Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 42 Attribuzione delle fattibilità

1. Le fattibilità sono definite dal Piano Operativo attraverso specifiche Schede di fattibilità, comprese negli elaborati di piano, per gli interventi disciplinati nella Parte terza delle presenti Norme.

2. Per le aree urbane o extraurbane con disciplina specifica di cui al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII e per gli altri interventi, non puntualmente localizzabili e/o definibili a modesta rilevanza, la fattibilità è attribuita tramite gli abachi riportati ai successivi articoli.

3. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 43 Abaco di fattibilità idraulica

1. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità idraulica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata.

Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Idraulica
I.1 I.2 I.3 I.4
Fattibilità Idraulica
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 1 1 4 4
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 1 1 4 4
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 1 2 4 4
demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 1 1 4 4
nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 1 2 4 4
impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 4 4
scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 1 1
scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 1 1 1
realizzazione di tratti viari di collegamento 1 2 4 4
riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 2 4 4
riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 4 4
piscine e vasche di accumulo 1 1 1 1
acquedotti e fognature 1 2 3 3
parchi fotovoltaici e/o eolici 1 2 4 4
depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 1 3 3
realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 4 4
ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 3

2. Oltre alla pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R/11 di cui alla "Carta delle aree a pericolosità idraulica" del Piano Strutturale, riportata nell'abaco, si dovrà comunque fare riferimento anche alle pericolosità idrauliche ai sensi Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale ed alle relative discipline.

3. Le classi di fattibilità assegnate, sempre finalizzate alla garanzia di autosicurezza e non aggravio verso terzi per Tr=200 anni (corsi d'acqua), possono sottendere indagini, studi e condizioni di varia natura (anche in ragione della diversa rilevanza idraulica di interventi diversi raggruppati nell'abaco in un'unica classe) per la definizione dei quali si dovrà fare riferimento all'approccio complessivo di Piano Strutturale e Piano Operativo.

4. Con la fattibilità idraulica FI1 (senza particolari limitazioni) non vengono definite condizioni idrauliche specifiche non già disposte dalla normativa generale inerente le tutele dei diritti di terzi, della salute pubblica ed ambientale, fatta eccezione per il franco di sicurezza 200 anni dai corsi d'acqua più vicini, che dovrà comunque essere speditivamente accertato (di norma su base morfologica); l'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche idrauliche.

5. La fattibilità idraulica FI2 (con normali vincoli) indica di norma la necessità di attestazioni e documentazioni di ottemperanza a specifiche prescrizioni degli atti di governo del territorio e della normativa sovraordinata (franchi e distanze di sicurezza e/o rispetto, superfici/volumi ammissibili, gestione delle acque meteoriche con/senza invarianza idraulica, resilienza, ...) ed altre verifiche speditive (calcoli semplificati cautelativi, rilievi celerimetrici, documentazione fotografica, ...); per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

6. La fattibilità idraulica FI3 (condizionata) indica che:

  • - la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e/o di nuove infrastrutture è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica o alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni mediante specifici studi idrologico - idraulici;
  • - gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di specifici studi idrologico - idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • - relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
    • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;

fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni.

7. La fattibilità idraulica FI4 (limitata) indica che:

  • - nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni non è consentito altro che la realizzazione di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio storico, si prescrive l'esecuzione di uno studio idrologico - idraulico di dettaglio a livello analitico, conformemente alle specifiche di legge, in coerenza con il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, atto a definire le effettive condizioni di allagabilità per i rispettivi tempi di ritorno;
  • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio morfologico, si prescrive la redazione di un progetto finalizzato ad eliminare le cause di pericolosità.

Art. 44 Abaco di fattibilità geologica

1. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità geologica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata.

Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Geologica
G.1 G.2 G.3 G.4
Fattibilità Geologica
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 2 2 3 4
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 2 2 3 4
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 2 2 3 4
demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 2 2 3 4
nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 2 2 3 4
impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 2 4
scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 2 4
scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 2 3 4
realizzazione di tratti viari di collegamento 2 2 3 4
riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 1 2 4
riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 3 4
piscine e vasche di accumulo 2 2 3 4
acquedotti e fognature 1 2 3 4
parchi fotovoltaici e/o eolici 2 2 3 4
depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 2 3 4
realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 3 4
ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 4

2. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle classi di fattibilità geologica è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dal D.P.G.R. 53/R/2011 al punto 3.2.1.

3. La fattibilità geologica FG1 (senza particolari limitazioni) è attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza e caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1). In tali situazioni possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.

4. La fattibilità geologica FG2 (con normali vincoli) è attribuita a tutte le previsioni ricadenti nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2); le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.

5. La fattibilità geologica FG3 (condizionata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3) per cui è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
  2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono certificati;
  5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

6. La fattibilità geomorfologica FG4 (limitata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4. In questi ambiti è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

  1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
  2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
    • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
    • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
    • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
  3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
  4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
  5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
    • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
    • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.
Ultima modifica 1 Settembre 2022