Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 63 Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3)

1. È la parte caratterizzata dai grandi villaggi turistici, che si strutturano come complessi autoreferenziali, autonomi e privi di relazioni con le altre parti del sistema insediativo, ma con significativa presenza di elementi di naturalità e di aree antropizzate di valore ecologico.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c3.

3. All'interno dell'ambito U2.3, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è ammessa la realizzazione di condhotel negli alberghi esistenti.

Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

5. Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.

Ultima modifica 1 Settembre 2022