello stesso P.S.

3. I subsistemi ed ambiti, riportati nelle Tavole di progetto del P.O., attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla del subsistema/ambito è posizionata in alto a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) sono i seguenti:

  • - collina alta (R1)
  • - collina agraria (R2)
    • - aree periurbane di San Carlo (R2.1)
    • - aree periurbane nord del capoluogo (R2.2)
    • - aree boscate della collina agraria (R2.3)
    • - connessioni ecologiche della collina agraria (R2.4)
  • - pianura alta (R3)
    • - aree periurbane ovest del capoluogo (R3.1)
    • - connessioni ecologiche della pianura alta (R3.2)
  • - pianura bassa (R4)
    • - aree periurbane sud del capoluogo (R4.1)
    • - aree boscate della pianura bassa (R4.2)
    • - aree palustri della pianura bassa (R4.3)
    • - connessioni ecologiche della pianura bassa (R4.4)
  • - duna e spiaggia (R5).

4. Per ciascun sub-sistema/ambito sono stabilite regole per quanto riguarda usi ed interventi, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle Tavole di progetto del P.O. o nella disciplina di aree specifiche, in particolare per quanto riguarda gli interventi per la tutela degli insediamenti di rilevante pregio e di interesse storico-documentale.

Art. 92 Collina alta (Cal) (R1)

1. È la parte di territorio a monte di San Carlo, dal rilevante valore naturalistico, caratterizzato dalla presenza dominante di aree forestali e di aree con vegetazione arbustiva e roccia affiorante, con il versante collinare della Valle del Manienti e il crinale del Monte Calvi, comprendente anche l'area estrattiva della cava di calcare.

2. La quasi totalità dei boschi rientra nella categoria dei boschi conservativi secondo la definizione dell'inventario forestale regionale e pertanto è sottoposta a particolare e specifico regime di tutela.

Per le aree boscate della Valle del Manienti e di Monte Calvi dovrà essere redatto uno specifico piano forestale.

3. In tutti gli interventi si dovranno evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

4. Lungo i corsi d'acqua del Botro alle Rozze, del Botro Bufalone e del Fosso Val di Gori è istituito un ambito di tutela integrale per una fascia di 50 ml. su ciascuna sponda.

Art. 93 Collina agraria (Cag) (R2)

1. Corrisponde al territorio collinare compreso tra il capoluogo e la pianura, a ovest, e San Carlo e la Valle del Manienti ad est, caratterizzato da un versante agricolo e da rilevanti aree boscate, tra le quali il bosco del Masseto, che insieme agli altri elementi naturalistici determinano il suo importante ruolo ecologico e ambientale.

2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia delle sistemazioni idrauliche ed agrarie di versante e la tutela o il recupero della trama fondiaria lineare alla viabilità di collina, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

3. Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle principali visuali panoramiche percepite dalla strada di San Bartolo e dalla via del Castelluccio, nonché dalla via Badalassi, indicate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000. Nelle eventuali nuove piantumazioni così come nella eventuale modifica del profilo dei terreni agricoli si dovranno dunque evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici strumentali agricoli dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A. già approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale (06/12/2013).

5. Nelle aree periurbane di San Carlo (R2.1) e nelle aree periurbane nord del capoluogo (R2.2) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

6. Le aree boscate della collina agraria (R2.3) sono da sottoporre a tutela. A tal fine per le aree boscate del Masseto, delle Ginepraie e di Poggio alle Strette dovrà essere redatto uno specifico piano forestale.

7. Le connessioni ecologiche della collina agraria (R2.4) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro alle Rozze, Botro Bufalone, Fosso Val di Gori, Fosso Renaione e Botro ai Marmi, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 94 Pianura alta (Pal) (R3)

1. È la parte della pianura compresa tra le pendici collinari e la via di Biserno, fino al canale orientale di Rimigliano, e poi fino alla ferrovia ed è caratterizzata dall'esclusiva presenza di suoli agricoli, anche se prevalentemente frammentati vista l'accentuata divisione proprietaria.

2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia dell'assetto idraulico-agrario della bonifica, del reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia e la tutela o il recupero della trama fondiaria, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

3. Nelle eventuali nuove piantumazioni si dovrà evitare l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico.

4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici strumentali agricoli dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A. già approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale (06/12/2013).

5. Nelle aree periurbane ovest del capoluogo (R3.1) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

6. Le connessioni ecologiche della pianura alta (R3.2) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro ai Marmi, Botro Bufalone, Fosso Val di Gori e Fosso Renaione, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 95 Pianura bassa (Pbs) (R4)

1. Corrisponde al territorio che si sviluppa a sud del capoluogo, a monte della strada della Principessa, fino alla via di Biserno, al canale orientale di Rimigliano e, in un breve tratto in prossimità del confine comunale, alla ferrovia. Oltre alle estese aree coltivate, comprende anche vaste superfici boscate ed aree palustri. Include al suo interno la Tenuta di Rimigliano.

2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia dell'assetto idraulico-agrario della bonifica, del reticolo idraulico minore e della vegetazione riparia e la tutela o il recupero della trama fondiaria, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

3. Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle visuali panoramiche percepite dalla strada della Principessa. Nelle eventuali nuove piantumazioni si dovrà evitare l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico.

4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale, salvo il caso di edifici strumentali agricoli dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A. già approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale (06/12/2013).

5. Nelle aree periurbane sud del capoluogo (R4.1) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

6. Nelle aree boscate della pianura bassa (R4.2) - boschi di Rimigliano e delle Prunicce - dovrà essere salvaguardato il mosaico forestale e il margine per limitare la progressiva ricolonizzazione.

7. Nelle aree palustri della pianura bassa (R4.3) le zone umide palustri sono da sottoporre a salvaguardia integrale.

8. Le connessioni ecologiche della pianura bassa (R4.4) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro ai Marmi e Fossa Calda, nonché dei canali di bonifica, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Art. 96 Duna e spiaggia (Pds) (R5)

1. È il territorio che si sviluppa a sud del capoluogo tra la costa e la strada della Principessa fino ai primi rilievi del promontorio di Piombino.

2. Esso comprende il Parco costiero di Rimigliano con le aree naturali protette, da sottoporre a conservazione.

3. I sistemi dunali e retrodunali sono sottoposti a tutela integrale.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura. Non è ammessa da parte di aziende agricole la realizzazione di interventi di ampliamento o di trasferimento di volumetrie di cui al comma 2 dell'art. 114 delle presenti norme.

5. Non è consentita la realizzazione di nuovi percorsi. È consentita la sistemazione dei sentieri esistenti per garantire l'accesso al pubblico all'arenile e l'installazione di piccoli manufatti reversibili per attrezzature di servizio pubbliche a supporto del parco (chioschi, servizi), purché non interferiscano con le visuali panoramiche percepite lungo la strada della Principessa e con intervisibilità tra le torri costiere della Torraccia e di Torrenuova.

6. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale.

7. Il subsistema include l'arenile ricadente nel Demanio statale marittimo, la disciplina del quale è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

Capo II Tutela e valorizzazione

Art. 97 Disposizioni generali di tutela e valorizzazione

1. Le utilizzazioni e gli interventi nelle aree extraurbane devono garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione della struttura e della qualità del paesaggio rurale e dunque delle aree di rilevante valore ambientale e paesaggistico (beni paesaggistici, aree naturalistiche), delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, dell'assetto della viabilità minore e della vegetazione non colturale caratterizzata da individui vegetali singoli, in filari o in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o tradizionali.

2. Dovranno essere privilegiate soluzioni che prevedano adeguate dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati), anche con riqualificazione e ricostituzione della vegetazione ripariale, e l'adozione di misure atte a limitare l'impermeabilizzazione.

Deve essere comunque assicurata la conservazione della biodiversità in ogni sua forma come previsto dalla L.R. 30 del 19/03/2015.

3. In tutti gli interventi si dovrà garantire la conservazione di manufatti minori di matrice storica quali tabernacoli, fonti, lavatoi, pescaie, cisterne, pozzi, forni, fontane, cippi, lapidi, sculture, edicole, muri di sostegno, cancellate e pavimentazioni, nonché la manutenzione ed il ripristino di siepi ed altri elementi vegetali e di arredo.

4. Nelle aree extraurbane, salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione (compresi quelli riconducibili ad attività di cantiere), sono vietati depositi di materiale d'ogni tipo a cielo aperto.

5. Nelle aree extraurbane sono considerati ammissibili la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo e di protezione dei terreni, nell'osservanza di ogni relativa specifica disposizione vigente. Le altre opere di stabilizzazione delle sponde, di canalizzazione e simili dovranno essere prioritariamente realizzate con le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, secondo i principi di riqualificazione dell'ambiente fluviale.

6. Ad integrazione della disciplina di P.O., attraverso l'elaborazione di studi ed approfondimenti specifici l'Amministrazione Comunale potrà individuare zone di protezione al fine di tutelare le aree archeologiche, i siti di rilevante interesse storico-documentale e le emergenze geomorfologiche e cavità carsiche epigee ed epogee, così come riconosciuti dal Piano Strutturale.

Art. 98 Sistemazioni agrarie tradizionali

1. In tutte le aree extraurbane devono essere mantenute nei loro caratteri formali e funzionali, di presidio idrogeologico e come elementi di qualificazione del paesaggio agrario le parti in cui sono visibili e sufficientemente conservate le sistemazioni dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole effettuate secondo tecniche tradizionali ed in particolare:

  • - i terrazzamenti ed i ciglionamenti;
  • - le opere di regimazione idraulica, il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni di raccolta e di convogliamento delle acque;
  • - la viabilità poderale e interpoderale;
  • - le siepi arboreo-arbustive.

Eventuali trasformazioni degli elementi sopra indicati potranno essere ammesse se corredate da un'analisi progettuale che dimostri le caratteristiche migliorative dell'intervento, dal punto di vista idraulico, tecnico-agronomico e paesistico-ambientale.

2. Qualora tali aree ed elementi siano ricompresi in un fondo agricolo fatto oggetto di P.A.P.M.A.A. o facciano parte di piani o progetti che comportano il mutamento della destinazione d'uso degli edifici e delle aree, dovranno esserne forniti dettagliato censimento e descrizione.

Art. 99 Viabilità minore e strade bianche

1. La viabilità minore e le strade bianche rappresentano un patrimonio da tutelare nella sua integrità e consistenza e da mantenere in condizioni di fruibilità, garantendone l'accessibilità.

2. Devono pertanto essere conservate e, se necessario, ripristinate:

  • - la continuità e la percorribilità pubblica dei tracciati;
  • - la configurazione planoaltimetrica generale dei tracciati;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le opere d'arte, i manufatti minori ed i segnali di viaggio;
  • - le alberature segnaletiche e quelle ai lati dei tracciati.

3. Gli interventi di manutenzione devono avvenire con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali e coerenti con la preesistenza. Sono ammesse tecniche nuove purché non alterino l'aspetto consolidato delle strade di campagna e purché mantengano la permeabilità dei suoli o, in relazione alla sua eventuale riduzione, realizzino opere per la regimazione delle acque piovane e per il loro recupero.

4. Sono consentiti interventi di pavimentazione di modesta entità nei seguenti casi:

  • - in prossimità delle abitazioni, al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  • - in presenza di pendenze molto elevate.

In tali casi, così come nei tratti pavimentati con materiali incongrui (asfalto, cemento), dovranno essere impiegati materiali lapidei sciolti pressati oppure fissati con resine stabilizzanti o materiali ecologici che non alterino l'effetto cromatico originario e si dimostrino adeguati a garantire un corretto inserimento paesaggistico.

5. Eventuali variazioni ai tracciati esistenti sono possibili sulla base di inderogabili necessità volte a migliorare l'accessibilità e/o la sicurezza, oppure per ripristinare un percorso storico, tenendo conto del miglior inserimento ambientale e paesaggistico.

6. È inoltre consentita la realizzazione di nuove strade interpoderali per motivi collegati alla conduzione agricola, purché con l'impiego dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali, evitando comunque l'uso di prodotti impermeabilizzanti.

7. Le eventuali variazioni ai tracciati esistenti e le nuove strade interpoderali devono essere coerenti con il contesto paesaggistico per localizzazione, dimensioni, finiture ed equipaggiamento vegetale, evitando la banalizzazione dell'uso del cipresso e l'utilizzo di specie non coerenti con il contesto rurale; non devono costituire cesure alle forme consolidate del paesaggio agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti, in particolare recuperando percorsi o tracce di essi preesistenti ed allineandosi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del terreno.

Art. 100 Filari e alberi camporili

1. Gli elementi vegetali lineari (filari) e puntuali (grandi alberi camporili) costituiscono, insieme alle siepi arboreo-arbustive agrarie ed alla vegetazione ripariale, parte dell'infrastrutturazione ecologica delle aree extraurbane. Non sono pertanto ammessi interventi che compromettano la conservazione.

2. La localizzazione di massima di tali elementi è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

Art. 101 Principali visuali panoramiche

1. Nei punti di particolare rilievo per panoramicità dovranno essere accuratamente tutelate le aperture visuali, evitando la realizzazione di opere che le ostacolino e verificando che la segnaletica e i corredi agli impianti stradali non interferiscano negativamente con l'integrità percettiva delle visuali.

Ove possibile dovranno essere predisposti adeguati slarghi per la sosta a margine della strada, esternamente alla carreggiata, al fine di agevolare la fruizione del panorama in condizioni di sicurezza, purché ciò non comprometta i caratteri di ruralità dei luoghi, i caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica e non comporti significativo aumento della superficie impermeabile.

2. La localizzazione di massima dei principali punti di osservazione panoramica puntuale e lineare è riportata nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

Capo III Nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura

Art. 102 Superfici fondiarie minime

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio di San Vicenzo, sottoposto alla pressione antropica costiera, le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014 o nel caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali di cui all'art. 82 sono così stabilite:

  • - 1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibile a 0,8 ha quando almeno il 50% delle colture sia protetto in serra;
  • - 5 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;
  • - 8 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo;
  • - 10 ha per colture seminative e seminativo arborato;
  • - 15 ha per castagneto da frutto effettivo;
  • - 30 ha per arboricoltura da legno;
  • - 50 ha per bosco ad alto fusto;
  • - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.

Tali superfici fondiarie dovranno essere moltiplicate per un coefficiente pari a 1,5 per individuare i minimi da rispettare ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo nel subsistema R2 (collina agraria).

2. Restano confermate le riduzioni previste dall'art. 5 del D.P.G.R. 63/R del 25/08/2016 per le aziende biologiche.

Art. 103 Criteri insediativi dei nuovi edifici e manufatti rurali

1. Nella scelta della localizzazione dei nuovi edifici, siano essi abitazioni, annessi o manufatti, si dovrà valutare il corretto inserimento nel contesto paesaggistico; si dovranno in ogni caso rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:

  • - si dovranno collocare lungo la viabilità esistente o comunque in aree che non richiedano la realizzazione di nuovi percorsi carrabili, fatti salvi i casi nei quali soluzioni diverse si dimostrino inequivocabilmente migliorative dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e comunque esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, da realizzare con caratteri tipici della maglia poderale;
  • - il progetto delle sistemazioni ambientali dovrà specificare le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone o naturalizzate da impiegare a corredo, in modo da integrare, dal punto di vista paesaggistico, le nuove strutture con paesaggio agricolo circostante;
  • - si dovranno collocare nelle vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e contenga le aree edificate, senza alterare quadri paesistici caratterizzati dall'assenza di costruito; andranno tuttavia salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico, lasciandoli liberi da nuovi interventi edilizi; in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni prossime a nuclei esistenti o di incompatibilità con i complessi esistenti, in conseguenza del rispetto delle misure igienico-sanitarie e funzionali alle lavorazioni, dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo od eventualmente adottate opportune forme di mitigazione visiva (ad esempio barriere verdi con specie autoctone e modalità di impianto tipiche del luogo) e dovrà essere garantito comunque il rispetto della maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate;
  • - nelle aree collinari, si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi e comunque mantenendo corretti rapporti con l'edificato esistente e il profilo degli insediamenti consolidati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni con l'insediamento storico esistente; si dovrà quindi mantenere la leggibilità della struttura insediativa di crinale conservando l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità degli insediamenti, sviluppati lungo la viabilità di crinale;
  • - si dovranno sempre scegliere aree poco esposte, limitando la visibilità dei nuovi edifici dalle altre strade di interesse panoramico;
  • - la loro localizzazione non dovrà implicare significativi movimenti di terra; laddove vi siano situazioni di pronunciata acclività, in caso di dimostrata impossibilità di reperire localizzazioni alternative, dovrà essere prevista l'adozione di piani terra seminterrati, limitando così sia gli sbancamenti che il riporto di terra per il livellamento dei piani;
  • - si dovrà configurare l'insediamento ed il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
  • - la loro localizzazione non dovrà essere in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi.

I criteri suddetti si intendono validi anche nel caso di realizzazione dei manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 108 delle presenti Norme.

2. La collocazione delle nuove costruzioni, la dotazione e la scelta delle aree di pertinenza, degli spazi di servizio, ecc. dovrà essere oggetto di uno studio paesaggistico e ambientale d'insieme e di adeguate valutazioni di compatibilità dell'impatto visivo per mantenere l'unitarietà delle viste ed evitare cesure incongrue. Tutti gli interventi dovranno comunque garantire la tutela delle caratteristiche specifiche del contesto rurale interessato e delle sistemazioni agrarie tradizionali.

Art. 104 Abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.

1. Fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, l'azienda agricola con un fondo dotato delle superfici fondiarie minime può, se sussistono le condizioni urbanistiche, richiedere la realizzazione di nuove abitazioni rurali attraverso il P.A.P.M.A.A.

2. La realizzazione di nuove abitazioni rurali è consentita nelle aree extraurbane - con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.1, R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5 - tramite:

  • - nuova edificazione;
  • - tramite la riconversione o il trasferimento di volumetrie esistenti a destinazione agricola non più necessarie, con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del contesto che deve risultare dagli elaborati a corredo del P.A.P.M.A.A. e ferma restando la quota di annessi agricoli da mantenere a servizio del fondo.

3. Si dovranno privilegiare la semplicità delle soluzioni d'impianto, le tipologie e le proporzioni degli edifici tradizionali locali. Le nuove abitazioni rurali dovranno essere di pianta regolare e sono da preferire di norma volumetrie compatte, con prevalenza dei pieni sui vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, con copertura a falde tradizionali e con esclusione di terrazze a tasca; non sono altresì consentiti i balconi e le scale esterne in aggetto, mentre logge e portici sono ammessi limitatamente ad un solo fronte dell'edificio.

Dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con le peculiarità e le tipicità dell'edilizia tradizionale e consolidata; dovrà essere posta attenzione al recupero dei materiali locali e delle soluzioni costruttive tradizionali, in particolare quelle proprie del luogo, evitando al contempo l'impiego esteso o pervasivo di materiali e tecniche di uso recente o non tipici del luogo. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

4. La dimensione massima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 100 mq. di Superficie utile (SU), senza riconversione/trasferimento di volumetrie esistenti, ed in 130 mq. di superficie utile abitabile negli altri casi.

La dimensione minima ammissibile di ogni nuova unità abitativa è stabilita in 70 mq. di Superficie utile (SU).

La dimensione massima ammissibile di Superficie accessoria (SA) per ogni unità abitativa, esclusi eventuali locali totalmente interrati, è stabilita in 60 mq. Le autorimesse non potranno superare la superficie di 40 mq. per ogni nuova unità abitativa; è vietata la realizzazione di autorimesse interrate fatto salvo il caso in cui sia possibile realizzarle nei terrapieni formati da dislivelli del terreno esistenti, senza alcuna alterazione della morfologia dei luoghi, e ciò non comporti dunque la realizzazione di rampe.

5. L'altezza della nuova costruzione non potrà superare due piani fuori terra, con Altezza utile (HU) non superiore a 2,90 ml.

6. I locali disposti ad un eventuale livello totalmente interrato dovranno essere compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato, con accesso interno o tramite scala esterna; l'accesso diretto al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la realizzazione di rampe.

7. Il sistema di illuminazione esterna e la sistemazione delle aree pertinenziali dei nuovi edifici deve essere previsto nella redazione delle norme del Programma Aziendale ed ha valore prescrittivo.

Art. 105 Annessi agricoli tramite P.A.P.M.A.A.

1. I nuovi annessi agricoli per conduzione agricola professionale, da realizzare tramite Programma Aziendale, dovranno avere caratteristiche di semplicità ed essere concepiti differenziandoli per il loro uso ed in relazione alla loro durata e dotandoli di una adeguata flessibilità; per magazzini, rimesse e simili si dovranno utilizzare preferibilmente materiali leggeri (legno) per il tamponamento dell'edificio e adeguate tecniche e materiali per la struttura portante; le soluzioni proposte dovranno comunque essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà in ogni caso privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

2. La realizzazione dei nuovi annessi agricoli è ammessa nelle aree extraurbane con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.1, R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5.

3. Le sistemazioni esterne devono prevedere essenze arboree idonee, finalizzate ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente. La progettazione delle sistemazioni esterne dovrà prevedere un'attenta scelta e distribuzione delle specie vegetali da utilizzare finalizzata ad integrare dal punto di vista paesaggistico le nuove strutture con il contesto agricolo esistente.

4. Eventuali piazzali di carico e scarico devono essere limitati al massimo e realizzati impiegando materiali coerenti al contesto, adeguati al recupero delle acque meteoriche ai fini di destinare l'acqua a scopo irriguo dell'azienda ed essere dimensionati sulla base delle esigenze aziendali in riferimento ai flussi di transito dei mezzi.

Art. 106 Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Nell'esercizio delle attività agricole, le aziende dotate delle superfici fondiarie minime e di caratteristiche coerenti con quelle previste dalla normativa vigente possono proporre Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) nei casi previsti dalla L.R. 65/2014.

2. I Programmi Aziendali nella localizzazione delle aree di trasformazione e delle pertinenze degli interventi limitano al massimo la sottrazione di suolo coltivabile e perseguono il recupero di suolo agrario dove possibile.

3. I P.A.P.M.A.A. valutano gli effetti attesi degli interventi programmati sulle risorse ambientali e paesaggistiche e danno conto delle misure adottate per il contenimento del consumo di suolo agricolo.

4. I Programmi Aziendali assumono valore di piano attuativo nei casi in cui si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 65/2014, e nei casi in cui si prevedano uno o più dei seguenti interventi:

  • - nuova edificazione di più abitazioni rurali;
  • - riconversione e trasferimento di volumetrie agricole anche dismesse per realizzare una o più abitazioni rurali;
  • - nuova edificazione di annessi rurali o di abitazioni e annessi rurali per una Superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva uguale o superiore a 500 mq.;
  • - sistemazioni pertinenziali esterne per una superficie uguale o superiore a 5.000 mq. e/o, quando permesse, per modifiche sostanziali alla viabilità d'accesso o per realizzazione di nuova viabilità.

5. Al fine di individuare lo specifico contesto ambientale e le opportune opere di miglioramento, il Programma Aziendale censisce le emergenze paesaggistico-ambientali e le situazioni di degrado che caratterizzano tale contesto. In particolare dovranno essere censite le seguenti emergenze paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in azienda e negli ambiti di trasformazione:

  • - formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
  • - filari e alberi camporili;
  • - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
  • - formazioni arboree d'argine, di ripa o di golena;
  • - nuclei arborati;
  • - boschi e tipologie forestali;
  • - emergenze floristiche e faunistiche;
  • - corsi d'acqua naturali o artificiali, rete scolante artificiale principale;
  • - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
  • - manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale;
  • - viabilità rurale.

6. Sono considerati miglioramenti ambientali prioritari:

  • - la realizzazione di laghetti collinari per l'accumulo della risorsa idrica con tecniche di ingegneria ambientale e la ristrutturazione delle opere di derivazione e di distribuzione della risorsa idrica;
  • - la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
  • - il ripristino di sistemi di irrigazione naturali con impiego di canali e fossi di scolo esistenti.

Gli interventi obbligatori, previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

7. Il P.A.P.M.A.A. censisce inoltre le parti del territorio aziendale ricadenti in area vincolata o di particolare valore paesaggistico e naturalistico (vincoli D.lgs. 42/2004 per decreto o ex lege, ZSC...) prestando, nelle valutazioni e nella proposta dei miglioramenti ambientali, particolare attenzione alla salvaguardia delle emergenze ed alla eliminazione delle aree di degrado e delle criticità.

Art. 107 Annessi non collegabili alle superfici fondiarie minime che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita in assenza di Programma Aziendale e quindi non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
  • - allevamenti di specie zootecniche minori.

2. La realizzazione degli annessi di cui al comma 1 è consentita a condizione che:

  • - le aziende agricole non abbiano distolto dall'uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme) e i terreni non provengano da frazionamenti di aziende dotate di edifici agricoli avvenuti nei 10 anni precedenti alla richiesta, salvo trasferimenti autorizzati con Programma Aziendale;
  • - terreni aziendali di riferimento siano costituiti da un unico corpo o comunque da non più di due corpi aziendali in stretto rapporto funzionale collegati tra loro da viabilità secondaria, vicinale o interpoderale; viene considerato appezzamento unico anche il lotto attraversato da viabilità pubblica o di uso pubblico.

La realizzazione di tali annessi è comunque esclusa negli ambiti R2.4, R3.2, R4.2, R4.3, R4.4 e nel subsistema R5.

3. Le soluzioni proposte dovranno essere sempre orientate a limitarne gli impatti sul paesaggio circostante e prevedere se necessario impianti vegetazionali di mitigazione paesaggistica. Il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica dovrà comunque privilegiare l'edilizia eco-compatibile e favorire la reversibilità dell'installazione, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

4. Gli annessi devono rispettare la seguente Altezza (HMax) massima:

  • - 2,40 ml. per le strutture di rimessa e allevamento
  • - 3 ml. per le strutture di trasformazione e vendita.

5. Per il conseguimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli annessi sarà necessaria la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo ventennale che comprenda i seguenti impegni da parte dell'azienda:

  1. a) coltivazione della superficie Agricola Utilizzata e allevamento dei capi che hanno dato diritto alla costruzione dell'annesso;
  2. b) non alienare separatamente il fondo e l'annesso da realizzare;
  3. c) mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazioni di pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul fondo o ai confini dello stesso;
  4. d) rendere autonoma la eventuale fornitura di acqua necessaria per l'irrigazione non attingendo all'acquedotto pubblico.

6. Il progetto degli annessi dovrà essere accompagnato da adeguata documentazione redatta da tecnico abilitato in materie agricole e forestali che verifichi la sussistenza delle condizioni preliminari indicate ai commi precedenti. In particolare la relazione tecnica specificherà i dati su cui è basato il dimensionamento proposto, le infrastrutture, il rispetto delle distanze dalle case e dai centri abitati nel caso degli allevamenti, di disponibilità della risorsa idrica, le modalità di smaltimento dei reflui ecc.

Art. 108 Ulteriori manufatti aziendali ad uso agricolo che non necessitano di P.A.P.M.A.A.

1. Alle aziende agricole, a condizione che non esistano già costruzioni stabili utilizzabili allo stesso scopo e che eventuali consistenze incongrue esistenti vengano rimosse, è consentita la realizzazione di manufatti, non soggetti alla presentazione di programma aziendale, che non possono mutare la destinazione d'uso agricola e che non entrano nel computo del patrimonio edilizio esistente dell'azienda.

Tali manufatti, strettamente necessari alla conduzione dei fondi, sono distinti in base alla durata e alla necessità di trasformazioni permanenti come segue:

  1. a) manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie;
  2. b) manufatti aziendali temporanei con le caratteristiche di cui al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015);
  3. c) manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015).

L'installazione dei manufatti non è consentita negli ambiti R2.4, R3.2, R4.4 e nel subsistema R5.

I manufatti di cui alla lettera b) non sono consentiti nell'intero subsistema R2.

I manufatti di cui alle lettere b) e c) non sono consentiti nell'ambito R4.3.

2. I manufatti aziendali temporanei realizzati per un periodo non superiore a due anni (art. 70 c. 1 L.R. 65/2015) sono semplicemente ancorati al suolo e senza opere murarie e hanno spiccate caratteristiche di temporaneità. Alla comunicazione indirizzata al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, le effettive esigenze temporanee dell'azienda e le soluzioni alternative allo scadere dei due anni.

3. I manufatti aziendali temporanei come al punto a) realizzati per un periodo superiore a due anni (art. 70 c. 3 lettera a) L.R. 65/2015) hanno le medesime caratteristiche di quelli descritti al comma precedente ma possono essere mantenuti per la durata dell'attività e delle esigenze aziendali. Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto e una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa.

4. I manufatti aziendali non temporanei, che necessitano trasformazioni permanenti al suolo (art. 70 c. 3 lettera b) L.R. 65/2015), possono essere mantenuti per tutta a durata dell'attività e delle esigenze dell'azienda agricola.

Ai fini della tutela paesaggistica non è consentita con tale modalità la realizzazione di strutture a tunnel ancorate ad elementi prefabbricati o altro materiale pesante e di manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazioni, che necessitano per il loro funzionamento di opere murarie e di scavo per l'allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei reflui.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato nelle materie agricole che giustifichi le dimensioni del manufatto, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

5. Per le fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 di norma è consentita la realizzazione di un solo manufatto per ogni azienda agricola. L'articolazione in più manufatti deve rispondere a specifiche esigenze funzionali e di inserimento nel contesto da esplicitare nella relazione tecnica.

6. Nella realizzazione dei manufatti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dovranno essere impiegati materiali e finiture coerenti con il carattere temporaneo degli stessi, preferibilmente in legno. Eventuali scelte di tipologie e/o materiali diversi dovranno essere opportunamente motivate e dettate da esclusive esigenze legate alla specificità delle attività produttive agricole.

Art. 109 Attrezzature per l'agricampeggio e l'agrisosta camper

1. L'agricampeggio e l'agrisosta camper, quali attività integrative all'agricoltura, sono ammessi esclusivamente per le aziende agricole nel subsistema R2.

2. Ogni azienda potrà disporre di una capacità ricettiva massima di 30 piazzole. Eventuali strutture di servizio, ove sia dimostrata la non disponibilità o l'impossibilità di utilizzo di locali e/o manufatti esistenti adeguati, potranno essere realizzate nella misura strettamente necessaria alla funzione ed ai requisiti richiesti dalla normativa vigente attraverso l'installazione di manufatti reversibili e nel rispetto dei criteri insediativi di cui all'art. 103 delle presenti norme. Le strutture di supporto non potranno essere costituite da case mobili.

Le piazzole potranno essere attrezzate per una percentuale massima del 40% con strutture mobili e facilmente rimuovibili, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Negli atti del procedimento abilitativo inviati al Comune oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente è allegata una relazione redatta da tecnico abilitato che giustifichi le dimensioni dei manufatti, una analisi paesaggistica che giustifichi la scelta localizzativa e l'introduzione di interventi di miglioramento e mitigazione ambientale.

Art. 110 Manufatti per l'attività agricola amatoriale

1. L'installazione di manufatti destinati all'agricoltura amatoriale, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, è consentita ai proprietari o detentori di fondi agricoli esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata; ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per l'agricoltura amatoriale non sono consentiti negli ambiti R2.3, R2.4, R3.2, R4.2, R4.3 e R4.4 e nei subsistemi R1 e R5.

2. La Superficie Coperta di manufatto realizzabile massima è pari a:

  • - 10 mq. per fondi agricoli maggiori di 500 mq. e inferiori a 1.000 mq.
  • - 15 mq. per fondi agricoli compresi tra 1.000 mq. e 5.000 mq.
  • - 35 mq. per fondi agricoli maggiori di 5.000 mq.

Sono esclusi i fondi agricoli oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del Piano Operativo.

3. Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto. Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

4. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 2,50 ml.;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile; i manufatti di Superficie Coperta non superiore a 10 mq. saranno semplicemente appoggiati al suolo, con eventuale pavimentazione interna costituita da elementi accostati, privi di giunti stuccati o cementati;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate nelle modalità definite al successivo art. 113.

Art. 111 Manufatti per il ricovero di animali domestici

1. L'installazione di manufatti per il ricovero di animali domestici è consentita ai soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, proprietari o detentori di fondi agricoli, esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli o che ne siano provvisti in misura minore rispetto alla quantità sotto indicata.

L'intervento non dovrà modificare la morfologia dei luoghi né comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Dovranno essere privilegiati luoghi di basso impatto visivo, in particolare poco esposti rispetto alle strade di interesse panoramico, e nelle aree collinari si dovranno collocare in modo tale che le quote delle coperture non superino le quote al suolo di crinale o delle vette dei poggi; dovranno inoltre essere salvaguardati l'intorno e l'area di pertinenza visiva di edifici o nuclei di particolare pregio storico e/o architettonico. Gli interventi dovranno inoltre garantire la tutela delle sistemazioni agrarie tradizionali.

I manufatti per il ricovero di animali domestici sono comunque esclusi negli ambiti R2.3, R2.4, R3.2, R4.2, R4.3 e R4.4 e nei subsistemi R1 e R5.

2. La Superficie Coperta di manufatto massima realizzabile è 10 mq. per fondi agricoli non oggetto di frazionamento successivo alla data di adozione del Piano Operativo e di superficie non inferiore a 1.000 mq.

Per ogni fondo è ammesso un solo manufatto.

Ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti Norme è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (baracche e simili), la realizzazione del nuovo manufatto è subordinata alla rimozione dei manufatti incongrui.

Possono insistere sullo stesso fondo e sono tra loro cumulabili manufatti per l'agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali laddove siano presenti le superfici agricole utilizzabili che concorrono al dimensionamento per entrambe le fattispecie.

3. I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti e caratteristiche:

  • - unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare, con copertura a capanna e linea di colmo posta parallelamente al lato più lungo della costruzione;
  • - Altezza (HMax) non superiore a 3 ml. per i box cavalli, 2,20 ml. per gli altri manufatti;
  • - struttura e tamponamenti realizzati in legno o con altri materiali leggeri, ad esclusione dei materiali di recupero di cattiva qualità e/o incongrui come ad esempio le lamiere;
  • - assenza di opere di fondazione, escluse solo quelle di ancoraggio, appoggiate su piano stabile;
  • - assenza di dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo;
  • - rispetto delle distanze dai fabbricati e da luoghi pubblici eventualmente regolamentate dall'Amministrazione.

Non sono consentiti gli allacciamenti alla fognatura pubblica; i reflui provenienti dalla detenzione di animali dovranno comunque essere smaltiti seconde le norme vigenti.

La disponibilità di acqua deve essere garantita per la gestione e l'igiene.

È vietata la formazione di piazzali e di recinzioni murarie, mentre sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 113.

Art. 112 Manufatti a supporto delle attività venatorie

1. La realizzazione di strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie è consentita solo ad associazioni di cacciatori aventi la sede nel Comune di San Vincenzo e purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo, con esclusione degli ambiti R2.4, R3.2, R4.1, R4.2, R4.3 e R4.4 e dei subsistemi R1 e R5.

2. Per tali manufatti valgono le seguenti disposizioni:

  • - dimensione minima del fondo di 1.000 mq.;
  • - capacità atta contenere un numero di cani non inferiore a 10 e non superiore a 40 unità;
  • - eventuale superficie aggiuntiva massima di 20 mq. di Superficie edificabile (o edificata) (SE) adibita per medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate.

I box e gli spazi per i cani, dimensionati nel rispetto del D.P.G.R. n. 38/R2011, dovranno essere costruiti con strutture leggere e rimovibili in legno e con Altezza (HMax) massima 2,20 ml., e pavimentati con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili; la pavimentazione, semplicemente appoggiata, dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; i reflui dovranno essere raccolti in appositi pozzetti ed incanalati per il successivo trattamento nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi recintati per la sgambatura e l'addestramento dei cani.

Eventuali locali da adibire gli usi di medicheria, toelettatura, deposito prodotti sanitari, preparazione pasti e deposito derrate dovranno avere le stesse caratteristiche e potranno avere separazioni interne per delimitare spazi ad uso diverso; le eventuali finestre dovranno avere una superficie di massimo 1/10 della Superficie edificabile (o edificata) (SE) consentita, con davanzali posti ad un'altezza non inferiore a m 1,50 dal livello interno.

Sono consentite le recinzioni realizzate con le modalità definite al successivo art. 113.

Le distanze minime da osservare sono pari a:

  • - 200 ml. da abitazioni e case sparse
  • - 300 ml. da centri abitati e strutture turistico ricettive esistenti
  • - 50 ml. da eventuali abitazioni a servizio dello stesso annesso di ricovero per cani (previa verifica di compatibilità igienico sanitaria).

L'associazione proponente tramite Atto d'obbligo dovrà impegnarsi a:

  • - mantenere l'annesso per un tempo limitato all'attività e provvedere alla rimozione al cessare dell'attività di ricovero;
  • - rendere autonoma la fornitura di acqua necessaria per la pulizia e per l'allevamento, non attingendo all'acquedotto comunale;
  • - presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia delle opere di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione.

3. La realizzazione di manufatti a supporto dello svolgimento dell'attività venatoria è consentita alle squadre di caccia operanti nel Comune di San Vincenzo ed iscritte nel registro della ATC competente per il territorio, purché l'intervento non modifichi la morfologia dei luoghi e non comporti la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo.

Le strutture dovranno ricadere obbligatoriamente all'interno dell'areale di competenza della squadra, con esclusione degli ambiti R2.1, R2.2, R2.4, R3.1, R3.2, R4.1, R4.3 e R4.4 e del subsistema R5.

Per ogni squadra è consentito un solo manufatto, realizzato in legno e di Superficie Coperta non superiore a 100 mq. ed Altezza (HMax) non superiore a 3 ml.; non è ammessa la realizzazione di più manufatti anche se di superficie inferiore.

I manufatti non potranno essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e dovranno essere rimossi al cessare dell'iscrizione della squadra nel registro istituito presso l'ATC.

Art. 113 Recinzioni dei fondi agricoli

1. Nelle aree extraurbane sono consentite le recinzioni dei fondi esclusivamente qualora se ne dimostri l'indispensabilità per motivi riconducibili all'attività agricola, quali la protezione delle colture, delle stazioni di specie floristiche endemiche, rare o di interesse fitogeografico e della fauna allevata dalla fauna selvatica, oltre a quelle previste da normative sovraordinate per impianti tecnologici oppure per la regolamentazione dell'attività venatoria.

2. Sono ammesse esclusivamente recinzioni con rete metallica di altezza non superiore a 2 ml., anche interrata, ma sempre senza opere murarie, sostenuta da pali preferibilmente in legno, semplicemente infissi al suolo; un'altezza massima di 2,50 ml. potrà essere ammessa nel caso di terreno in forte pendio quando le aree da proteggere si trovino a valle della recinzione.

Sono altresì sempre consentite le recinzioni antipredatori a difesa della zootecnia.

I recinti per cavalli possono essere realizzati esclusivamente in pali di legno.

Le recinzioni dovranno inoltre consentire il passaggio della piccola fauna.

3. Per il loro migliore inserimento paesaggistico, le recinzioni di qualsiasi tipo devono rispettare la topografia esistente e porsi quanto più possibile lungo segni di discontinuità presenti, sia colturali e vegetazionali, che morfologici (limiti di colture, strade, sistemazioni del terreno, fossi, balze, ciglionamenti). Esse non possono in alcun modo interrompere tratti di strade pubbliche o di uso pubblico né impedire o ostacolare l'accesso ai tracciati della viabilità storica e devono altresì prevedere comunque varchi di accesso e passaggi gestiti (cancelletti, serrature, sbarre, ecc.), in corrispondenza delle strade poderali.

4. Per ogni tipo di recinzione, quando consentite dalle presenti Norme, dovranno essere comunque previste aperture adeguate e sufficienti all'accesso di mezzi di emergenza per interventi urgenti in caso di incendio o grave calamità naturale. Dovrà altresì essere comunque garantito l'uso pubblico della viabilità minore per escursionismo e altre forme di fruizione del territorio.

5. Il progetto di realizzazione di opere di recinzione - ad eccezione di quelle qualificabili prive di rilevanza edilizia - dovrà essere accompagnato da una documentazione grafica e fotografica adeguata, tale da offrire una sufficiente informazione, oltre che della tipologia di recinzione, di tutte le barriere, cancelli, pavimentazioni ecc., in modo tale da potere valutare la loro compatibilità con l'intorno e la coerenza complessiva del progetto.

Capo IV Edifici esistenti

Art. 114 Interventi sugli edifici esistenti

1. Il Piano Operativo, valutando le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti nelle aree extraurbane ed individua le destinazioni d'uso compatibili. Ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente, quale che sia la destinazione d'uso in atto o prevista, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 2 per le aziende agricole, deve sempre osservare i limiti stabiliti dalla classe indicata dalle Tavole di progetto del P.O. o, per edifici, complessi e manufatti non di particolare valore, per i quali le Tavole di progetto del P.O. non riportano una specifica sigla riferita alla classe - compresi quelli legittimi esistenti non cartografati -, i limiti previsti dalla classe c5 ed in tali casi gli ampliamenti si intendono ammessi ad eccezione degli ambiti R2.1, R2.2, R3.1 e R4.1 e dei subsistemi R1 e R5.

2. Nel caso di edifici aziendali a destinazione d'uso agricola ai quali il P.O. attribuisce la classe c5, sempreché non sia previsto il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono consentiti tutti gli interventi di cui all'art. 71 commi 1bis e 2 della L.R. 65/2014 e s.m.i., che devono essere considerati alternativi a quelli previsti dalle presenti Norme, ovvero:

  1. a) ampliamenti una tantum fino ad un massimo di 100 mc. per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre i 300 mc. per gli annessi agricoli;
  2. b) trasferimenti di volumetrie che non eccedono per ogni singolo edificio aziendale il 20% del volume legittimamente esistente; i volumi trasferiti non si cumulano tra di loro e non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al precedente punto a).

Nel caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia si applicano integralmente i criteri insediativi per i nuovi edifici e manufatti rurali riportati all'art. 103 delle presenti Norme.

3. Non sono comunque ammessi interventi che trasformino serre o manufatti temporanei esistenti in volumetrie edificate.

Art. 115 Disposizioni specifiche per il frazionamento degli edifici per finalità residenziali

1. Nei frazionamenti per la destinazione d'uso residenziale si dovrà sempre considerare il grado di integrità materiale formale e la consistenza dell'edificio fatto oggetto dell'intervento.

Per gli edifici di pregio architettonico o di valore storico documentale, ai quali il P.O. attribuisce le classi c1 oppure c2, dovrà essere restituito un adeguato rilievo architettonico e una documentazione fotografica generale e di dettaglio, sulla base dei quali si dovrà redigere una relazione interpretativa dei caratteri storici, tipologici e architettonici dell'edificio o del complesso, con la finalità precipua di individuarne le fasi di crescita, le parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale, il grado di organicità esistente o meno tra le varie parti. In tali casi gli interventi di frazionamento non devono comportare comunque modifiche sostanziali del sistema dei collegamenti verticali.

2. Nei frazionamenti residenziali è necessario:

  1. a) che le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (inteso come insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile), risultino con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq.;
  2. b) che per ciascuna unità immobiliare residenziale con resede autonomo o condominiale siano mantenuti adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno.

3. Nel caso di realizzazione, all'interno dello stesso complesso rurale, di più unità funzionali, non è ammessa la formazione di aree di pertinenza fondiaria distinte, con separazioni fisiche di qualunque natura, ma dovrà essere individuata una pertinenza unitaria nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Per il resede di pertinenza dovranno essere sempre osservate le prescrizioni di cui al successivo art. 120.

Art. 116 Usi compatibili degli edifici esistenti

1. Per gli edifici esistenti nelle aree extraurbane del Comune di San Vincenzo, fermo restando quanto disposto dalla L.R. 65/2014 in merito alle limitazioni al mutamento della destinazione agricola e gli obblighi sottoscritti e fatte salve le destinazioni d'uso specificamente individuate nelle Tavole di progetto del P.O. e le ulteriori prescrizioni riferite ai singoli ambiti, valgono le seguenti prescrizioni:

  1. a) per gli edifici a destinazione d'uso agricola, gli usi consentiti sono quelli di abitazioni, annessi e depositi di servizio per il diretto svolgimento di attività agricole ed agriturismo, nei limiti d'intervento disciplinati dal precedente art. 114;
  2. b) per le abitazioni rurali è sempre possibile il cambio di destinazione d'uso verso la residenza civile e sono inoltre ammesse le attrezzature di servizio pubbliche, le attività direzionali e di servizio, le attività artigianali ed in particolare l'artigianato di servizio e l'artigianato di produzione di beni artistici;
  3. c) per gli edifici strumentali agricoli in classe c1, c2 e c3, per il particolare pregio o rappresentatività dell'edificio, sono ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente punto b);
  4. d) per gli edifici strumentali agricoli in classe c5 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso ad attrezzature di servizio pubbliche, attività direzionali e di servizio; nel caso di demolizione e ricostruzione gli interventi non potranno comunque determinare aumento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) legittimamente esistente;
  5. e) per gli edifici a destinazione d'uso residenziale, oltre alle strutture turistiche extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, sono ammesse anche le attrezzature di servizio pubbliche e le attività direzionali e di servizio;
  6. f) per gli altri edifici sono ammesse attività compatibili con il contesto rurale ovvero attività direzionali e di servizio (quali servizi per l'agricoltura, per l'ambiente e manutenzioni ambientali); è possibile anche il riutilizzo a fini agricoli, ai sensi e nei modi di cui all'art. 75 della L.R. 65/2014; il cambio d'uso a residenza è consentito nel caso di edifici che risultano deruralizzati alla data di adozione del presente Piano Operativo e di edifici che non hanno mai avuto destinazione agricola.

2. Non è ammesso il mutamento della destinazione d'uso di fabbricati non assimilabili ad edifici (tettoie, semplici coperture a protezione di prodotti o macchinari, manufatti parzialmente chiusi, serre, strutture di ricovero per animali...), anche se condonati, così come manufatti inconsistenti e/o realizzati con materiali impropri e fatiscenti, comunque autorizzati; tali manufatti potranno eventualmente essere utilizzati a supporto degli spazi di pertinenza mantenendo la stessa funzione, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i materiali impropri e fatiscenti dovranno in ogni caso essere rimossi e sostituiti con materiali analoghi di buona qualità, senza alcuna alterazione di superficie e/o altezza.

I manufatti minori in muratura (stalletti, porcilaie, pollai, forni, pozzi ecc.) di interesse storico-documentale devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive ma non possono essere riutilizzati se non come locali accessori, di servizio e di integrazione dell'abitazione o di altre destinazioni d'uso degli edifici principali.

Art. 117 Condizioni al mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti

1. Il mutamento di destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti è consentito alle condizioni di cui alla Sezione IV della L.R. 65/2015 e s.m.i.

2. Le unità immobiliari residenziali originate nel complesso edilizio (insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile) devono risultare con una Superficie edificabile (o edificata) (SE) media non inferiore a 80 mq. Non è comunque ammesso il mutamento di destinazione d'uso di edifici isolati con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 70 mq.

3. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso a residenza non sono consentiti nuovi ulteriori volumi per la conduzione del fondo e per il ricovero di mezzi; tali spazi dovranno essere ricavati dai volumi esistenti. Per ciascuna unità immobiliare con resede autonomo o condominiale deve pertanto essere dimostrata la disponibilità di adeguati locali accessori per una superficie di almeno 8 mq.; tali locali potranno essere costituiti da manufatti accessori esistenti nel resede di pertinenza o reperiti al piano terreno dell'edificio, preferibilmente con accesso diretto all'esterno. Tale dotazione non è richiesta nel caso dell'unità immobiliare esito di cambio d'uso di un edificio isolato con Superficie edificabile (o edificata) (SE) inferiore a 80 mq.

4. Il cambiamento di destinazione d'uso è comunque attuabile solo nel caso in cui l'area di intervento sia dotata o venga contestualmente dotata delle infrastrutture e dei servizi necessari per il nuovo uso previsto; ogni progetto di intervento dovrà pertanto definire il complesso delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione - comprensive delle modalità dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquame, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne e aree di parcheggio - che si intendono realizzare, con la specificazione degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Eventuale nuova viabilità, da ammettersi esclusivamente nel caso di modesti tratti di raccordo alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia poderale.

5. Gli edifici e le unità immobiliari che cambiano destinazione d'uso dovranno essere collegati ad aree di pertinenza corrispondenti alla porzione di territorio rurale correlata al mutamento della destinazione d'uso agricola dell'immobile, così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i.

6. L'individuazione della pertinenza degli edifici che cambiano destinazione d'uso non deve determinare la creazione di rilevanti cesure con il paesaggio agrario circostante. In particolare si deve tenere conto dell'andamento morfologico del terreno, del reticolo idrografico superficiale e della configurazione dell'ordinamento colturale e del manto vegetale preesistente; sulla base dell'individuazione di tali riferimenti, verrà definita di volta in volta l'estensione e la perimetrazione più adeguata dell'area di pertinenza, in riferimento alla individuazione dei confini naturali (siepi, scarpate, ecc.) e alla conformazione particellare, sempre se compatibile con l'andamento morfologico del terreno.

7. Possono essere considerate opere di sistemazione ambientale quelle opere volte a:

  • - garantire la sistemazione idraulico-agraria del fondo con manutenzione, pulitura periodica ed eventuale ripristino del reticolo idraulico di superficie;
  • - garantire la tutela ed il mantenimento della viabilità minore pubblica e di uso pubblico;
  • - tutelare e mantenere in vita la vegetazione di interesse ambientale e paesaggistico, come ad esempio la vegetazione ripariale, i filari e le siepi arboreo-arbustive e gli oliveti tradizionali;
  • - ripristinare aree degradate, ove siano riconoscibili fenomeni di erosione o mal utilizzo dei suoli, privilegiando la rimessa a coltura e valorizzando le eventuali tracce di vecchie sistemazioni colturali presenti, anche residuali;
  • - recuperare tabernacoli, edicole, piccoli edifici religiosi, elementi di raccolta delle acque o altri elementi di valore storico, architettonico o culturale presenti all'interno dell'area di pertinenza di edifici o all'interno delle proprietà.

Capo V Pertinenze degli edifici

Art. 118 Locali pertinenziali interrati e seminterrati

1. La realizzazione di nuovi locali interrati pertinenziali (ad eccezione di quelli a servizio delle attività produttive agricole), fermo restando quanto definito per ciascuna classe, nelle aree extraurbane è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • - la realizzazione di cantine e locali totalmente interrati, non destinati alla presenza continuativa di persone e con Altezza utile (HU) non superiore a 2,40 ml. - comunque non destinate ad autorimesse pertinenziali - è consentita entro la Superficie Coperta dell'edificio con accesso interno;
  • - l'accesso esterno al piano interrato o seminterrato è consentito solo nel caso in cui ciò non comporti la modifica del profilo originario del suolo o la realizzazione di rampe, ovvero in presenza di terrapieni, salti di quota e dislivelli esistenti, comportanti solo minime alterazioni della morfologia dei luoghi.

2. Nelle aree extraurbane la realizzazione di locali interrati da adibire ad autorimessa è consentita - con esclusione degli edifici in classe c1 e c2 - solo nel caso in cui, a causa del dislivello dei vari punti della quota originaria dello stato dei luoghi, il percorso di accesso all'autorimessa non necessiti di movimenti di terra significativi, né tantomeno di rampe. In tale caso le superfici non potranno comunque eccedere le dotazioni minime di parcheggio, definite all'art. 30 delle presenti Norme e dovranno avere caratteristiche tali da essere escluse dal computo della Superficie edificabile (o edificata) (SE).

3. Fermo restando quanto definito per ciascuna classe, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici completamente interrati delle dimensioni strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso delle apparecchiature e degli impianti tecnologici ed è altresì consentita la realizzazione di cisterne interrate per la raccolta di acque meteoriche. La realizzazione dei volumi tecnici non può comportare in nessun caso la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione della morfologia e del profilo dei terreni.

4. Eventuali interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati dovranno in ogni caso essere realizzati evitando sbancamenti di terreno tali da alterare la tipologia dell'edificio, la corografia dei luoghi e l'aumento dei piani visibili dell'edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta.

Art. 119 Piscine pertinenziali, campi da tennis e simili

1. Nelle aree extraurbane la progettazione delle piscine, dei campi da tennis e attrezzature sportive simili a carattere pertinenziale, ferme restando le esclusioni di cui alle presenti Norme, dovrà garantire l'inserimento adeguato nel paesaggio, con le minori alterazioni possibili dei caratteri dell'insediamento e del contesto rurale, rispettando l'orografia e la morfologia del terreno, il reticolo idrografico superficiale, i tracciati viari ed i sentieri storici ed i segni della tessitura agraria nonché le alberature d'alto fusto di pregio.

La valutazione della loro compatibilità dovrà essere resa possibile attraverso la presentazione di una documentazione grafica e fotografica adeguata, tesa ad illustrare l'inserimento dei manufatti nel contesto paesaggistico-territoriale; dovranno essere puntualmente descritte le trasformazioni previste e le azioni per favorire l'attenuazione della loro presenza nel paesaggio, oltre ad una precisa e dettagliata descrizione di tutti i materiali costruttivi e degli assetti vegetazionali esistenti e che si intendono realizzare (muri di contenimento, ciglionamenti, allineamenti, filari, alberature, siepi, ecc.).

2. Per le piscine valgono le seguenti disposizioni:

  • - è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali se completamente interrate ed ove per l'approvvigionamento sia dimostrato l'esclusivo utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di trattamento e gestione tese al risparmio idrico, fermo restando il rispetto dei criteri di qualità indicati dall'Allegato D al D.P.G.R. n. 54/R del 13/05/2015;
    sono ammesse piscine seminterrate nel caso di terreni in pendio con limitati movimenti di terra ed evitando in ogni caso la realizzazione di muri a retta di altezza superiore a 1,50 ml.;
  • - non è ammessa la realizzazione di più di una piscina per ogni edificio o complesso edilizio a carattere unitario, indipendentemente dalla pluralità degli usi ospitati nell'edificio o complesso edilizio o delle unità immobiliari in essi esistenti o derivanti da eventuale frazionamento;
  • - la piscina dovrà essere localizzata in chiaro rapporto con l'immobile di cui costituisce pertinenza e comunque a distanza non superiore a 50 ml.; potrà essere ammessa una distanza maggiore nel caso di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche qualora analisi e valutazioni di carattere paesaggistico ed ambientale - supportate da adeguata prefigurazione del progetto realizzato - giustifichino la scelta localizzativa e dimostrino il migliore inserimento nel contesto;
  • - la vasca della piscina potrà avere dimensioni d'ingombro massime pari a 120 mq.;
    se a servizio di strutture turistico ricettive (alberghi o residenza turistico-alberghiere) o agrituristiche con oltre 40 posti letto è ammessa una superficie massima della vasca di 180 mq.; le strutture con destinazione d'uso turistico ricettiva alberghiera potranno altresì prevedere anche una piscina in aggiunta, realizzabile con profondità massima della vasca di 0,60 ml. e superficie massima di 20 mq.;
  • - la forma della piscina dovrà essere in armonia con il contesto; la forma dell'invaso dovrà essere preferibilmente rettangolare, mentre altre forme sono consentite allo scopo esclusivo di meglio adeguarsi alle caratteristiche del sito per minimizzare i movimenti di terra;
  • - il rivestimento della vasca dovrà integrarsi con il contesto e scelto nelle tonalità neutre congrue all'ambiente, nei colori della sabbia o nelle tonalità del verde, dal grigio verde al verde bottiglia, escludendo comunque il colore azzurro;
  • - per le piscine a servizio delle residenze eventuali pavimentazioni perimetrali dovranno avere una larghezza massima di 1,50 ml. ed essere realizzate in lastre di pietra locale o in cotto o legno, mentre uno solo dei lati minori potrà essere pavimentato per una profondità massima di 2 ml.; nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive valgono comunque le disposizioni della L.R. n. 8 del 09/03/2006 e s.m.i. e relativi Regolamenti attuativi;
  • - il vano tecnico, se di nuova realizzazione, dovrà essere prevalentemente interrato; è comunque esclusa la possibilità di realizzazione di accessi mediante percorsi in trincea;
  • - nel caso di piscine a servizio di strutture agrituristiche o turistico-ricettive è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 3 ml.; gli elementi portanti e gli infissi devono essere realizzati in legno o metallo e di sezione modesta, con tamponature in vetro o plexiglass o policarbonato;
    negli altri casi è consentita l'installazione di coperture stagionali costituite da strutture removibili e/o retrattili di Superficie Coperta non eccedente la superficie occupata dalla vasca e dalla pavimentazione perimetrale e di altezza al colmo massima di 1,50 ml.

3. Campi da tennis e simili per dimensione sono ammessi esclusivamente nel subsistema R2 - ad eccezione degli ambiti R2.3 e R2.4 - e nel subsistema R3 - ad eccezione dell'ambito R3.2 - e se a servizio di strutture turistico ricettive o agrituristiche esistenti; per essi valgono le seguenti disposizioni:

  • - devono essere evitate opere di rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente;
  • - deve essere dimostrato un approvvigionamento sufficiente e continuo dell'acqua per le innaffiature ed altre necessità, senza carico per l'acquedotto pubblico;
  • - i campi da gioco devono essere realizzati preferibilmente in terra rossa o prato; nel caso di realizzazione in materiale sintetico saranno privilegiati sottofondi non permanenti e finiture di colore verde;
  • - non è consentita la copertura dei campi da gioco, salvo il caso di installazione di coperture stagionali.

Non è ammessa la realizzazione di più di un campo da gioco per ciascuna struttura turistico ricettiva o agrituristica, salvo il caso di strutture con oltre 40 posti letto per le quali sono consentiti più campi da gioco, anche di dimensione diversa da quella di campi da tennis e simili, purché entro il limite di un ingombro complessivo pari a tre campi da tennis e simili.

Art. 120 Interventi e sistemazioni pertinenziali degli edifici nelle aree extraurbane

1. Le pertinenze degli edifici nelle aree extraurbane di cui al presente articolo individuano genericamente le aree circostanti i fabbricati (resede) e corrispondono agli spazi aperti che hanno relazione diretta con gli edifici e/o i complessi edificati; esse comprendono dunque le aie, i giardini, i complessi vegetazionali ornamentali, gli orti domestici, i cortili, gli spazi di sosta e simili.

Nel caso degli edifici e dei complessi di pregio architettonico e/o di valore storico-documentale esse sono individuate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000.

Tali pertinenze non hanno alcun riferimento all'area di pertinenza così come definita al comma 3 dell'art. 83 della L.R. 65/2014 e s.m.i., disciplinata dall' art. 117.

2. Per gli interventi sugli spazi aperti eccedenti la manutenzione è richiesta, nel caso di edifici in classe c1 e c2, la redazione di un progetto dettagliato relativo all'intera area di pertinenza, basato su di un rilievo topografico che riporti tutti gli elementi vegetali e artificiali che la costituiscono, con l'indicazione e la puntuale descrizione grafico-testuale di tutti gli interventi previsti.

3. Non è consentito intervenire sugli spazi aperti degli edifici esistenti attraverso l'eliminazione di costruzioni e manufatti tradizionali minori di valore storico-testimoniale, quali locali ricovero addossati o separati dagli edifici principali, stalletti in muratura, forni, pozzi, ecc., anche se non più in uso.

Se di nessun valore e nel caso in cui siano realizzati con materiali precari o incongrui - sempreché legittimi - possono essere demoliti a e ricostruiti come Superficie accessoria (SA) a parità di volume nel resede di pertinenza, anche in diversa collocazione, purché finalizzata alla complessiva razionalizzazione ed al riordino degli spazi e delle funzioni pertinenziali, evitando in ogni caso di impegnare vedute panoramiche. Non è comunque ammessa la ricostruzione in adiacenza a edifici in classe c1 o c2.

4. Negli interventi pertinenziali nelle aree extraurbane si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - dovranno essere conservati gli elementi di organizzazione degli spazi aperti quali viali alberati, viabilità poderale, piantate residue, piante arboree e siepi; dovranno in particolare essere salvaguardati gli elementi originari di organizzazione degli spazi aperti quali giardini e parchi, aiuole, viali alberati, percorsi interni e di accesso, sia nel loro andamento che nel trattamento delle finiture, piante arboree, siepi, aie, muri di contenimento e di recinzione, serre, limonaie, grotte, fontane, opere di regimentazione delle acque e quant'altro concorre a definire il valore identitario;
  • - sono ammessi interventi di riassetto e sistemazione generale dell'area di cui al comma 1, nel rispetto dei caratteri tipologici e formali e nel rispetto dell'assetto storico e paesistico-ambientale esistente; il disegno degli spazi aperti ed in particolare l'impianto del verde, dovranno corrispondere a criteri di massima semplicità, in accordo con le regole tradizionali del paesaggio rurale; saranno pertanto da evitare disegni ispirati ai giardini di tipo ottocentesco e specie estranee al contesto rurale locale;
  • - dovrà essere evitata la trasformazione indistinta degli spazi aperti con caratteri architettonici e arredi propri dei contesti urbani o comunque estranei all'ambiente rurale;
  • - i cavi elettrici e telefonici e qualsiasi altro tipo di conduttura dovranno essere interrati o in traccia nelle murature, evitando in particolare l'attraversamento con linee aeree di strade, cortili e giardini.

5. Nelle aree circostanti i fabbricati è consentita l'individuazione di posti auto, da localizzarsi nelle immediate vicinanze degli edifici di cui sono pertinenza e comunque posizionati sul terreno in modo da limitare al minimo i movimenti di terra e l'esposizione paesaggistica, garantendo il mantenimento della permeabilità del suolo. Potranno essere valutate localizzazioni esterne all'ambito di immediata prossimità agli edifici, purché lungo la viabilità esistente, quando siano dimostrate come soluzioni migliorative. Al fine di schermare le auto in sosta sono consentiti esclusivamente manufatti privi di rilevanza edilizia.

Non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove autorimesse ad esclusione delle fattispecie individuate al comma 2 dell'art. 116 delle presenti Norme (locali interrati).

Non è ammessa la realizzazione di tettoie diverse da quelle comprese tra i manufatti agricoli specificamente disciplinati al Capo III del Titolo VII delle presenti Norme, se non per strutture adibite al riparo delle automobili entro il limite di 25 mq. di Superficie Coperta per ogni unità immobiliare residenziale.

6. Nelle aree circostanti i fabbricati sono inoltre consentite le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, purché non per aree di sosta e con esclusione del resede di pertinenza di edifici e complessi in classe c1 e c2.

Nelle pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno comunque essere impiegati materiali e modalità di posa in opera tradizionali, con l'esclusione di elementi estranei e non consoni al contesto rurale, e l'impermeabilizzazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario agli accessi; la realizzazione di marciapiedi attorno agli edifici non è comunque ammessa nel caso di edifici e complessi in classe c1 e c2.

7. Fermo restando il divieto di realizzare recinzioni o partizioni all'interno di un resede in origine unitario, per le recinzioni si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • - potranno essere localizzate in corrispondenza di elementi di divisione esistenti quali limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante e comunque in posizione tale da non alterare il rapporto tra l'edificio e l'ambiente circostante;
  • - sono consentite recinzioni in rete metallica con altezza massima di 2 ml. e contestuale messa a dimora di siepi realizzate con specie locali e autoctone o naturalizzate oppure in legno con altezza massima di 1,50 ml.; sono consentite recinzioni in muratura solo se ad integrazione di quelle preesistenti;
  • - per gli ingressi è vietato l'impiego di cancellate e pilastri di sostegno eccedenti, per caratteristiche tecniche, dimensioni e tipo, il loro ruolo e la funzione da assolvere.

Capo VI Aree extraurbane con disciplina specifica

Art. 121 Aree da assoggettare a bonifica ambientale

1. I siti delle ex discariche di San Bartolo (S07) e delle Ginepraie (S08) sono identificati come aree da assoggettare a bonifica ambientale.

2. Le opere di bonifica e messa in sicurezza dovranno essere realizzate con l'impiego di tecnologie ambientali, di tecniche di rinaturalizzazione dei suoli e in grado di garantire il corretto inserimento paesaggistico.

3. Qualsiasi utilizzo delle aree è subordinato all'avvenuta bonifica dei siti e dovrà avvenire esclusivamente in conformità a quanto prescritto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica e messa in sicurezza.

Ultima modifica 1 Settembre 2022